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07.3621 · Postulato · 2007-10-03

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Si incarica il Consiglio federale di allestire un rapporto sui prezzi dei trasporti pubblici (persone e merci) rispetto a quelli dei Paesi vicini. L'obiettivo di questo rapporto è di stabilire qual è la posizione della Svizzera nella graduatoria dei prezzi a livello europeo (tenendo conto delle differenze di potere d'acquisto) e in che modo i prezzi svizzeri possono essere adeguati alla media europea in questo settore.

Begründung

Rispetto a quanto avviene negli altri Paesi, i trasporti pubblici, in Svizzera, sono troppo cari; ciò è contrario agli interessi di una politica dei trasporti sostenibile e all'obiettivo di trasferimento dalla strada alla ferrovia.

1. Traffico merci: secondo uno studio del Politecnico federale di Zurigo, i prezzi delle tracce orarie sono più elevati rispetto agli altri Paesi: il trasporto di 2000 tonnellate su rotaia costa in Svizzera fra fr. 9,50 e fr. 11,50 per treno-chilometro. In Germania il prezzo è compreso fra fr. 3,80 e fr. 6,70, in Francia fra fr. 0,80 e fr. 3,80. Vogliamo che i prezzi delle tracce orarie nel trasporto merci siano ridotti a quelli praticati a livello europeo.

2. Traffico viaggiatori: in questo ambito, vi è poca trasparenza per quanto riguarda il confronto dei prezzi. Chiediamo che il sorvegliante dei prezzi esamini le tariffe nei trasporti pubblici (brevi e lunghe distanze) e indichi le misure da adottare affinché i prezzi svizzeri possano avvicinarsi ai prezzi medi europei.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel settore dei trasporti pubblici (traffico merci e viaggiatori) si distinguono due generi di prezzo. Da un lato vi sono i prezzi per l'utilizzo dell'infrastruttura, pagati dal trasportatore. Dall'altro vi è il prezzo del trasporto, pagato dal cliente finale al trasportatore. Ciò vale sia per il traffico viaggiatori sia per il traffico merci. Nel caso del traffico merci (cfr. punto 1) l'autore del postulato si riferisce ai prezzi per l'utilizzo dell'infrastruttura (cfr. risposta al punto 1), mentre per quanto concerne il traffico viaggiatori l'accento è posto sul prezzo del trasposto, pagato dal cliente finale (cfr. risposta al punto 2).

Nei trasporti pubblici i prezzi riflettono i costi delle prestazioni ma anche l'importo che i clienti sono disposti a pagare; inoltre, dipendono dall'ammontare dei contributi versati dai poteri pubblici. Una riduzione delle tariffe o dei prezzi operata mantenendo invariata l'offerta implicherebbe pertanto un aumento dei contributi dei poteri pubblici sia nel traffico merci che viaggiatori.

Nel traffico merci come in quello viaggiatori occorre considerare diversi fattori per poter confrontare i prezzi sul piano internazionale. A questo proposito contano sia i criteri in base ai quali vengono computati i sussidi sia la qualità dell'offerta come pure il livello generale dei prezzi, importante per i costi degli offerenti. La notevole differenza che caratterizza le varie condizioni quadro rende difficile stabilire in modo oggettivo se effettivamente e in quale misura i prezzi in Svizzera siano più elevati di quelli di altri Paesi. Stando alle informazioni di cui dispone il Consiglio federale, non sono stati compiuti confronti internazionali dei prezzi che abbiano tenuto conto di questi elementi. Non vi sono dati che dimostrino che i prezzi in Svizzera siano superiori alla media europea.

1. La legislazione dell'Unione europea prevede tutta una serie di principi di definizione dei prezzi di tracciato (direttiva 2001/14/CE - non ancora recepita dalla Svizzera). La normativa svizzera si situa nei limiti stabiliti da questi principi al livello della direttiva 95/19/CE. In Svizzera come nell'UE il livello minimo è rappresentato da un prezzo che copre i costi marginali. Questi possono tuttavia variare sensibilmente da un Paese all'altro a causa di una differente dotazione della rete o conformazione topografica o di altri fattori. Uno studio del 2005 commissionato dalla Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) è giunto alla conclusione che non esiste un livello uniforme in Europa per quanto concerne i prezzi di tracciato. Nell'UE, nel settore del traffico merci ferroviario, si registrano prezzi di tracciato pari a un quarto di quelli svizzeri come ve ne sono che ammontano a quattro volte tanto.

I principi applicabili in Svizzera alla definizione dei prezzi di tracciato sono contenuti nella legge federale sulle ferrovie (Lferr, RS 741.101). Secondo l'articolo 9b Lferr, il prezzo va stabilito senza discriminazione e deve coprire almeno i costi marginali causati normalmente da una tratta moderna. Gli elementi di cui si compone il prezzo sono definiti nell'ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF, RS 742.122). I costi marginali costituiscono, per legge, il limite inferiore del prezzo di tracciato. Numerosi studi hanno dimostrato che il prezzo minimo attualmente praticato riflette in misura sufficiente i costi marginali e che non è assolutamente troppo elevato. Le dichiarazioni contenute al riguardo nel messaggio concernente la riforma delle ferrovie 2 (FF 2004 2183) conservano quindi tutta la loro validità.

Dal punto di vista economico, i costi marginali rappresentano un limite inferiore opportuno per il prezzo, in quanto risultano così coperti i costi diretti di trasporto. Il prezzo per l'utilizzo dell'infrastruttura corrisponde in tal modo almeno ai costi causati da un treno supplementare in termini di usura dell'infrastruttura. Stabilendo un prezzo minimo che risulti inferiore ai costi marginali, si andrebbe contro i principi economici generali che reggono la definizione dei prezzi e si farebbe aumentare sensibilmente il fabbisogno di rimunerazione dei gestori delle infrastrutture per la gestione delle infrastrutture.

Da un confronto effettuato nell'ambito di uno studio del Politecnico federale di Zurigo sul sistema dei prezzi di tracciato (Studie zu einem neuen schweizerischen Trassenpreissystem, Weidmann, Wichser, Fries, Schmidt und Schneebeli, gennaio 2007) risulta che i prezzi di tracciato praticati in Svizzera nel settore del traffico merci figurano tendenzialmente tra i più elevati. Ma ad essere criticate sono soprattutto le modalità con cui vengono definiti gli elementi di prezzo e gli incentivi che ne derivano (cfr. parere sulla mozione Pedrina 07.3272). Per quanto concerne l'importo dei prezzi di tracciato va detto inoltre che diversi Paesi caratterizzati da prezzi di tracciato bassi stanno esaminando la possibilità di aumentare quest'ultimi. L'Ufficio federale dei trasporti, dal canto suo, sta verificando il sistema dei prezzi di tracciato per presentare delle apposite proposte alle Camere federali nell'ambito della nuova disciplina del finanziamento dell'infrastruttura (terzo pacchetto della riforma delle ferrovie 2).

2. Secondo la legislazione in vigore, la definizione dei prezzi nel settore dei trasporti pubblici è di competenza delle imprese di trasporto. Il sorvegliante dei prezzi può intervenire in caso di abusi compiuti da imprese che dominano il mercato. In virtù degli articoli 9 e 10 della legge federale sulla sorveglianza dei prezzi in combinazione con gli articoli 2 e 12 della stessa legge, il sorvegliante può indurre una riduzione dei prezzi abusivi mediante composizione amichevole o imporla mediante decisione.

Visto che in termini relativi i versamenti dei poteri pubblici tendono a diminuire, nel traffico viaggiatori regionale le imprese di trasporto potrebbero finire col dover far maggiormente affidamento sulla disponibilità dei clienti a pagare i prezzi richiesti. Si tratta in definitiva di decidere se le prestazioni nel settore dei trasporti pubblici debbano essere fatte pagare in misura maggiore dal contribuente o dal cliente.

Il sorvegliante dei prezzi ha già esaminato la situazione relativa al 2007. Il servizio incaricato è giunto alla conclusione che l'utile realizzato dalle FFS nel traffico a lunga distanza è da considerare eccessivo sia ai sensi della legge sulla sorveglianza dei prezzi sia secondo la convenzione sulle prestazioni conclusa con la Confederazione e gli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale per le FFS. Nell'ambito di una composizione amichevole, a titolo di soluzione a breve termine, le FFS hanno deciso d'intesa con il sorvegliante dei prezzi di rinunciare a chiedere i supplementi di distanza previsti nel traffico a lunga percorrenza. Il preposto alla sorveglianza dei prezzi ha inoltre presentato diverse proposte all'Unione dei trasporti pubblici e alle autorità federali su come migliorare la trasparenza dei pagamenti dei poteri pubblici, su come disciplinare il prelievo degli eventuali supplementi di distanza e su come utilizzare e conteggiare gli utili delle FFS.

Il prezzo non è l'unico criterio a determinare l'attrattiva dei trasporti pubblici. Anche l'offerta, il comfort, la durata del viaggio, la puntualità, i collegamenti e le cadenze influiscono sulla loro scelta. Che i trasporti pubblici siano apprezzati, lo dimostra tra l'altro il fatto che la Svizzera è, assieme al Giappone, il Paese che presenta i tassi di utilizzo più elevati al mondo.

Visto quanto sopra esposto e considerata la scarsa disponibilità di personale, il Consiglio federale ritiene che non è necessario né opportuno elaborare un rapporto come quello richiesto dall'autore del postulato.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.