07.3018 · Interpellanza urgente · 2007-03-07
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Un rapporto del Parlamento europeo rileva che i cambiamenti climatici saranno tra le sfide più importanti del XXI° secolo e che avranno, su scala mondiale, conseguenze gravi, se non catastrofiche, per l'ambiente, l'economia e la società. I testi pubblicati nel febbraio 2007 da un gruppo di esperti intergovernativo sull'evoluzione del clima confermano la necessità di agire tempestivamente. La Svizzera deve rivedere la sua politica climatica, essendo corresponsabile del riscaldamento climatico oltre che vittima principale di questo fenomeno.
Si invita il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. È disposto a rendere obbligatori, al più presto, lo standard Minergie-P per gli edifici nuovi e lo standard Minergie per gli edifici ristrutturati?
2. Nell'ottica della riduzione delle emissioni di CO2 è disposto a sostituire gli impianti di riscaldamento a olio o a gas con impianti ibridi (cogenerazione), pompe di calore o altre energie rinnovabili capaci di mantenere neutro il bilancio del consumo di CO2? A suo avviso, di quanto dovrà essere la riduzione delle emissioni di CO2?
3. È disposto a vietare i riscaldamenti fissi a resistenza elettrica (riscaldamenti elettrici) e a promuovere la loro sostituzione con sistemi di riscaldamento rispettosi dell'ambiente?
4. Quali misure sono state previste per sostituire con collettori solari il riscaldamento elettrico e fossile dell'acqua industriale?
5. È disposto a prescrivere per gli apparecchi nuovi un consumo energetico corrispondente alle più recenti tecniche disponibili?
6. Facendo capo alle più recenti tecniche è disposto a ridurre al più presto e nella misura del possibile il consumo degli apparecchi in modalità di attesa (standby)?
7. È disposto a far sì che il potenziamento dei raccordi alle reti europee di trasmissione sia tale da non creare insufficienze di capacità nel commercio di elettricità e neppure nell'approvvigionamento proprio delle centrali svizzere ubicate all'estero?
8. Con quali misure intende promuovere il traffico lento?
9. È disposto a sottoporre il trasporto aereo al commercio europeo dei diritti di emissione non appena l'Unione europea l'avrà decretato? È disposto ad assoggettare il trasporto aereo all'imposta sul valore aggiunto?
10. A quali conclusioni giunge alla luce del fatto che le nuove centrali solari ed eoliche aumentano del 30 bis 45 per cento all'anno? Come garantirà che la popolazione svizzera benefici di questa energia pulita?
11. A quanto stima i costi di un eventuale incidente nucleare in Svizzera? A quanto stima il numero delle persone che dovrebbero essere evacuate per un lungo periodo se a Gösgen, Leibstadt, Beznau o Mühleberg dovesse verificarsi un incidente simile a quello di Cernobyl?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-6./8. In occasione della seduta del 21 febbraio 2007, il Consiglio federale ha definito nuovi principi in materia di politica energetica svizzera. La strategia poggia su quattro pilastri: misure di efficienza energetica, promovimento delle energie rinnovabili, politica estera in materia energetica e impianti di grande potenza. Il governo ha affidato al DATEC l'incarico di elaborare entro la fine del 2007 piani d'azione al riguardo. Le domande dell'interpellanza saranno trattate in questo ambito.
7. Sia la produzione elettrica nazionale ampiamente diversificata che l'importazione di elettricità servono a garantire l'approvvigionamento elettrico. Stando al rapporto conclusivo relativo alle reti di linee di trasmissione strategiche svizzere 2015 (Schweizerische Strategische Übertragungsnetze 2015) del gruppo di lavoro "Direzione e sicurezza dell'approvvigionamento" (Leitung und Versorgungssicherheit) occorre potenziare le capacità di rete interne e transfrontaliere. Il rapporto sarà pubblicato prossimamente. Inoltre, il Consiglio federale sta vagliando la possibilità di importare energie rinnovabili.
Inoltre, nella seduta del 21 febbraio 2007, il Consiglio federale ha incaricato il DATEC di valutare in quale misura è possibile accelerare le procedure di autorizzazione per le linee nel settore energia e gas.
9. L'aviazione civile internazionale non è toccata dalle misure previste dalla convenzione quadro sui cambiamenti climatici e dal relativo Protocollo di Kyoto. Tuttavia l'articolo 2.2 del Protocollo di Kyoto obbliga gli Stati contraenti, nel quadro dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), a promuovere soluzioni aventi lo scopo di ridurre gli effetti dell'aviazione sull'ambiente.
Questa regolamentazione trova il suo fondamento nell'articolo 2 capoverso 4 della legge sul CO2 che impone al Consiglio federale di impegnarsi nel quadro di accordi internazionali per una limitazione delle emissioni prodotte dai carburanti per aerei utilizzati in voli internazionali.
Il 20 dicembre 2006 la Commissione europea ha avviato una procedura legislativa il cui scopo è inserire a partire dal 2011 il trasporto aereo nel sistema europeo di commercio dei diritti di emissione. Come limite massimo europeo per le future emissioni di CO2 del trasporto aereo è stato fissato il livello del 2005. Il Consiglio federale è del parere che gli effetti del trasporto aereo sul clima debbano essere fronteggiati con un approccio globale che tenga conto dei miglioramenti nel campo della tecnologia e dell'uso degli aerei, nonché dell'impiego di strumenti di economia di mercato. Il commercio di diritti di emissione è dal punto di vista economico ed ecologico un mezzo che garantisce un'efficienza maggiore rispetto ad altre misure finanziarie quali per esempio le imposte. In questo senso, il Consiglio federale è favorevole alla creazione di un sistema aperto di commercio dei diritti di emissione per il trasporto aereo.
Riguardo all'integrazione dell'aviazione civile svizzera nel previsto sistema europeo di commercio dei diritti di emissione che ingloba l'aviazione, non è possibile al momento prendere alcuna decisione. Come base per una decisione in merito occorrerebbe, da una parte, attendere i risultati della procedura legislativa nell'UE, dall'altra, accertarsi della compatibilità delle misure svizzere di attuazione degli obiettivi di Kyoto nel settore degli impianti fissi con quelle dell'UE. Finché non saranno disponibili le corrispondenti basi e non si sarà deciso circa la partecipazione della Svizzera, il nostro Paese continuerà ad impegnarsi attivamente e in modo mirato nel quadro delle sue attività legate alla convenzione sui cambiamenti climatici e all'OACI per limitare le emissioni prodotte dai carburanti per aerei utilizzati in voli internazionali, secondo il mandato derivante dalla legge sul CO2, e il rapporto sulla politica aeronautica.
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) ha lo scopo di assoggettare a tassazione i consumi nazionali. Un importante principio del diritto dell'IVA, il principio del luogo di destinazione, sancisce che le forniture e i servizi sono assoggettati a imposta nel luogo in cui sono destinati. Di norma si tratta anche del luogo in cui i servizi sono consumati. Rispettando questo principio, nelle relazioni internazionali è possibile evitare le doppie imposizioni, ma anche le doppie non imposizioni. Conformemente all'articolo 14 capoverso 2 lettera b della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.10), nelle prestazioni di trasporto è determinante il Paese in cui è effettuato il tragitto. Per il trasporto aereo ciò significa che per i voli nazionali (p. es. da Ginevra a Zurigo) si applica l'aliquota normale del 7,6 per cento. Invece, per i voli in cui solo il luogo di arrivo o di partenza si trova in Svizzera oppure in cui la Svizzera è soltanto sorvolata, secondo l'articolo 14 capoverso 2 lettera b LIVA, l'IVA svizzera può essere riscossa soltanto per il tragitto sul territorio svizzero. La riscossione dell'IVA su questi tragitti comporterebbe un onere amministrativo eccessivo e sarebbe poco rilevante dal punto di vista finanziario. Per questo motivo, all'articolo 19 capoverso 3 LIVA, il legislatore conferisce al Consiglio federale la competenza di esentare dall'imposta i trasporti aerei transfrontalieri. Il collegio si è avvalso di questa competenza all'articolo 6 dell'ordinanza relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (OLIVA; RS 641.201). Questo regime corrisponde anche alla situazione giuridica nei Paesi confinanti quali la Germania, la Francia e l'Austria.
Il Consiglio federale è del parere che questa regolamentazione che consiste nell'assoggettare all'IVA i voli interni e nell'esentare quelli transfrontalieri ha ottenuto risultati positivi. In questo settore, anche la riforma in corso della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto, che sarà all'insegna della semplificazione e dello sgravio amministrativo, non prevede alcuna modifica.
10. Con un indennizzo basato sui costi dell'energia prodotta con energie rinnovabili, il Consiglio federale si attende in particolare una crescita considerevole, non tanto dell'energia solare ed eolica, ma di quella prodotta con la biomassa, dagli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e dalle centrali geotermiche. Per via della crescente domanda a livello mondiale di impianti destinati alla produzione di energia con fonti rinnovabili, del progresso tecnologico e di una maggiore efficacia, i relativi costi d'investimento sono ridotti sul lungo termine, cosicché la loro competitività ne risulta aumentata.
Con la disposizione sull'etichettatura dell'elettricità, dal 2006 ogni cliente è informato sulla provenienza (origine dell'energia) dell'elettricità che consuma. Optando per un approvvigionamento elettrico diversificato composto da energie rinnovabili, il cliente può influire sull'offerta della sua centrale elettrica. Con l'ordinanza del DATEC del 24 novembre 2006 sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità (RS 730.010.1) viene introdotta la garanzia di origine. Essa fornirà una panoramica uniforme della produzione e dell'alimentazione dell'energia rinnovabile.
Nel piano d'azione concernente il promovimento delle energie rinnovabili che il DATEC elaborerà entro la fine del 2007 saranno esaminate ulteriori misure.
11. I costi esterni degli incidenti nucleari sono stati analizzati in diversi studi. I risultati dipendono dalle premesse e sono dunque differenti. Al momento non esistono cifre che si basano su studi attuali del rischio.
Occorre rilevare che un incidente analogo a quello di Cernobyl non può verificarsi in una centrale nucleare svizzera in particolare per via delle caratteristiche tecniche (p. es. struttura differente del reattore, mancanza di containment).
Risposta del Consiglio federale.