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09.3452 · Mozione · 2009-04-30

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di accordare assistenza giudiziaria e amministrativa soltanto a Paesi dotati di un ordinamento giuridico comparabile, che rispettano il principio della neutralità e indipendenza della Svizzera contro qualsiasi ingerenza esterna nonché la sovranità svizzera a tutti i livelli dello Stato, e che praticano una rigorosa reciprocità. Nessun Paese è autorizzato ad acquisire informazioni che si trovano in Svizzera servendosi di mezzi per noi illeciti, per poi utilizzarle a mo' di ricettazione statale - nemmeno a scopi fiscali. Il principio della specialità, la condizione della doppia punibilità e via dicendo sono inconciliabili con la carcerazione e le multe cautelari, la coazione, il ritiro del passaporto, il divieto d'espatrio, incentivi all'autodenuncia, la sorveglianza elettronica non autorizzata, ecc.

Occorre adottare tutti i provvedimenti necessari per impedire, contrastare e neutralizzare in modo efficace e sostenibile le ingerenze giuridiche straniere in territorio svizzero, in particolare per tutelare e far rispettare, in particolare su scala nazionale, la sovranità, la sicurezza o interessi altrettanto importanti della Svizzera. Tali provvedimenti comprendono la verifica dei trattati esistenti (p. es. Accordo anti terrorismo; RS 0.362.336.1) nonché la reintroduzione della commissione consultiva (messaggio 12071), incaricata di valutare, d'ufficio o su richiesta, la compatibilità con il diritto svizzero di ogni atto giuridico effettuato in Svizzera e all'estero. In qualità di organo esecutivo degli articoli 3 capoverso 1a e 25 del Trattato del 25 maggio 1973 fra la Svizzera e gli Stati Uniti sull'assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.933.6), la commissione deve garantire d'ufficio che ogni domanda statunitense di assistenza giudiziaria o amministrativa venga trattata nel rispetto della sovranità, della sicurezza e di interessi altrettanto importanti della Svizzera o che non venga eventualmente accolta per vie traverse o dietro un pretesto qualsiasi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Gli strumenti giuridici vigenti consentono alle autorità svizzere di negare o vincolare a condizioni la cooperazione con l'estero, se l'esecuzione di una domanda dovesse violare interessi essenziali della Svizzera o se dovessero sussistere indizi secondo cui nella procedura estera sono violati principi basilari dello Stato di diritto o non sono rispettati i diritti dell'uomo. Inoltre, in assenza di un accordo internazionale con un determinato Stato, la cooperazione è, in linea di massima, subordinata alla reciprocità. Nel singolo caso, tali principi permettono alle autorità svizzere, previa valutazione di tutti gli interessi in gioco, di rinunciare alla cooperazione. Occorre considerare che gli interessi essenziali della Svizzera potrebbero eventualmente anche deporre a favore della concessione dell'assistenza giudiziaria.

La cooperazione con gli Stati Uniti è regolamentata da accordi internazionali. In caso di procedimenti penali si basa sul Trattato del 1973 sull'assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.933.6) e sul relativo scambio di lettere. Per l'attuazione del trattato è stata emanata una legge d'applicazione (LTAGSU; RS 351.93). Queste basi legali definiscono le condizioni a cui la Svizzera può fornire assistenza giudiziaria alle autorità inquirenti americane e disciplinano le modalità della procedura di assistenza giudiziaria. I trattati di assistenza giudiziaria con altri Stati e la legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) contengono regole analoghe. In caso di procedure fiscali la cooperazione è retta dall'accordo di doppia imposizione (RS 0.672.933.61).

Per quanto riguarda l'assistenza amministrativa in materia fiscale, l'articolo 26 capoverso 3 lettere a e b del trattato standard dell'OCSE sancisce il principio della reciprocità. Il memorandum d'intesa relativo all'Accordo in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (RS 0.641.926.81), stipulato dalla Svizzera con l'UE e i suoi Stati membri, stabilisce inoltre che, in procedure d'assistenza amministrativa per frode fiscale o reati analoghi, le parti sono disposte a rinunciare ad azioni unilaterali se sussiste una giusta causa. Nell'ambito della rinegoziazione degli accordi di doppia imposizione con altri Paesi, la Svizzera punterà a un disciplinamento analogo. Una delle principali richieste dell'autore della mozione è pertanto soddisfatta.

Il Consiglio federale non ritiene opportuni ulteriori provvedimenti. La reintroduzione di una commissione consultiva, che si esprima in merito a possibili violazioni di importanti interessi svizzeri analogamente a quanto previsto in una disposizione abrogata della legge d'applicazione con gli Stati Uniti (art. 6 LTAGSU), non porterebbe alcun valore aggiunto. Tale obiezione può essere sollevata già secondo il diritto vigente presso il dipartimento e fatta valere, in ultima istanza, presso il Consiglio federale (p. es. art. 17 cpv. 1 e 26 AIMP; art. 4 LTAGSU). Il controllo chiesto dall'autore della mozione è pertanto garantito.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.