08.1004 · Interrogazione · 2008-03-04
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Dopo lunghi mesi di scambi e di interventi cantonali o federali in merito alla gestione dell'asilo nel cantone del Vallese, restano alcuni interrogativi. Più il dossier avanza, più le zone d'ombra crescono e le incoerenze vengono alla luce. Non solo non si cerca seriamente di risolvere i problemi, ma sembra di assistere a un vero e proprio scaricabarile a danno degli amministrati.
Rammento: dal 1992 al 1996 il Vallese ha sottoposto un certo numero di richiedenti l'asilo esercitanti un'attività lucrativa a "rimborsi di debito" indebiti. Il cantone si faceva così rimborsare due volte le medesime prestazioni: una prima volta dalla Confederazione e una seconda dai richiedenti. Dal canto loro, questi ultimi rimborsavano due volte il medesimo debito, alla Confederazione a titolo di garanzia nonché al cantone. Il cantone ha ammesso tale disfunzione, ma afferma che tutti gli importi prelevati ai richiedenti sono stati trasferiti all'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) nel 1996 sulla base di liste nominative.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Nel 1996 l'UFR ha preso atto che il Vallese, per cinque anni, ha sistematicamente incassato importi percepiti in violazione del diritto federale?
2. In caso affermativo, per quali motivi non ha preteso che il cantone restituisse immediatamente gli importi indebitamente prelevati?
3. La Confederazione avrebbe incassato e conservato, senza restituirli, gli importi percepiti senza base legale dal cantone del Vallese?
4. Se l'UFR è stato mal informato dal cantone, per quali motivi l'UFM non procede oggi a valutare e riportare la situazione in un rapporto scritto? Tale rapporto consentirebbe di porre fine a una situazione sfavorevole sia per la Confederazione sia per il cantone, che continuano a fare a scaricabarile invece di stabilire correttamente i fatti e indennizzare le persone lese?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nel 1996, in occasione di una riunione con le autorità competenti del cantone del Vallese, sono stati discussi problemi riguardanti gli obblighi di rimborso e di garanzia. L'ex Ufficio federale dei rifugiati aveva allora ricordato al cantone del Vallese che la Confederazione, in virtù della sua competenza in materia di rimborso delle spese dell'aiuto sociale, è responsabile unicamente del rimborso delle proprie spese. Tuttavia ai cantoni non sarebbe di principio proibito esigere garanzie per le spese supplementari in materia d'asilo a loro carico che non sono state rimborsate dalla Confederazione, a condizione che esistano pertinenti basi legali cantonali. Con le direttive del 23 febbraio 1987 del servizio assistenziale cantonale per i rifugiati, il cantone del Vallese dispone di una base legale che prevede per le persone esercitanti un'attività lucrativa l'obbligo di versare un contributo alle spese assistenziali.
2. Nel 1996 l'Ufficio federale dei rifugiati si è accordato con il cantone del Vallese affinché verificasse quali rimborsi pattuiti negli accordi con i richiedenti l'asilo si potevano tramutare in fondi di garanzia per spese cantonali. La verifica riguardava fondi di rimborso restituiti nel 1995 e 1996. A quell'epoca il cantone gestiva conti intestati individualmente. Il cantone ha versato gli altri rimborsi ottenuti all'Ufficio federale dei rifugiati. Essi sarebbero stati reclamati più tardi in occasione del regolamento dei conti riguardanti gli obblighi di rimborso e di garanzia.
3. Le procedure riguardanti gli obblighi di rimborso e di garanzia durano diversi anni e si possono concludere soltanto se si verificano determinate circostanze (l'ammissione provvisoria per un conteggio intermedio e il rilascio di un permesso B o la partenza per un conteggio finale). Quando i rimborsi vengono pagati, si modifica di conseguenza il saldo del conto in base alle informazioni del cantone o del titolare del conto.
Poiché i conteggi avvengono nel contesto di procedure collettive, l'Ufficio federale della migrazione deve poter contare sulla collaborazione dei richiedenti l'asilo e dei cantoni. Essi hanno l'obbligo, al momento dei conteggi intermedi e finali e delle decisioni che ne scaturiscono, di presentare le eventuali richieste di rimborso. Se non esercitano il diritto al rimborso, l'Ufficio federale della migrazione non riesamina una decisione passata in giudicato. Questa procedura è in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale. Il Consiglio federale la giudica legittima e non ritiene affatto necessario modificare la prassi a causa della decisione del Tribunale amministrativo federale del 13 marzo 2008 (decisione C-1249/2006). Essa riguarda una procedura in corso su un obbligo di rimborso e di garanzia in cui al cantone sono stati computati i rimborsi.
4. La commissione della gestione del Gran Consiglio vallesano ha analizzato il problema dell'obbligo di garanzia per i richiedenti l'asilo che esercitano un'attività lucrativa, pubblicando le sue conclusioni in un rapporto nell'agosto 2005. A livello federale l'Ufficio federale dei rifugiati ha adempiuto la sua funzione di sorveglianza nell'ambito della vigilanza finanziaria effettuando un esame materiale dei sussidi e, nell'ottobre 2002, un controllo del sistema nel cantone del Vallese.
Alla luce delle conclusioni del rapporto della commissione della gestione del cantone e del controllo del sistema, il Consiglio federale non ritiene opportuno allestire un nuovo rapporto riassuntivo sulla situazione nel cantone del Vallese.
Risposta del Consiglio federale.