Orari di apertura dei negozi. Simmetria tra diritto cantonale e federale
09.3938 · Mozione · 2009-09-25
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali affinché i cantoni siano liberi di stabilire a propria discrezione gli orari di apertura dei punti vendita e delle aziende di servizi. I lavoratori possono essere impiegati durante gli orari di apertura degli esercizi, fatta comunque salva la loro tutela.
Begründung
La legislazione federale limita inutilmente i cantoni nelle decisioni relative agli orari di apertura dei negozi. In linea di principio i cantoni dovrebbero essere responsabili delle disposizioni sugli orari di apertura di punti vendita e aziende di servizi. Non è compito della Confederazione imporre alle aziende private ulteriori regolamentazioni a questo riguardo. La tutela dei lavoratori può essere garantita con prescrizioni appropriate nell'ambito dei rispettivi testi normativi. Diversi studi hanno dimostrato che la liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi ha conseguenze positive su consumatori, occupazione nel commercio al dettaglio, prezzi e crescita economica. Tali impulsi positivi sono particolarmente utili in momenti di difficoltà economica, ragion per cui la revisione delle basi giuridiche dovrebbe essere intrapresa quanto prima.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Le norme cantonali relative agli orari di apertura dei negozi hanno lo scopo di tutelare la quiete e l'ordine pubblici. È competenza dei cantoni organizzare gli orari di apertura di punti vendita e aziende di servizi dal lunedì al venerdì, tra le 06.00 e le 23.00, secondo le specifiche esigenze regionali. La legge sul lavoro regola invece il quadro della durata del lavoro e del lavoro notturno e domenicale. L'obiettivo è la tutela della salute e della vita sociale dei lavoratori. A questo scopo la legge fissa una durata massima del lavoro e permette il lavoro notturno e domenicale solo in determinate circostanze.
Esso è consentito solo se indispensabile per la produzione, ad esempio nel caso in cui l'interruzione di un processo di produzione comporti costi elevati. Nelle aziende di servizi, come ad esempio nel commercio al dettaglio, viene invece verificato se si tratti di merce o servizi giudicati necessari o la cui assenza di notte o di domenica verrebbe percepita da gran parte della popolazione come una mancanza.
Il Consiglio federale non ritiene opportuno far dipendere la possibilità di occupare del personale dalle ore di apertura dei negozi. Ciò porterebbe immancabilmente ad una grande disparità tra i cantoni e potrebbe inoltre fornire un precedente per la valutazione del lavoro notturno e domenicale in altri settori. La legge sul lavoro risulterebbe svuotata del suo contenuto e ciò sarebbe in contraddizione con l'intenzione espressa a più riprese dal Consiglio federale, l'ultima volta nel 2007 in occasione dell'introduzione delle quattro domeniche di apertura all'anno, di non allentare il divieto del lavoro domenicale e notturno.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.