09.3059 · Mozione · 2009-03-05
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un rapporto sulla prassi cantonale in materia di sospensione del procedimento in casi di "violenza domestica" e di presentare, in base a tale rapporto, le misure necessarie per arginare queste forme di violenza e rafforzare la posizione delle vittime. Occorre in particolare valutare misure tese a:
1. vincolare la sospensione del procedimento a condizioni: per la sospensione provvisoria, su richiesta della vittima, l'autore deve seguire un programma didattico contro la violenza, mentre per la sospensione definitiva deve aver portato a termine con successo un tale programma e non aver più commesso atti violenti;
2. riaprire d'ufficio il procedimento se l'autore interrompe il programma e/o se entro sei mesi dalla sospensione provvisoria è di nuovo perseguito per violenza nei confronti della vittima;
3. escludere la sospensione o riaprire d'ufficio il procedimento in caso di violenze reiterate nei confronti della vittima.
Begründung
Nel 2003 il Parlamento ha deciso di perseguire d'ufficio la violenza carnale e la coazione sessuale nel matrimonio e nell'unione domestica. Dal punto di vista statistico, in Svizzera una donna su cinque subisce almeno una volta nella sua vita violenza fisica o sessuale da parte del partner. Su richiesta della vittima, l'autorità cantonale può sospendere un procedimento penale per lesioni personali, vie di fatto reiterate, minaccia e coazione tra coniugi e partner e l'autore non deve rispondere dei suoi atti. In seguito, la riapertura del procedimento è possibile soltanto su richiesta della vittima, applicando l'articolo 55a del Codice penale, anche se l'autore torna a colpire. Per questo motivo si parla di una legge "disonesta".
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'autrice della mozione avanza una duplice richiesta: da un lato, l'allestimento di un rapporto sulla prassi relativa all'articolo 55a del Codice penale e, dall'altro, la modifica, in base a tale rapporto, della disposizione in questione al fine di arginare la violenza domestica e rafforzare la posizione delle vittime.
Per quanto concerne l'allestimento del rapporto, nella sua risposta alla mozione 08.3495 (mozione Fiala del 18 settembre 2008. Stalking) il Consiglio federale ha illustrato di voler osservare con attenzione l'applicazione dell'articolo 28b capoverso 1 del Codice civile e valutarne l'efficacia. Sia l'articolo 28b capoverso 1 del Codice civile sia l'articolo 55a del Codice penale prevedono misure in caso di violenza domestica. Appare pertanto opportuno esaminare, contemporaneamente alla valutazione dell'articolo 28b capoverso 1 del Codice civile, anche l'applicazione dell'articolo 55a del Codice penale e i suoi effetti preventivi della violenza nel matrimonio e nella coppia. Il Consiglio federale intende proporre questo modo di procedere nell'ambito del rapporto sulla violenza nelle relazioni di coppia in adempimento del postulato Stump 05.3694, che il Consiglio nazionale ha in parte accorto il 16 dicembre 2005.
A seconda dell'esito di tale valutazione andranno esaminati provvedimenti legislativi, tra cui quelli proposti nella mozione.
In merito alle modifiche proposte dell'articolo 55a del Codice penale occorre tuttavia rammentare quanto segue:
Le modifiche menzionate nella mozione sono state oggetto di discussioni e proposte sia nell'ambito dell'elaborazione dell'articolo 55a del Codice penale da parte della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale sia durante i dibattiti parlamentari. Possibili alternative alla disposizione attuale sono state esaminate approfonditamente, ma respinte a chiara maggioranza. Una modifica della normativa vigente sarà dunque presa in considerazione soltanto se dalla valutazione della prassi in materia di sospensione del procedimento dovesse risultarne la necessità.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.