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10.1044 · Interrogazione · 2010-05-31

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Nel 2010 scade definitivamente ogni proroga alla concessione per l'utilizzo delle acque del Ritom, scaduta formalmente il 31 dicembre 2005. Dal 1995 sono in atto le trattative per il rinnovo, riattivate poi nel 2005, già fuori tempo. Da allora però nulla si è più mosso; problemi di personale presso gli uffici preposti di FFS hanno fatto sì che oggi le FFS e quindi la Confederazione non rispettino più l'articolo 58a della legge sulle forze idriche.

In particolare, i deflussi minimi non sono rispettati (let. c dell'art. 58a) e nel 2011 entreranno in vigore le nuove disposizioni in materia di deflussi minimi e il regime transitorio del Ritom scadrà il 31 dicembre 2010. L'attendismo e l'empasse per la regolazione dei deflussi minimi e della riduzione dell'impatto ambientale per l'usufrutto delle acque del Ritom sono incomprensibili, da parte di FFS. Infatti, le stesse FFS ad Amsteg hanno realizzato una demodulazione dei flussi con un'opera in caverna (galleria sotto roccia), mentre in Ticino non si applica lo stesso metro per un'opera di minor impatto economico per l'azienda.

In aggiunta, va sottolineato come il giusto indennizzo alla comunità locale per l'usufrutto del corso d'acqua e del salto non è riconosciuto.

Due situazioni intollerabili per un'azienda pubblica che dipende direttamente dal DATEC, responsabile per il rispetto delle norme ambientali; le FFS denotano in questa situazione una chiara mancanza di responsabilità ambientale e sociale.

Con il presente atto si chiede al Consiglio federale:

a. È intenzione del DATEC di attivarsi affinché le trattative tra FFS, cantone Ticino e comuni vengano condotte al fine di concludere la procedura di rinnovo entro la fine del 2010 (con voto del Gran Consiglio) e di riconoscimento del giusto indennizzo alle comunità locali da parte del DATEC?

b. È stato verificato se le FFS attualmente rispettano le attuali norme relative ai deflussi minimi nello sfruttamento delle acque del Ritom?

c. Le normative ambientali saranno rispettate dalle FFS nell'usufrutto delle acque del Ritom già a decorrere dal 1° gennaio 2011?

Stellungnahme des Bundesrates

a. Nel 1946 le FFS hanno ottenuto dal cantone Ticino la concessione per l'utilizzo delle acque del Ritom, della Val Cadlimo e della Val Canaria. La concessione è scaduta il 31 dicembre 2005. Le concessioni dei cantoni Uri e Grigioni per l'utilizzo delle acque dell'Unteralpreuss e del Reno di Medels scadono nel 2043.

Poiché le FFS e il cantone Ticino non hanno trovato un accordo sul rinnovo della concessione, il cantone l'ha prorogata per due volte a titolo provvisorio sino alla fine del 2007. A fine 2007 le FFS hanno chiesto alla Confederazione di poter continuare a utilizzare le acque in questione sino al rilascio di una nuova concessione. Il DATEC ha accolto la richiesta, autorizzando le FFS a gestire gli impianti di Ritom sino a nuovo avviso, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2010.

A fine giugno 2010 le parti hanno presentato al DATEC una nuova domanda di proroga del termine per la conclusione consensuale delle trattative. La domanda è stata accolta dal DATEC. Le parti sono tenute a comunicare a fine agosto l'avvenuta conclusione delle trattative o altrimenti a richiedere che la Confederazione decida in merito alla nuova concessione. A metà agosto, in occasione dell'ultima tornata di negoziati, le delegazioni si sono accordate sul contenuto di una convenzione di principio relativa alla nuova concessione per la centrale del Ritom. L'accordo deve essere ancora confermato dagli organi competenti. Attualmente si ritiene che la Confederazione non sarà costretta a richiamarsi all'articolo 76 capoverso 4 della Costituzione federale in combinazione con gli articoli 12 a 14 della legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (RS 721.80) per far valere il suo diritto di appropriarsi della forza di un corso d'acqua per le sue imprese di trasporto e di comunicazione.

Il riconoscimento di un indennizzo ai comuni non rientra tra le competenze della Confederazione. Spetta ai cantoni disciplinare la sovranità sulle acque e, quindi, stabilire se e come ripartire le tasse di concessione tra gli enti pubblici.

b./c. Grazie alle disposizioni del cantone Ticino, la gestione della centrale del Ritom corrisponde già oggi largamente alle prescrizioni sul mantenimento di adeguati deflussi residuali contenute nella legge federale sulla protezione delle acque. La nuova concessione, sia essa cantonale o federale, dovrà essere adeguata, se del caso, alla normativa vigente per quanto concerne i deflussi residuali. La sorveglianza sul rispetto delle disposizioni in materia è di competenza del cantone, a prescindere da chi rilascerà la concessione.

Risposta del Consiglio federale.

Ritom e FFS. La Confederazione è fuorilegge! | Lexipedia | Lexipedia