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09.466 · Iniziativa parlamentare · 2009-06-12

Liquidato

Wortlaut

Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presentiamo la seguente iniziativa:

L'articolo 139 capoverso 2 della Costituzione federale va modificato come segue:

Se l'iniziativa viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte. Per disposizioni cogenti del diritto internazionale s'intendono il divieto della guerra d'aggressione, il divieto della tortura, il divieto del genocidio e il divieto della schiavitù.

Begründung

La democrazia è sacra a noi svizzeri. Non ci facciamo dettar legge o sottrarre i nostri diritti popolari da giudici stranieri. Questi diritti sono limitati in modo massiccio dall'interpretazione tendenziosa del diritto internazionale e dal recepimento autonomo del diritto europeo. Le iniziative popolari vengono sempre più spesso messe in discussione perché sarebbero incompatibili con il diritto internazionale. La nostra Costituzione prevede soltanto la riserva delle disposizioni cogenti del diritto internazionale (art. 139 cpv. 2 Cost.). La nozione di diritto internazionale cogente va pertanto chiaramente definita e iscritta nella Costituzione federale.