08.3408 · Mozione · 2008-06-13
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di completare la legislazione relativa al tabacco con una misura preventiva, al fine di proteggere i giovani. Una misura possibile potrebbe essere il divieto delle offerte "civetta" e di quelle promozionali relative alle sigarette. È da prendere ugualmente in considerazione l'introduzione di un prezzo di vendita minimo.
Begründung
È comprovato che il prezzo delle sigarette influisce direttamente sul consumo, in particolare sui giovani. La tutela dei giovani è inefficace nell'ambito dell'alcool e del tabacco, in quanto nei punti vendita non vengono rispettati i limiti di età. Le offerte promozionali, per esempio nei chioschi o in occasione di grandi manifestazioni nonché le offerte "civetta" nei centri commerciali, inducono in tentazione i giovani.
Numerosi enti responsabili della protezione della salute considerano le misure fiscali e quelle legate al prezzo come fattori chiave per diminuire il consumo di tabacco. Nel marzo 2006, il Consiglio federale ha affermato, nell'ambito della sua risposta alla mozione 05.3496, che avrebbe chiarito se era possibile introdurre un prezzo di vendita minimo per le sigarette, in particolare per quanto concerne la costituzionalità di un simile provvedimento. Nel quadro della modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco il governo definisce tale provvedimento solo come un intervento inammissibile nella libertà economica. Conformemente al messaggio 07.053 (pag. 443), otto cantoni, due partiti, cinque rappresentanti settoriali e due organizzazioni di prevenzione hanno sostenuto l'introduzione di questa misura o il suo esame approfondito. Ciononostante il Consiglio federale non intende agire. La maggior parte del volume di mercato in Svizzera non ne sarebbe neanche toccato. I Paesi dell'UE, come ad esempio l'Austria, vogliono difendere il prezzo di vendita minimo che hanno introdotto. In questi Paesi il prezzo minimo non rappresenta un ostacolo per la concorrenza; esso funziona anche nel segmento di prezzo superiore.
All'aumento dell'imposta sul tabacco il mercato ha reagito con delle diminuzioni dei prezzi. Nel 2006 e nel 2007, sono state introdotte 33 nuove marche di sigarette nel segmento a basso prezzo. Gli offerenti sono tuttora in grado di diminuire il proprio margine al fine di incrementare il fatturato. Si tenta di conquistare nuovi clienti attirandoli con offerte a prezzi vantaggiosi e quindi di aumentare il consumo di tabacco. Ciò non è nell'interesse della salute pubblica che non deve essere vittima del commercio. Esistono delle soluzioni che non comportano né perdite fiscali né rischi di contrabbando. Se un prezzo di vendita minimo per le sigarette (ancora da definire) è effettivamente anticostituzionale, dovrebbero essere vietate almeno le offerte a basso prezzo. Una formula adeguata deve ancora essere elaborata.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel suo messaggio del 21 dicembre 2007 (FF 2008 423) concernente la modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco (RS 641.31), il Consiglio federale ha affermato che l'introduzione di un prezzo di vendita minimo potrebbe contribuire a ridurre il numero di giovani che iniziano a consumare tabacco come anche ad arginare il crescente fatturato realizzato attraverso la vendita di sigarette convenienti a discapito di quelle di marca. Le riduzioni di prezzo sarebbero comunque possibili, ma solo fino al livello del prezzo di vendita minimo.
Nel suo parere del 18 luglio 2005, l'Ufficio federale di giustizia è giunto tuttavia alla conclusione che la nuova Costituzione federale non offre le basi per un prezzo di vendita minimo sulle sigarette, poiché questo costituirebbe un intervento inammissibile nella libertà economica. Un prezzo di vendita minimo potrebbe essere giustificato qualora riuscisse a ridurre notevolmente la percentuale di fumatori.
Il Consiglio federale condivide questo parere e giudica la determinazione di un prezzo di vendita minimo come un intervento sproporzionato nella libertà economica che non raggiunge l'obiettivo prefissato. Pertanto, il Consiglio federale ha rinunciato a proporre al Parlamento l'introduzione di un prezzo di vendita minimo per le sigarette.
Ai sensi dell'articolo 3 lettera b della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241) le offerte "civetta" sono illecite. Di regola le offerte promozionali vengono introdotte nell'ambito di una riduzione temporanea dei prezzi e possono essere evitate soltanto tramite il summenzionato prezzo di vendita minimo o la protezione dei prezzi. Il progetto di legge del 1967 relativo alla legge federale sull'imposizione del tabacco conteneva già delle disposizioni in materia di protezione dei prezzi. Contro la legge, unicamente a causa del mantenimento della protezione dei prezzi, fu lanciato il referendum. Nella votazione del 19 maggio 1968 la popolazione respinse il progetto. La nuova versione, senza le disposizioni in materia di protezione dei prezzi, entrò in vigore il 1° gennaio 1970.
Nel corso della sessione autunnale, il Consiglio nazionale discuterà sulla modifica delle legge federale sull'imposizione del tabacco e avrà quindi la possibilità di esprimere nuovamente il proprio parere sulla questione, nella consapevolezza del fatto che nei Paesi limitrofi sono già in vigore ordinamenti giuridici che vietano la vendita di tabacchi manufatti a prezzi ridotti.
Inoltre, il 18 giugno 2008, il Consiglio federale ha approvato il programma nazionale Tabacco 2008-2012. Tra gli obiettivi strategici di tale programma, con cui il Consiglio federale mira a ridurre ulteriormente il consumo di tabacco, vi è quello di proteggere i giovani non fumatori.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.