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07.3079 · Postulato · 2007-03-20

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di verificare se, in seguito all'ulteriore sviluppo della protezione della popolazione nel settore della protezione civile, possano risultare sensate le seguenti misure:

a) i membri della protezione civile reclutati dalla Confederazione ricevono da quest'ultima il proprio equipaggiamento personale;

b) quale contropartita, i cantoni sono obbligati a istruire il più rapidamente possibile dopo il reclutamento tutte le persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

Begründung

1. La protezione civile fornisce prestazioni indispensabili a favore della comunità, segnatamente per quanto concerne la gestione di situazioni straordinarie. È altamente probabile che in futuro, in seguito agli attuali mutamenti climatici, si registrerà un accresciuto fabbisogno di interventi per la gestione di catastrofi provocate dal maltempo o da cause analoghe.

2. Ho costatato che singoli cantoni assegnano le persone incorporate nella protezione civile alla riserva senza previa istruzione. A quanto pare questa soluzione è stata adottata per ragioni economiche. Ne consegue che le persone incorporate nella protezione civile non possono essere impiegate a breve termine in caso di necessità reale, ciò che pregiudica il principio dell'aiuto reciproco tra cantoni.

3. L'equipaggiamento dei membri della protezione civile da parte della Confederazione avrebbe quale effetto positivo l'uniformizzazione dell'equipaggiamento. Considerata l'entità del budget per la difesa, la misura proposta comporterebbe oneri finanziari modesti. In effetti essa potrebbe essere realizzata in modo neutrale per il bilancio federale trasferendo risorse di entità praticamente trascurabile dal settore Difesa nel settore Protezione della popolazione.

4. La misura sopraesposta non avrebbe alcun influsso sulla sovranità dei cantoni prevista nella legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Poiché le misure a) e b) non formano un'unità né a livello di contenuti né dal profilo giuridico, nel seguito il Consiglio federale le esaminerà separatamente.

a) Equipaggiamento personale:

L'attuale equipaggiamento personale dei militi della protezione civile è stato a suo tempo acquistato, pagato e consegnato dalla Confederazione. Attualmente, ciò avviene unicamente per le calzature. L'equipaggiamento personale dei militi della protezione civile - la cui entità dovrà essere ridefinita - continuerà tuttavia a far parte del cosiddetto "materiale unificato della protezione civile" ai sensi dell'articolo 43 lettera d della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). Prossimamente l'UFPP preciserà questa disposizione della legge, e di conseguenza il contenuto della nozione di "materiale unificato", mediante un apposito elenco. Il fatto che in tal modo la Confederazione assume anche i costi dell'equipaggiamento personale dei militi della protezione civile risulta dall'articolo 71 capoverso 1 lettera f LPPC. Tali spese dovranno essere iscritte a tempo debito nel preventivo dell'UFPP, che sottostà all'usuale processo finanziario. La prima richiesta dell'autore del postulato può pertanto essere considerata adempiuta.

b) Istruzione di tutte le persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile reclutate:

Pure la seconda richiesta dell'autore del postulato appare a prima vista comprensibile. Essa non corrisponde tuttavia alle necessità dei cantoni: la possibilità di costituire una riserva di personale è stata inserita nella LPPC su loro esplicita richiesta (art. 18 cpv. 1 LPPC). Di tale possibilità si avvalgono segnatamente i cantoni più grandi, i quali non utilizzano interamente il contingente di persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile assegnato loro dopo il reclutamento. È pertanto giustificato che i militi attribuiti al personale di riserva non debbano essere istruiti (art. 18 cpv. 2 LPPC). Il Consiglio federale ritiene non vi sia attualmente alcuna ragione per modificare queste regolamentazioni in vigore da tre anni.

La richiesta di procedere all'istruzione "il più rapidamente possibile" è già considerata - tenuto conto delle possibilità dei cantoni - dall'articolo 33 LPPC con la formulazione "al più tardi tre anni dopo il reclutamento".

Per le ragioni indicate, il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.