09.4087 · Interpellanza · 2009-12-08
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Lo scambio di quote di emissioni di CO2 sta sempre più diventando un affare di dimensioni internazionali poco trasparente, cui partecipano diverse aziende, organizzazioni e associazioni umanitarie. Tale affare implica anche un crescente utilizzo di cospicui mezzi finanziari. Si pone quindi la domanda come lo scambio di quote di emissioni di CO2 possa essere regolato e controllato in modo efficiente.
Tenuto conto di quanto esposto, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Chi è autorizzato in Svizzera a partecipare al commercio delle quote di emissioni di CO2? Quali sono i requisiti che devono essere soddisfatti per partecipare a tale mercato? Esistono regole vincolanti a livello internazionale?
2. Quale ruolo svolge la Confederazione nell'ambito dello scambio nazionale e internazionale delle quote di emissioni di CO2?
3. Chi stabilisce quali tipi di progetti sono computati ai fini della compensazione delle emissioni di CO2?
4. I proventi dello scambio di quote di emissioni sono utilizzati per finanziare anche altri progetti (programmi di formazione, incontri d'informazione, studi, aiuti allo sviluppo) oltre ai progetti che producono una riduzione concreta delle emissioni di CO2?
5. Qual è il costo approssimativo degli oneri organizzativi e amministrativi dello scambio di quote di emissioni di CO2? Esistono regole al riguardo? Chi controlla i costi?
6. A chi incombe il compito di controllare le emissioni di CO2 evitate effettivamente (in Svizzera e all'estero) sulla base delle quote di scambio di CO2?
7. Cosa succede se lo scambio di quote di emissioni di CO2 non permette di raggiungere gli obiettivi di riduzione concordati? È prevista la possibilità di adottare sanzioni?
8. In che misura sono utilizzati soldi pubblici nell'ambito dello scambio di quote di emissioni di CO2?
Stellungnahme des Bundesrates
Il concetto di "scambio di quote di emissioni di CO2" è riferito a due sistemi: uno nazionale e uno internazionale. Il primo prevede lo scambio di quote di emissioni a livello nazionale, in cui le imprese svizzere che s'impegnano formalmente a rispettare gli obiettivi di emissione ricevono dalla Confederazione dei diritti di emissione che possono mettere in commercio. Il sistema nazionale di scambio di quote di emissioni è entrato in funzione nel 2008 ed è soggetto al controllo dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Il secondo sistema contempla invece lo scambio a livello internazionale di certificati di emissione basati su progetti. Si distinguono due categorie di certificati:
- La prima categoria include i certificati di emissione secondo il Protocollo di Kyoto, provenienti da progetti di riduzione delle emissioni nei Paesi in via di sviluppo (Clean Development Mechanism, CDM, o meccanismo di sviluppo pulito) o nei Paesi industrializzati (Joint Implementation, JI, o attuazione congiunta). Tali certificati sono disciplinati dal Protocollo di Kyoto ed, entro certi limiti, possono essere computati ai fini dell'obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni.
- La seconda categoria comprende invece i "certificati volontari" legati a progetti realizzati in Svizzera e all'estero. Questi sono offerti sul libero mercato e possono essere acquistati soprattutto da privati o da imprese che desiderano compensare di loro iniziativa le proprie emissioni. Questi certificati si rifanno a standard privati e non soggiacciono ad alcuna regolamentazione statale. Non sono compatibili con la prima categoria di certificati menzionata e non possono essere computati con gli impegni di riduzione assunti da imprese o dallo Stato.
Le risposte si riferiscono in primo luogo ai certificati di emissione basati su progetti:
1.-3. I certificati di emissione secondo il Protocollo di Kyoto possono essere scambiati liberamente da qualsiasi persona fisica o giuridica, a condizione che possegga un conto in un registro nazionale dello scambio di quote di emissioni. In Svizzera, questo registro è gestito dall'UFAM. I "certificati volontari" non possono essere scambiati per mezzo del registro, poiché, dato il loro carattere volontario, il loro scambio è gestito dall'economia privata.
Lo scambio di certificati di emissione secondo il Protocollo di Kyoto è regolato dal quadro giuridico stabilito dal Protocollo di Kyoto. La Confederazione concretizza le disposizioni sullo scambio di quote di emissioni ai sensi della legge sul CO2 dell'8 ottobre 1999 (art. 2 cpv. 7; RS 641.71). Il Consiglio federale stabilisce le categorie di progetto che entrano in linea di conto nel computo degli impegni di riduzione delle emissioni conseguiti all'estero e in che misura dette riduzioni debbano essere computate (art. 4 e 5 dell'ordinanza sul computo delle riduzioni di CO2 del 22 giugno 2005; RS 641.711.1). Questi progetti devono percorrere il ciclo definito a livello internazionale e soggiacciono alla perizia di organi di controllo accreditati dall'ONU. Due commissioni istituite dal Protocollo di Kyoto, ovvero il consiglio esecutivo CDM e la commissione di sorveglianza JI, decidono i tipi di progetto che possono essere autorizzati e le condizioni che devono essere soddisfatte per il rilascio dell'autorizzazione.
4. Non è da escludere che altre attività come, per esempio, la realizzazione di programmi di formazione o di studi, possano generare sul libero mercato dei "certificati volontari". Nell'ambito del rilascio di certificati di emissione secondo il Protocollo di Kyoto si tengono in considerazione esclusivamente le attività che producono una riduzione di emissioni quantificabile e comprovata.
5. La quota di costi di transazione in rapporto al valore dei certificati di emissione generati dipende fortemente dal tipo e dalla dimensione del progetto. I costi di transazione sono composti da costi amministrativi che risultano dalla certificazione di un progetto e da costi di transazione legati allo scambio. Tutti i costi di transazione incidono sul prezzo del certificato. Non sottostanno a regolamentazioni, poiché le stesse costituirebbero un'ingerenza problematica nel mercato. Sulla base delle informazioni disponibili, la quota dei costi di transazione si aggira, di regola, attorno al 20 per cento.
6. Gli organi di controllo accreditati dall'ONU convalidano e controllano i progetti di riduzione ed emettono un certificato che attesta che la riduzione delle emissioni è stata conseguita. Inoltre, i progetti devono essere autorizzati dal Paese ospite, dal Paese investitore (UFAM in qualità di autorità competente per la Svizzera) e dalle commissioni di sorveglianza dell'ONU. I "progetti di riduzione volontari", per contro, sono controllati da organi d'esame interni e privati.
7. I progetti sono monitorati periodicamente. I certificati di emissione sono rilasciati ex post solo se le effettive riduzioni delle emissioni sono state certificate dall'organo di controllo. Ciò rende superfluo l'adozione di meccanismi di sanzione.
8. I certificati di emissione secondo il Protocollo di Kyoto necessari per raggiungere gli obiettivi fissati dal protocollo sono consegnati alla Confederazione principalmente dalla Fondazione Centesimo per il clima, che finanzia l'acquisto dei certificati mediante il centesimo per il clima (più precisamente 1,5 centesimi) per litro di carburante. Oltre a ciò, vi sono alcuni uffici federali che compensano le proprie emissioni di CO2, in particolare quelle generate dai voli di servizio (cfr. rapporto ambientale 2009 dell'amministrazione federale). Questo genere di compensazione avviene su base volontaria e dovrebbe fungere da buon esempio. La compensazione è solitamente finanziata con i fondi di viaggio degli uffici federali coinvolti. Questi fondi non sono però aumentati.
Risposta del Consiglio federale.