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09.3533 · Mozione · 2009-06-10

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di:

1. fissare per le franchigie opzionali dell'assicurazione malattie un tetto massimo di 1000 franchi all'anno;

2. limitare al massimo al 20 per cento del premio lo sconto in caso di franchigia superiore alla franchigia minima.

Begründung

Il sistema delle franchigie persegue diversi obiettivi, fra cui quello di rendere consapevoli gli assicurati del costo delle cure. In realtà, però, l'applicazione di franchigie opzionali, superiori al minimo previsto per legge, ha permesso agli assicurati di economizzare sui premi e alle casse di affinare la loro strategia di selezione dei rischi, perché le persone che optano per simili franchigie sono, in genere, giovani e in buona salute. Attualmente, le franchigie opzionali e le riduzioni dei premi che ne derivano minano il delicato equilibrio del finanziamento dell'AOMS, inducendo problematiche carenze di entrate. È quindi urgente, da questo punto di vista, porre un limite alle franchigie opzionali, che consentono ad assicurati generalmente agiati e in buona salute di beneficiare d'importanti ribassi sui premi, e di ristabilire la solidarietà tra gli assicurati. Per persone dal reddito modesto, invece, la scelta di una franchigia alta è talvolta l'unica soluzione per riuscire a pagare i premi. In caso di malattia, tuttavia, si ritrovano in gravi difficoltà economiche. Non si può quindi legittimare la considerevole riduzione dei premi con l'accesso all'assicurazione malattie, che deve essere regolato altrimenti, in particolare mediante l'armonizzazione delle pratiche cantonali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 93 capoverso 1 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), gli assicurati adulti possono aumentare la franchigia a 500, 1000, 1500, 2000 o 2500 franchi all'anno (franchigie opzionali), con conseguente abbassamento dei premi. Il Consiglio federale ritiene che le franchigie opzionali rafforzino la responsabilità del singolo, incrementando al contempo l'efficienza dell'intero sistema sanitario con un conseguente effetto di contenimento dei costi.

Una limitazione della franchigia opzionale a 1000 franchi comporterebbe la rinuncia al succitato incremento dell'efficienza, provocando un ulteriore aumento dei costi a carico dell'assicurazione malattie. Un effetto, questo, che si scontrerebbe anche con l'intento del Consiglio federale di contenere l'innalzamento dei costi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

L'abolizione delle franchigie opzionali più elevate avrebbe inoltre ripercussioni molto diverse a seconda degli assicuratori: basti pensare che le casse malati con una struttura di rischio vantaggiosa contano numerosi affiliati che hanno scelto modelli assicurativi con franchigie opzionali elevate. L'eliminazione di tali franchigie, combinata con la limitazione al 20 per cento dello sconto ammesso sui premi, apporterebbe a queste casse malati entrate supplementari di notevole entità provenienti dai premi. Le casse con una struttura di rischio vantaggiosa risulterebbero favorite sul piano della concorrenza rispetto agli assicuratori con una struttura di rischio meno vantaggiosa. Con l'eliminazione delle franchigie elevate sarebbe accentuata anche la discrepanza tra i premi, ciò che potrebbe mettere in pericolo la sopravvivenza stessa di singoli assicuratori dotati di una struttura di rischio meno vantaggiosa.

Attualmente le diverse strutture di rischio degli assicuratori, per quanto concerne l'età e il sesso degli affiliati, sono bilanciate dalla compensazione dei rischi. Dal 2012, questa compensazione terrà maggiormente conto del rischio di malattia. In tal modo gli assicuratori saranno meno tentati di affiliare persone con un basso rischio assicurativo. Per contrastare il pericolo di desolidarizzazione tra persone malate e persone sane, il 1° luglio 2009 il Consiglio federale ha deciso di ridurre lo sconto massimo sui premi consentito dall'articolo 95 capoverso 2bis OAMal dall'attuale 80 al 70 per cento del rischio, a partire dal 1° gennaio 2010. In questo settore non prevede di adottare altre misure.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.