09.3648 · Interpellanza · 2009-06-12
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
1. Il Consiglio federale intende richiedere - quanto prima - che sia effettuato uno studio sul dilagare della pedocriminalità al fine di trovare soluzioni concrete che comprendano la prevenzione e la riabilitazione, passando per la repressione?
2. Il Consiglio federale intende dare un seguito concreto alla mia interpellanza 08.3539, in particolare portando soccorso ai bambini vodesi o svizzeri vittime di abusi sessuali e identificabili nei file relativi allo scandalo pedofilo presso la Radio Suisse Romande (RSR)?
3. Il Consiglio federale intende mettere concretamente in atto le sue dichiarazioni d'intenti contenute nella risposta a una mozione di Dick Marty come, ad esempio, "...l'articolo 328 CO prevede che il datore di lavoro "deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore" (cpv. 1 prima frase), "avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità"...", procedendo quanto prima, tra le altre cose, a modificare il CO aggiungendo due punti che proteggano effettivamente chi sporge denuncia (in particolare di reati pedocriminali)?
Articolo 321a capoverso 5 (nuovo)
Ogni lavoratore è tenuto a denunciare al datore di lavoro qualsiasi atto illecito (CP) commesso all'interno dell'impresa, senza che tale denuncia comporti il suo licenziamento - abusivo - o altri provvedimenti intimidatori e/o una ritorsione da parte del datore di lavoro.
Articolo 328 capoverso 3 (nuovo)
Il datore di lavoro che viola le disposizioni dell'articolo 321a capoverso 5 CO ai danni di un collaboratore che ha sporto denuncia ("whistleblower") sarà perseguito d'ufficio e sanzionato.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale condivide essenzialmente il parere espresso dall'autore dell'interpellanza, secondo cui è fondamentale lottare contro la pedocriminalità, in particolare su Internet, agendo sul piano della prevenzione, della repressione e della riabilitazione. I pertinenti strumenti esistono già. La Confederazione e i cantoni si sono dotati di specialisti in materia. Nei media sono peraltro condotte periodicamente campagne tese a sensibilizzare la popolazione, soprattutto i bambini, sui possibili rischi. La Confederazione sostiene campagne di informazione e prevenzione attuate da organizzazioni non governative. La Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CCDGP) ha parimenti allestito una piattaforma, denominata "Prevenzione Svizzera della Criminalità", specializzata nell'ambito della prevenzione della pedocriminalità e dotata di un sito Internet destinato ai privati. Inoltre, gli strumenti giuridici a disposizione, in particolare gli articoli 187-200 del Codice penale (CP; RS 311.0), permettono di punire i comportamenti incriminati e, quindi, esplicano anche un effetto preventivo: tali disposizioni costituiscono un monito rivolto alle persone che potrebbero assumere tali comportamenti. Infine, l'ordinamento giuridico svizzero contiene, nella legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5) e nel CP, basi legali che consentono la presa in carico delle vittime di tali azioni e l'eventuale trattamento degli autori. Tutti questi strumenti funzionano e danno risultati convincenti. I mezzi attualmente a disposizione per lottare contro la pedocriminalità permettono in particolare di smascherare regolarmente reti pedofile, soprattutto su Internet, come ad esempio nel caso della rete con ramificazioni a livello svizzero e internazionale, reso noto al pubblico a fine giugno 2009, in cui la polizia del cantone di Vaud ha avuto un ruolo determinante.
Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale non ritiene al momento necessario ordinare uno studio nazionale sulla pedocriminalità, come chiesto dall'autore dell'interpellanza.
2. Per quanto concerne il seguito da dare all'interpellanza 08.3539 dell'autore, il Consiglio federale rinvia alla propria risposta del 14 gennaio 2009. Occorre precisare che, se è applicabile, la LAV permette di apportare ai minori a cui si riferisce l'autore dell'interpellanza, che fanno valere i loro diritti, misure d'aiuto appropriate, per esempio un aiuto immediato e a più lungo termine (p.es. aiuto psicologico o giuridico) ai sensi degli articoli 12-16 LAV.
3. In seguito all'adozione, con qualche modifica, da parte del Parlamento della mozione Gysin Remo 03.3212, a cui corrisponde in sostanza la mozione Marty Dick 03.3344 (trasformata in postulato), il Consiglio federale ha posto in consultazione, dal 5 dicembre 2008 al 31 marzo 2009, un avamprogetto di legge che modifica il Codice delle obbligazioni (CO; RS 220). Conformemente alla mozione Gysin Remo 03.3212, questo avamprogetto, che codifica la giurisprudenza del Tribunale federale in materia, espone in particolare le condizioni in base a cui le persone che scoprono irregolarità sul posto di lavoro - anche nell'ambito della pedocriminalità - possono segnalarle al datore di lavoro, e in via sussidiaria dapprima all'autorità competente e in seguito al pubblico, per esempio rivolgendosi ai media, diventando così "whistleblower" (autori della denuncia). L'avamprogetto stabilisce, inoltre, che il licenziamento a causa di una segnalazione conforme alle condizioni citate è abusivo, il che implica, come sanzione per il datore di lavoro, l'obbligo di risarcire la persona licenziata, e non l'annullabilità o, a fortiori, la nullità del licenziamento.
Risposta del Consiglio federale.