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09.4264 · Interpellanza · 2009-12-11

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Rispondendo all'interpellanza 09.3596, il Consiglio federale informava che sia con l'Unione europea, sia in particolare con l'Italia si sta valutando la possibilità di agevolare il diritto d'opzione per l'assicurazione malattia così da andare incontro alle esigenze degli interessati.

Malgrado questa disponibilità, in alcuni casi si sono recentemente obbligati i lavoratori frontalieri italiani, che non avevano esercitato esplicitamente l'opzione, ad assicurarsi in Svizzera benchè siano già obbligatoriamente coperti nel loro Paese.

Chiedo perciò se, in questo periodo che dovrebbe sfociare su una soluzione meno rigida, non si debba evitare l'imposizione dell'obbligo di assicurarsi nel nostro Paese e non vadano conseguentemente invitati i cantoni a desistere da affiliazioni d'ufficio.

Stellungnahme des Bundesrates

Nella sua risposta del 2 settembre 2009 all'interpellanza Robbiani 09.3596, "Libera circolazione e opzione per l'assicurazione malattia", il Consiglio federale ha fatto presente che tra la Svizzera e l'UE sono in corso negoziati su adeguamenti nel quadro dell'allegato 2 all'accordo sulla libera circolazione. In questo contesto si è dichiarato disposto a esaminare la possibilità di concordare con l'Italia una procedura speciale per l'esercizio del diritto d'opzione per i frontalieri con domicilio in Italia. Nel frattempo i cantoni hanno auspicato l'introduzione di una procedura agevolata e uniforme per tutte le persone soggette all'obbligo di assicurazione che beneficiano del diritto di opzione concesso dallo Stato di residenza e che intendono farlo valere. Per questo motivo, un accordo relativo a una procedura speciale con l'Italia appare per ora poco probabile.

I cantoni sono tenuti a provvedere all'osservanza dell'obbligo d'assicurazione. I frontalieri che risiedono in Italia e che non intendono assicurarsi in Svizzera devono presentare entro tre mesi una domanda di esenzione da tale obbligo, dimostrando che dispongono di una copertura assicurativa equivalente. Conformemente alla situazione giuridica attuale, i cantoni sono tenuti ad assegnare a un assicuratore svizzero i frontalieri che non presentano una domanda di esenzione, per evitare che rimangano privi di assicurazione. In tal caso sarebbe comunque la Svizzera a dover rimborsare le prestazioni.

Risposta del Consiglio federale.