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07.3092 · Mozione · 2007-03-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale deve elaborare basi legali volte a perseguire lo stalking in modo più efficace rispetto alla situazione attuale e da applicare in maniera più tempestiva per combattere tale fenomeno. Contrariamente a quanto prevede il diritto vigente, per rendere possibile il perseguimento penale non deve più essere necessaria una violazione, una minaccia pericolosa o una fattispecie penale analoga, ma sarà sufficiente una persecuzione illegale continua o un pregiudizio inaccettabile alla vita della vittima.

Begründung

Il concetto di "stalking" designa un comportamento complesso, che corrisponde in parte al mobbing, ma è esercitato in un altro contesto. Si tratta in particolare di molestie, persecuzione, sorveglianza, che spesso - ma non sempre - si fondano sul desiderio dell'autore o dell'autrice (denominato "stalker") di spingere la vittima ad avere una relazione con lui o con lei di vessarla poiché si rifiuta di soddisfare le sue pretese. Anche i cosiddetti "querulomani", che perlopiù sono già noti alla polizia e alla giustizia per continue denunce contro chiunque, possono trasformarsi in stalker incalliti. In circa i due terzi dei casi, vittima e autore si conoscono per aver avuto una relazione sentimentale (ex partner o ex coniuge) o aver lavorato insieme (ex collega). Nel caso dello stalking di personaggi famosi, in cui ad esempio attori, moderatori, sportivi, popstar o politici sono molestati da una persona assillante, di solito le parti non si conoscono personalmente. Lo stalking deve essere visto per quello che è: un comportamento estremamente perfido.

In reazione a tale fenomeno, in alcuni Paesi, ad esempio in tutti gli Stati degli Stati Uniti, in Inghilterra/Galles e in Belgio nonché negli ultimi anni in Austria e in Germania, sono state istituite basi legali che introducono la fattispecie penale dello stalking. Per contro, in Svizzera non esiste (ancora) una fattispecie penale separata. È vero che il Codice penale contempla fattispecie penali quali violazione di domicilio, falso sospetto, oltraggio, diffamazione, calunnia, lesioni personali, coazione e minaccia. Esse non comprendono tuttavia la maggior parte degli atti che appunto non soddisfano nessuna delle fattispecie classiche. In quanto recente vittima di stalking aggressivo, chiedo al legislatore di colmare le lacune legali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole che lo stalking, ossia le molestie ossessive di una persona, possa comportare gravi ripercussioni psichiche per le vittime. Tuttavia, la maggior parte dei comportamenti tipici dello stalker sono già puniti dalla legge, segnatamente la violazione di domicilio (art. 186 CP), l'abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179 CP), i delitti contro la sfera privata (art. 179 segg. CP) e le minacce (art. 180 CP). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito (DTF 129 IV 262) che a determinate condizioni le molestie ossessive di una persona possono essere qualificate come coazione (art. 181 CP). Tale elenco non è tuttavia esaustivo; a seconda del suo comportamento, l'autore può commettere altri reati. Il procedimento penale è avviato - a seconda del reato commesso - d'ufficio o su querela di parte.

Soltanto il cosiddetto "soft stalking", ossia un comportamento in cui l'autore cerca insistentemente la vicinanza fisica con la vittima senza tuttavia mai assillarla in modo riconoscibile, non è contemplato dal diritto penale. A titolo di esempio, l'autore attende regolarmente la vittima davanti a casa sua, la insegue a distanza, eccetera. Anche se possono risultare molto opprimenti, tali comportamenti non possono essere delimitati con precisione: gli stalker trovano infatti sempre nuovi modi per mettersi in contatto con la loro vittima. La disposizione penale richiesta dovrebbe quindi assumere la forma di una norma sussidiaria. Ciò sarebbe difficilmente conciliabile con il principio della legalità e andrebbe a punire anche comportamenti socialmente adeguati.

La protezione da queste forme più lievi di molestie ossessive è tuttavia garantita anche senza una disposizione penale speciale: secondo l'articolo 28b capoverso 1 del Codice civile riveduto (RS 210; entrata in vigore: 1° luglio 2007: RU 2007 137) una persona vittima di molestie può chiedere al giudice di vietare all'autore della lesione di:

- avvicinarglisi o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione;

- trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri;

- mettersi in contatto con lui, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, o importunarlo in altro modo.

La violazione della personalità, come definita nel diritto civile, comprende l'intera gamma della violenza, delle minacce e delle molestie. In particolare, i divieti menzionati possono essere attuati molto rapidamente per via giudiziaria, grazie a misure provvisionali prese nell'ambito di una decisione. Pronunciando tali divieti, il giudice può parimenti minacciare l'autore della pena prevista all'articolo 292 del Codice penale (disobbedienza a decisioni dell'autorità), in modo che per il tramite del diritto civile l'autore possa dover rispondere anche di un reato penale. Il Consiglio federale intende osservare attentamente l'attuazione di tali disposizioni di diritto civile. Se la protezione delle vittime dovesse rivelarsi insufficiente, valuterà se adottare altre misure.

Al momento non appare dunque necessario completare il Codice penale con una disposizione speciale in materia di stalking.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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