09.3716 · Mozione · 2009-06-12
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di anticipare la revisione parziale della LEF tenendo conto in particolare dei seguenti punti:
- introdurre una procedura di risanamento che, a differenza dell'attuale procedura concordataria, abbia l'obiettivo di risanare anziché mettere in liquidazione l'impresa;
- semplificare le procedure e le competenze, anticipando la designazione del commissario e della delegazione dei creditori ("Prepacked Chapter 11");
- gli azionisti possono trarre vantaggio dal risanamento soltanto se vi partecipano ("Absolute Priority Rule");
- verificare se a certe condizioni sia possibile, anche contro la volontà della maggioranza dei creditori, proteggere dalla liquidazione un'impresa in grado di sopravvivere, se dal punto di vista dell'economia nazionale il risanamento appare più vantaggioso rispetto alla liquidazione (analogamente alla procedura statunitense detta "Cram down").
Begründung
Sempre più imprese si vengono a trovare in difficoltà di pagamento. Sono in pericolo imprese che di per sé sarebbero in grado di sopravvivere. Il "grounding" della Swissair ha evidenziato che, rispetto al cosiddetto "Chapter 11" del "Bankruptcy Code" degli Stati Uniti, il diritto concordatario svizzero è troppo poco efficiente e flessibile per sanare un'impresa in difficoltà, anziché procedere alla sua liquidazione. Negli Stati Uniti vi sono numerosi esempi prominenti di imprese che, grazie al "Chapter 11", sono state risanate con successo senza danno visibile per l'impresa. Il "Chapter 11" mostra in modo impressionante come si possa trovare un equilibrio ragionevole tra l'interesse pubblico di mantenere i posti di lavoro di un'impresa in grado di sopravvivere e l'interesse dei creditori. In Svizzera, invece, l'avvio di una procedura concordataria coincide nella maggior parte dei casi con la liquidazione dell'impresa. In quest'ambito è quindi necessario intervenire.
La revisione parziale della LEF in direzione di una procedura di risanamento, prevista dal Consiglio federale (conformemente agli interventi parlamentari del consigliere agli Stati Lombardi e del consigliere nazionale Strahm), va accolta favorevolmente. Un avamprogetto elaborato da esperti è stato messo in consultazione fino all'8 maggio 2009. In considerazione dell'aumento della disoccupazione, la revisione parziale della LEF dev'essere anticipata al fine di evitare tempestivamente liquidazioni inutili di imprese.
La Svizzera ha bisogno di un diritto in materia di risanamento degno di questo nome, che sostituisca la complicata procedura concordataria.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il 28 gennaio 2009 il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto di revisione (corredato di rapporto) della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, RS 281.1). Tale avamprogetto si fonda sui lavori di un gruppo peritale che, in seguito a una valutazione approfondita, è giunto alla conclusione che il diritto svizzero in materia di risanamento non richiede una revisione totale. Per la prassi, il diritto vigente offre in genere un margine di manovra sufficiente per trovare soluzioni adeguate. Tale conclusione è stata ampiamente confermata dai pareri pervenuti in sede di consultazione. Il diritto in vigore non soltanto consente già la liquidazione regolare di un'impresa, bensì mira direttamente a un suo risanamento, se possibile e opportuno nel singolo caso. Su singoli punti la LEF vigente presenta tuttavia anche lacune, individuate del gruppo peritale. Quest'ultimo ha nel contempo avanzato proposte di miglioramento relative al risanamento delle imprese. Il Consiglio federale ha quindi presentato un avamprogetto elaborato sulla base di tali proposte.
Nel quadro della revisione in corso è stato parimenti esaminato se le proposte avanzate nella presente mozione, ispirate alla procedura statunitense del "Chapter 11", potessero essere riprese nel diritto svizzero. Alcune proposte sono state successivamente riprese nell'avamprogetto: ad esempio, la semplificazione delle competenze e delle procedure è attuata nell'avamprogetto mediante un obbligo di coordinamento delle autorità nel caso di procedure connesse. Anche il nuovo disciplinamento proposto della moratoria provvisoria (art. 293a segg. AP-LEF) intende rendere più flessibile la procedura, consentendo di nominare tempestivamente (senza tuttavia imporlo) un commissario provvisorio ? a seconda delle esigenze nel singolo caso.
Inoltre, la possibilità, chiesta nella mozione, di una procedura "prepackaged chapter 11" trova già oggi la sua corrispondenza nel metodo molto diffuso del risanamento mediante una società subentrante, che consente di condurre le trattative con i creditori prima dell'avvio formale di una procedura d'insolvenza. E anche la richiesta secondo cui dovrebbero approfittare del risanamento soltanto gli azionisti partecipanti è stata ripresa nell'avamprogetto (art. 306 cpv. 1 n. 3 AP-LEF). Le richieste contenute nella mozione sono pertanto già oggetto della revisione in corso, ad eccezione della questione, da discutere senza indugio, di una ripresa della procedura statunitense "cram down".
In merito alla questione se debba essere possibile, eventualmente anche contro la volontà della maggioranza dei creditori, proteggere dalla liquidazione un'impresa in grado di sopravvivere, se dal punto di vista dell'economia nazionale il risanamento appare più vantaggioso rispetto alla liquidazione, va osservato che già con l'ultima revisione della LEF è stato ridotto il quorum necessario per l'approvazione del concordato, per cui non occorre più la maggioranza dei creditori. Secondo il diritto vigente è sufficiente che aderisca al concordato la maggioranza dei creditori, rappresentanti almeno i due terzi dell'ammontare complessivo dei crediti, o un quarto dei creditori, rappresentanti almeno i tre quarti di detto ammontare. Il giudice può quindi approvare il concordato anche contro la volontà di una parte considerevole dei creditori. Questa soluzione si prefigge il raggiungimento di un compromesso - se del caso anche dopo intense trattative. Inoltre, non è affatto sicuro che un giudice del concordato (non specializzato in questioni in materia di risanamento) sia più adatto dei creditori a valutare le probabilità di un risanamento efficace e le sue ripercussioni economiche.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.