07.3689 · Mozione · 2007-10-05
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a proporre una modifica legislativa che attribuisca in generale la competenza in caso di criminalità su Internet alle autorità inquirenti federali, se Internet è stato determinante per la commissione del reato e
- il reato presenta un legame essenziale con l'estero oppure
- sono coinvolte più vittime in diversi cantoni.
Begründung
Nella maggior parte dei casi è estremamente difficile individuare coloro che con l'inganno installano tramite Internet software di spionaggio in Svizzera. Spesso gli autori cercano di carpire dati per l'Internet banking in modo da poter trasferire importanti somme. Il fattore tempo è determinante per scoprire gli autori. Infatti, dopo pochi giorni le tracce in Internet possono già essere fatte sparire e l'individuazione degli autori non è più possibile. Una competenza generale delle autorità federali permette di evitare che vada perso tempo prezioso e che più cantoni avviino indagini separate.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale respinge la mozione anzitutto per considerazioni di principio. La suddivisione dei compiti nell'ambito del perseguimento penale sancita dalla Costituzione prevede, di norma, la competenza dei cantoni e soltanto in via eccezionale quella della Confederazione (cfr. art. 123 cpv. 2 Cost.). Tale principio, attualmente sancito a livello di legge negli articoli 336 seguenti Codice penale, è ripreso nel Codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 2007 (cfr. art. 22 segg. CPP). La giurisdizione federale resta pertanto limitata a pochi ambiti centrali quali terrorismo, criminalità organizzata, criminalità economica, reati commessi mediante esplosivi, genocidio eccetera.
Dalle operazioni condotte dal 2002 su scala nazionale contro la pedopornografia, segnatamente l'operazione "Genesis", è emerso che nell'ambito della criminalità in rete possono risultare problemi di coordinamento, soprattutto nella fase iniziale di un'indagine. Spesso all'inizio delle indagini non è infatti chiaro quale autorità cantonale di perseguimento penale è competente. Il legislatore ha tuttavia già riconosciuto e regolato tale problema: dall'entrata in vigore del CPP le autorità penali della Confederazione saranno autorizzate a svolgere le prime indagini nel caso di reati commessi in tutto o in parte in più cantoni o all'estero e per i quali non è ancora stato stabilito se il procedimento penale competa alla Confederazione o a un cantone (cfr. art. 27 cpv. 2 CPP). Tale disposizione è stata ripresa nel CPP proprio in vista della criminalità in rete (FF 2006 1047). In tal modo si vuole garantire l'avvio delle necessarie misure procedurali urgenti (assunzione delle prove, prevenzione di minacce) anche quando non è ancora chiaro a chi sarà attribuita la competenza definitiva. Per contro non è opportuno che la Confederazione conduca il procedimento dall'inizio alla fine.
Internet è uno strumento mediante il quale è possibile commettere numerosi reati, soprattutto contro il patrimonio, l'integrità sessuale, la tranquillità pubblica e la sicurezza dello Stato. Una centralizzazione delle competenze d'indagine per alcuni o tutti questi reati - in presenza di forte ramificazioni con l'estero o di più vittime in diversi cantoni - comporterebbe cambiamenti fondamentali per il sistema di perseguimento penale svizzero.
L'attuale chiara ripartizione delle competenze tra Confederazione e cantoni a seconda della fattispecie non sarebbe più possibile. L'attribuzione della competenza per il perseguimento penale in funzione dello strumento utilizzato per commettere il reato potrebbe comportare l'avvio di due procedimenti paralleli per la medesima fattispecie. A titolo di esempio, in caso di diffusione di immagini pedopornografiche in Internet sarebbe competente la Confederazione, mentre in caso di diffusione del medesimo materiale mediante videonastri la competenza spetterebbe ai cantoni. Tale situazione comporterebbe inevitabilmente conflitti di competenza e doppioni.
L'istituzione di una competenza federale per i reati commessi mediante Internet obbligherebbe la Confederazione ad ampliare in modo considerevole, dal profilo finanziario e del personale, le sue autorità di perseguimento penale. Secondo stime, soltanto l'estensione della competenza per le prime indagini conformemente all'articolo 27 capoverso 2 CPP comporta un onere supplementare di personale presso il Ministero pubblico della Confederazione e la Polizia giudiziaria federale pari a 1,7 milioni di franchi all'anno (creazione di circa 13 posti supplementari). Il passaggio a una competenza generale della Confederazione comporterebbe dunque costi aggiuntivi di gran lunga più elevati.
Pur ampliando in maniera adeguata le sue autorità di perseguimento penale, per le operazioni più importanti la Confederazione dovrebbe far capo alle risorse logistiche e umane dei cantoni, che sarebbero sollecitati in misura eccessiva in un ambito in cui, secondo quanto chiesto dall'autore della mozione, non sarebbero più competenti.
Si rammenta inoltre che dal 1° gennaio 2003 in seno all'Ufficio federale di polizia è attivo un servizio nazionale di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI). Gestito dalla Confederazione in collaborazione con i cantoni, tale servizio procede al monitoraggio di Internet e riceve le comunicazioni di sospetto inviate da privati. Esso affianca le autorità inquirenti cantonali e federali aiutandole a individuare gli abusi punibili commessi mediante Internet (monitoring), esaminando i casi sospetti per poi trasmetterli alle competenti autorità (clearing) e analizzando il fenomeno della criminalità su Internet.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.