08.1111 · Interrogazione · 2008-10-03
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Secondo alcune informazioni diffuse il 28 settembre 2008, almeno il 20 per cento dei 1200 impianti di accumulazione presenti nel nostro Paese non adempirebbero più i requisiti di sicurezza. Poco si saprebbe soprattutto delle dighe di piccole e medie dimensioni. In più della metà dei casi, mancherebbe la documentazione tecnica. Ciò rende molto difficile valutare lo stato degli impianti ed effettuare la loro sorveglianza.
Che cosa intende fare il Consiglio federale per garantire la sicurezza delle nostre dighe?
Stellungnahme des Bundesrates
In occasione della conferenza del comitato svizzero delle dighe, tenutasi il 25 e il 26 settembre 2008 a San Gallo e dedicata agli impianti di piccole e medie dimensioni, la stampa ha evidenziato le lacune in materia di sicurezza delle dighe svizzere. In merito a queste affermazioni va ritenuto quanto segue:
Le basi giuridiche concernenti la regolamentazione della sicurezza degli impianti di accumulazione e la loro vigilanza sono l'articolo 3bis della legge federale del 22 giugno 1877 sulla polizia delle acque (RS 721.10) e l'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla sicurezza degli impianti di accumulazione (OIA; RS 721.102). Secondo l'OIA, i grandi impianti, che sono circa 230, sottostanno alla vigilanza della Confederazione; l'autorità competente in materia è la sezione Sbarramenti dell'Ufficio federale dell'energia, la quale svolge le funzioni di vigilanza previste nell'ordinanza e decide, se necessario, i provvedimenti da adottare.
In virtù dell'articolo 22 capoverso 1 OIA, gli altri impianti di sbarramento che rappresentano un pericolo potenziale sottostanno alla vigilanza dei cantoni. Questi ultimi hanno rilevato circa 1000 impianti sul loro territorio e attualmente stanno verificando il loro stato e valutando se, in caso di cedimento, costituiscano un pericolo per la sicurezza. Sulla base dei dati finora raccolti, si può partire dal presupposto che tale pericolo esiste solo per una piccola percentuale degli impianti. Questi impianti devono essere sottoposti a vigilanza secondo l'articolo 1 capoverso 2 OIA. Gli altri impianti non sottostanno all'OIA oppure sono esclusi dal suo campo di applicazione (art. 1 cpv. 3 OIA).
Il 9 giugno 2006 il Consiglio federale ha presentato al Parlamento il messaggio concernente l'esame e il controllo della sicurezza tecnica (legge sul controllo della sicurezza) e il messaggio concernente la legge federale sugli impianti di accumulazione. Il dossier è attualmente al vaglio della CAPTE del Consiglio degli Stati. Il Consiglio federale ritiene che la vigilanza sui piccoli impianti di accumulazione non dovrebbe più incombere ai cantoni, ma dovrebbe essere trasferita ad un organo indipendente. Vista l'incertezza sull'organizzazione futura della vigilanza sulle dighe di piccole dimensioni, alcuni cantoni hanno accumulato dei ritardi nell'attuazione dei loro compiti in materia.
Un altro aspetto va rilevato in questa sede: a causa dei numerosi progetti di nuove costruzioni e di ristrutturazione di impianti esistenti come pure dei problemi tecnici legati all'invecchiamento delle opere, negli ultimi anni la mole di lavoro delle autorità competenti è notevolmente aumentata. Pertanto, nel 2009, è previsto un audit delle funzioni di vigilanza in materia di sicurezza.
Risposta del Consiglio federale.