Lexipedia

07.3461 · Postulato · 2007-06-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Postulo l'elaborazione di un rapporto che illustri e approfondisca le conseguenze dal profilo previdenziale del recente incremento del lavoro interinale e più in generale delle forme atipiche di lavoro. Lo stesso dovrebbe delineare i possibili indirizzi di adattamento della LPP atti ad impedire o perlomeno attenuare le conseguenti lacune di copertura previdenziale.

Begründung

Il lavoro interinale ha assunto un volume e un ruolo particolarmente significativi all'interno del mercato del lavoro. Tanto la crescente ricerca di flessibilità ad opera delle imprese quanto la possibilità, con la libera circolazione, di alimentarsi ai bacini occupazionali d'oltre confine hanno impresso un impulso consistente a questa modalità di lavoro.

Per la sua natura più precaria e reversibile, il lavoro interinale pone tangibili problemi dal profilo della protezione dei lavoratori, dalle condizioni di lavoro alle coperture assicurative/previdenziali. Particolarmente delicato è il versante della previdenza professionale. Nella misura in cui il lavoratore sia impiegato con missioni inferiori ai tre mesi corre il concreto pericolo di non accedere alla previdenza professionale anche se viene occupato in maniera ricorrente.

In un mercato del lavoro ampiamente instabile, dove il percorso professionale dei singoli lavoratori è più sovente interrotto e soggetto a riorientamenti, le situazioni di insufficiente copertura previdenziale tendono ad intensificarsi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Stando alla legge e alla prassi attuale, se un lavoratore interinale è impiegato in una serie di missioni inferiore ai tre mesi, è assoggettato alla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) dall'inizio del quarto mese (14a settimana), a condizione che la durata complessiva delle missioni compiute con la stessa agenzia di lavoro interinale superi i tre mesi. Lo stesso vale se le missioni non sono consecutive, vale a dire che due o più missioni tra le quali vi è un'interruzione inferiore a due settimane sono considerate come un solo periodo lavorativo. In risposta a varie richieste, il 6 aprile 2006 ("Bulletin de la prévoyance professionnelle" - d/f - n. 91, del 6 aprile 2006, http://www.assurancessociales.admin.ch/storage/documents/

2530/2530_1_fr.pdf) l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha preso posizione in questo senso; in seguito la SECO, fondandosi su questa presa di posizione, ha adeguato le direttive e il commento relativi alla legge sul collocamento (http://www.espace-emploi.ch/dateien/Private_Arbeitsvermittlung/

Aide-memoire_Quels_travailleurs_doivent_imperativement_etr.pdf).

L'articolo 2 capoverso 4 LPP delega al Consiglio federale la competenza di disciplinare l'assoggettamento all'assicurazione dei salariati che esercitano professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata. In virtù di questa delega il 28 febbraio 2007 il Consiglio federale ha incaricato l'UFAS di presentargli entro la fine del 2007 un rapporto sulla situazione particolare di queste categorie di lavoratori per quanto riguarda la LPP (la decisione è stata presa in occasione dell'approvazione del rapporto sulla sicurezza sociale degli operatori culturali in Svizzera, http://www.bak.admin.ch/bak/aktuelles/medieninformation/

01509/index.html?lang=it). Il rapporto avrà per oggetto proprio i temi e le questioni sollevati nel presente postulato.

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.