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07.3870 · Mozione · 2007-12-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un messaggio volto a vietare o impedire la vendita a bambini e giovani di videogiochi violenti (i cosiddetti ego shooter, che rientrano nelle categorie 16+/18+ secondo il sistema di classificazione Pan European Game Information, PEGI).

Begründung

L'omicidio di Höngg mostra che rappresentazioni mediali violente possono rivelarsi problematiche, in particolare se collegate a deficit della personalità.

Soprattutto i bambini e i giovani vanno protetti da tali rappresentazioni violente.

Occorrerà pertanto chiarire l'opportunità di introdurre un divieto generale applicabile alla vendita di videogiochi violenti a bambini o giovani o di ampliare ulteriormente la protezione dei minori.

Per proteggere in modo efficace la gioventù conformemente all'articolo 135 del Codice penale svizzero occorrono tuttavia misure supplementari.

Firmando il relativo "codice di condotta", i produttori e i commercianti si sono impegnati a commercializzare e vendere tali videogiochi soltanto se contrassegnati dalla classificazione PEGI, che indica la fascia d'età cui il prodotto è rivolto. Tale procedura si fonda su un sistema di autoregolamentazione volontaria.

Per garantire l'efficacia di tale disciplinamento della protezione della gioventù occorre pertanto esaminare come sancire nella legge tale procedura. Soltanto in questo modo è possibile garantire sanzioni efficaci (boicottaggio delle consegne ed esclusione) nei confronti dei commercianti che non si sono attenuti alle norme.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è anch'esso dell'opinione che le rappresentazioni mediali violente - che si tratti di fotografie o riprese video reali oppure di videogiochi virtuali come i cosiddetti videogiochi killer - possono rivelarsi problematiche sia per i bambini e gli adolescenti sia per gli adulti con deficit della personalità. Tali rappresentazioni violente possono spingere all'emulazione o perlomeno rendere insensibili alla violenza.

Come il Consiglio federale ha già rilevato nelle sue risposte all'interrogazione Dunant 04.1123 del 6 ottobre 2004 e alla domanda Heim Bea 07.5190 del 18 giugno 2007, l'articolo 135 del Codice penale svizzero (CP) vieta in modo assoluto le rappresentazioni di atti di cruda violenza. Sono punibili anche il possesso e l'acquisto di tali rappresentazioni violente (art. 135 cpv. 1 CP). La Confederazione dispone dunque dei mezzi legali necessari a contrastare la diffusione di videogiochi brutali e quindi anche la vendita dei cosiddetti videogiochi killer.

Spetta alle autorità cantonali far applicare l'articolo 135 CP, ossia perseguire d'ufficio e giudicare i reati che rientrano in tale fattispecie. A partire dal 1° gennaio 2010, data in cui dovrebbe entrare in vigore il Codice di procedura penale (CPP) del 5 ottobre 2007, i reati di cui all'articolo 135 CP potranno essere perseguiti, in caso di sospetto, anche disponendo inchieste mascherate (art. 286 CPP) e sorvegliando la corrispondenza postale e il traffico delle telecomunicazioni (art. 269 CPP).

Inoltre, in attuazione della mozione Hochreutener del 5 ottobre 2006 (06.3554, Estensione della mozione Schweiger alle rappresentazioni di atti di cruda violenza) in relazione con la mozione Schweiger (06.3170, Lotta alla cibercriminalità. Protezione dei fanciulli), il Consiglio federale sta attualmente esaminando se inasprire la norma penale dell'articolo 135 CP.

Per quanto concerne le misure preventive volte a tutelare in modo efficace i bambini e gli adolescenti nell'ambito dei videogiochi violenti e killer, occorre rilevare che il fatto di sancire nella legge le classificazioni dei giochi informatici e di istituire i mezzi coercitivi amministrativi necessari all'applicazione di tali misure rientra nella sovranità cantonale in materia di polizia del commercio. I cantoni sono inoltre liberi di contrastare la diffusione di tali prodotti con altri mezzi, quali ad esempio campagne di sensibilizzazione, formazione dei genitori e prevenzione nelle scuole, come rilevato dal Consiglio federale nelle sue risposte agli interventi summenzionati (interrogazione Dunant e domanda Heim Bea). Inoltre, accogliendo il postulato Galladé (07.3665, Protezione dei bambini e degli adolescenti dalla violenza nei media di intrattenimento) il Consiglio federale si è detto disposto a esaminare tutte le modalità e le misure possibili per proteggere bambini e adolescenti dalla violenza nei media.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.