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Obbligo di ricusazione per i mandatari delle casse malati negli affari che concernono l'assicurazione sociale malattie

08.471 · Iniziativa parlamentare · 2008-10-03

Liquidato

Wortlaut

In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:

La legge sul Parlamento deve essere completata con l'introduzione dell'obbligo di ricusazione inteso a impedire, mediante le regole concernenti l'incompatibilità, conflitti d'interesse e di lealtà tra l'esercizio del mandato parlamentare e la funzione nei compiti amministrativi indiretti.

Begründung

L'Assemblea federale ha enunciato nella legge sul Parlamento una serie di motivi di incompatibilità che tengono conto della separazione personale dei poteri. Lo scopo era di impedire conflitti d'interesse e di lealtà tra l'esercizio del mandato parlamentare e una funzione extraparlamentare. In altre parole, i parlamentari non devono essere indotti a cambiare posizione a seconda della carica che rivestono al momento. Come sempre, tuttavia, per gli oggetti in deliberazione possono sorgere conflitti d'interesse e di lealtà e l'idea alla base delle regole di incompatibilità era appunto quella di evitarli.

È considerato un motivo d'incompatibilità, per esempio, l'appartenenza a un organo direttivo di unità esterne all'amministrazione federale che adempiono compiti amministrativi, se la Confederazione vi ha una posizione dominante (art. 14 lett. e LParl). In questa formulazione non è contemplata una parte considerevole dell'amministrazione diretta, per esempio le casse malati che, essendo attive nell'assicurazione sociale malattie, adempiono senz'altro un compito d'interesse pubblico su incarico della Confederazione con un volume d'affari di 21,5 miliardi di franchi all'anno ("... gli assicuratori gestiscono l'assicurazione sociale malattie in adempimento di un compito di interesse pubblico, su incarico della Confederazione", risposta del Consiglio federale del 3 settembre 2008 al postulato 08.3318). Queste casse malati possono addirittura emanare, nei confronti dei propri membri, decisioni (art. 80 LAMal) che di norma competono solo alle autorità, a dimostrazione della sovranità del loro compito. Tuttavia, i membri degli organi direttivi delle casse malati non solo possono sedere in Parlamento ma persino nella commissione che prepara gli affari per l'assicurazione sociale malattie, ossia la Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSSS).

Nel frattempo, nella CSSS-S la concentrazione di mandatari delle casse malati è aumentata a tal punto che l'opinione pubblica non ne capisce minimamente il motivo, tanto più che lo svolgimento di altre funzioni impedisce di sedere in Parlamento. I media ne riferiscono regolarmente con titoli insinuanti ("Blick" del 5 marzo 2007 e "Basler Zeitung" del 6 marzo 2007) o con articoli che riportano chiaramente che la concentrazione di mandatari delle casse malati nella CSSS ha raggiunto il limite del sopportabile ("Tages-Anzeiger" del 5 febbraio 2007) o che i parlamentari sono sospettati di corruzione ("L'Hebdo" del 10 marzo 2005). Occorre trovare un rimedio, che si applichi a questi casi o a casi analoghi.

La regolamentazione potrebbe essere formulata nel modo seguente, ma per il lavoro della commissione deve costituire una proposta non vincolante:

Art. 11 Indicazione delle relazioni d'interesse

Cpv. 3

I parlamentari che hanno un interesse personale diretto in un oggetto in deliberazione sono tenuti a indicarlo quando si esprimono nella Camera o in una commissione. È fatto salvo l'articolo 11bis della presente legge.

...

Art. 11bis Obbligo di ricusazione

1. I membri degli organi direttivi di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato che offrono assicurazioni obbligatorie secondo l'articolo 117 della Costituzione federale o rappresentano gli interessi di tali offerenti si ricusano negli affari che rientrano in questo ambito.

2. L'obbligo di ricusazione si applica nell'ambito della preparazione, della deliberazione e delle decisioni.

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