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08.3646 · Mozione · 2008-10-03

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di avvalersi della facoltà attribuitagli dall'articolo 50 della legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM):

"Nell'interesse dell'economia in generale o di un singolo settore, il Consiglio federale può precisare le condizioni alle quali un'indicazione di provenienza svizzera può essere usata per prodotti o servizi determinati. Esso sente dapprima il parere dei cantoni e delle associazioni professionali e economiche interessati."

Tale modo di procedere permetterebbe di definire una protezione pubblica per l'indicazione "Boulangerie fine de Champagne" e di conferire maggior peso all'uso di materia prima svizzera. Il Consiglio federale si è avvalso soltanto una volta di tale disposizione nell'ambito dell'ordinanza del 23 dicembre 1971 concernente l'utilizzazione della designazione "Svizzera" per gli orologi. Tale disposizione può applicarsi anche a indicazioni di provenienza locali. Nel messaggio sulla LPM, il Consiglio federale precisa infatti che "l'opinione delle cerchie interessate è di grande rilievo, poiché sono queste a essere in primo luogo interessate. La stessa osservazione si applica anche ai cantoni, segnatamente quando si tratta di denominazioni locali o regionali".

Begründung

Proprio quando sembra delinearsi una soluzione per la coesistenza tra il "Bonvillars AOC village de Champagne" e lo Champagne francese, le "flûtes de Champagne" subiscono una forte pressione giudiziaria da parte della Francia. In aprile 2008, il tribunale di grande istanza di Parigi ha infatti dato ragione al "comité interprofessionnel des vins de Champagne" nella causa che lo oppone alla "Biscuterie Cornu SA" di Champagne. Quest'ultima, con 160 posti di lavoro e un fatturato di 50 milioni di franchi, rappresenta un indotto economico molto importante per la regione di Grandson, ai piedi del Giura. A farne le spese è il villaggio di Champagne.

Alla luce di queste considerazioni reputiamo fondamentale che il Consiglio federale si adoperi concretamente per rafforzare la protezione della designazione "Biscuterie fine de Champagne".

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'idea di rafforzare la protezione delle "flûtes de Champagne" fabbricate dalla società Cornu SA adottando un'ordinanza retta dall'articolo 50 LPM non è adeguata. Tale disposizione non permette di centrare l'obiettivo auspicato dall'autore della mozione. L'articolo 50 LPM è infatti destinato di settori economici che rappresentano un determinato settore e non a un'impresa specifica. La società Cornu SA, in quanto impresa privata, non può dunque avvalersi dello strumento accordato alle branche economiche dall'articolo 50 LPM, ma necessita piuttosto di un marchio. Il sistema del diritto dei marchi consente infatti di offrire una protezione ai singoli produttori. La società Cornu SA ha quindi depositato un marchio "De Champagne Suisse (fig.)" per prodotti da forno e bevande analcoliche di provenienza svizzera, che l'autorità federale competente, ossia l'Istituto federale della proprietà intellettuale, ha registrato il 10 giugno 2008.

2. Il "comité interprofessionnel du vin de Champagne" (CIVC) non ha utilizzato il termine di opposizione di tre mesi (dalla pubblicazione della registrazione del marchio) per far annullare il marchio della società Cornu SA. Fintanto che il marchio non è impugnato dinanzi a un'autorità giudiziaria svizzera e, se del caso, annullato dal giudice, tale società è titolare del marchio, purché quest'ultimo sia utilizzato per prodotti di provenienza svizzera. Sul territorio svizzero la Cornu SA può quindi far valere il suo diritto contro chiunque utilizza il marchio senza il suo accordo e può difenderlo contro terzi, compreso il "comité interprofessionnel du vin de Champagne". Il marchio svizzero della società Cornu SA facilita inoltre le pratiche in vista dell'ottenimento della protezione all'estero.

3. Il trattato del 1967 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federale di Germania per la protezione delle indicazioni di provenienza e di altre denominazioni geografiche (RS 0.232.111.191.36) è servito da base per i negoziati del trattato del 1974 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica francese sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e di altre denominazioni geografiche (RS 0.232.111.193.49). I due accordi hanno esattamente la stessa struttura e hanno un contenuto sostanzialmente simile. In occasione dei negoziati con la Germania, la prima lista proposta dalla Svizzera faceva riferimento alla denominazione "Champagne" (Vaud). Tale menzione non è stata ripresa nella versione definitiva, poiché la Germania non voleva inserirla nella lista svizzera a causa di un trattato anteriore che aveva concluso con la Francia. Durante i negoziati sul trattato franco-svizzero, il Consiglio federale ha comunicato ai cantoni che avrebbe proposto alla Francia la stessa lista di quella che figurava nel trattato concluso con la Germania. I cantoni erano stati invitati a esprimersi se volevano proteggere anche altre denominazioni. Né il cantone di Vaud né il comune di Champagne (Vaud) hanno rivendicato la protezione della denominazione "Champagne". Per questo motivo la lista del trattato franco-svizzero del 1974 non contiene il nome "Champagne" (Vaud). A prescindere da ciò, il trattato prevede la possibilità di utilizzare una denominazione protetta corrispondente al nome di una regione o di un luogo situato al di fuori del territorio della Repubblica francese ("Champagne") per prodotti o merci ivi fabbricati (regola sugli omonimi). Tale utilizzo non deve tuttavia indurre in errore sull'effettiva provenienza del prodotto né costituire un atto di concorrenza sleale. Secondo il trattato, si tratta di una questione di interpretazione, su cui devono decidere le autorità giudiziarie. Sul territorio francese spetta all'autorità giudiziaria francese competente determinare, in base a circostanze concrete, se e, ove necessario, in che misura l'utilizzo della denominazione "Champagne" rischia di trarre in inganno i consumatori francesi. Sul territorio svizzero spetta invece all'autorità giudiziaria svizzera competente pronunciarsi sull'eventuale rischio d'inganno per i consumatori svizzeri.

4. Per le ragioni suesposte, la denominazione "Champagne" per "les flûtes" sottostà alla regola sugli omonimi sancita nel trattato franco-svizzero del 1974. Una modifica di tale regola richiederebbe una revisione del trattato, che il Consiglio federale giudica inopportuna. La pressione attualmente esercitata dal CIVC sul piano giudiziario dimostra che le cerchie interessate francesi non sono disposte ad accordare esplicitamente alle imprese svizzere un margine di manovra più ampio per l'utilizzo della designazione "Champagne". Il governo francese potrebbe quindi cercare di ottenere una protezione ancora maggiore della denominazione per i produttori della provincia francese di Champagne. Inoltre, il trattato del 1974 tutela numerose designazioni svizzere, segnatamente la denominazione "Svizzera", i nomi di tutti i cantoni e molte indicazioni di provenienza cantonali o regionali ("Svizzera" per gli orologi, Saucisse d'Ajoie, Goron per i vini del cantone del Vallese, Henniez per le acque minerali, ecc.). Una rinegoziazione vertente sulla denominazione "Champagne" per i prodotti da forno metterebbe in discussione la protezione conferita alle altre indicazioni oggetto dell'accordo, il che non è auspicabile.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.