10.3062 · Mozione · 2010-03-09
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Sempre più giovani commettono reati ed è quindi necessario agire inasprendo il diritto penale minorile. Devono essere apportate modifiche che prevedano l'arresto di fine settimana analogamente al diritto tedesco.
Begründung
L'arresto dei minorenni che commettono un reato è uno strumento del diritto penale minorile tedesco, che viene ordinato ed eseguito allo scopo di rendere il giovane reo profondamente cosciente del fatto che deve scontare l'ingiustizia commessa quando, da un lato, l'imposizione di regole educative fondamentali non basta e, dall'altro lato, non è (ancora) indicata una pena minorile. Questo tipo di arresto non ha gli effetti legali di una pena e non viene nemmeno sospeso con la condizionale.
L'arresto di minorenni può essere ordinato o inflitto come arresto nel tempo libero, arresto di breve o lunga durata - anche contemporaneamente: l'arresto nel tempo libero (detto anche "arresto di fine settimana") avviene nel tempo libero settimanale del giovane (di norma durante il fine settimana).
L'arresto di breve durata viene inflitto al posto dell'arresto nel tempo libero quando indicato dal punto di vista educativo, senza arrecare pregiudizio né alla formazione né all'attività lavorativa del giovane. Due giorni di arresto di breve durata corrispondono all'arresto nel tempo libero. L'arresto di lunga durata, misurato in giorni interi o in settimane, dura da un minimo di una settimana a un massimo di quattro settimane.
L'esecuzione dell'arresto di minorenni "mira a risvegliare l'amor proprio del giovane e renderlo profondamente cosciente del fatto che deve scontare l'ingiustizia commessa", "deve essere strutturato in modo educativo" e "deve aiutare il giovane a superare le difficoltà che hanno contribuito a fargli commettere il reato".
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'autrice della presente mozione chiede di introdurre l'arresto di fine settimana quale ulteriore sanzione per i minori, prendendo a modello il diritto penale minorile tedesco (JGG).
Il sistema sanzionatorio del JGG contempla soltanto due misure educative (le norme di condotta e il sostegno educativo) e un'unica pena (la privazione della libertà). In via incidentale sono previsti i cosiddetti mezzi correttivi (l'ammonizione, l'imposizione di condizioni e l'arresto di fine settimana). I mezzi correttivi sono disposti dal giudice se una pena non è necessaria, ma occorre risvegliare l'amor proprio del giovane e renderlo profondamente cosciente del fatto di dover scontare l'ingiustizia commessa (§ 13 JGG).
Il nuovo diritto penale minorile (DPMin, RS 311.1), entrato in vigore il 1° gennaio 2007, contiene invece una vasta gamma di misure protettive e di pene. Le misure protettive previste comprendono la sorveglianza, il sostegno esterno, il trattamento ambulatoriale e il collocamento, le possibili pene sono l'ammonizione, la prestazione personale, la multa o la privazione della libertà.
Il DPMin si basa sul cosiddetto sistema dualistico-surrogatorio di pene e misure. Le misure protettive possono essere ordinate indipendentemente dal fatto che il minore abbia agito in modo colpevole (art. 10 cpv. 1 DPMin). Se tuttavia il giovane ha agito in modo colpevole, l'autorità giudicante gli infligge una pena a complemento di una misura protettiva o come unica conseguenza giuridica (art. 11 cpv. 1 DPMin). Questo sistema consente di dosare la pena e la misura in funzione della situazione. Pertanto, non occorrono strumenti incidentali come i mezzi correttivi previsti dal JGG.
Nei casi passibili di arresto di fine settimana, secondo il DPMin svizzero potrebbe essere inflitta, per esempio, una prestazione personale, non prevista dal JGG. Tale pena, che impone al minore di fornire una prestazione a favore della comunità e quindi costituisce anche una forma di riparazione, appare più appropriata rispetto all'arresto. Infatti, secondo il rapporto in materia di sicurezza stilato dal governo tedesco nel 2006, il 70 per cento dei giovani che hanno scontato un arresto di fine settimana risultano recidivi. Per affrontare in modo mirato le circostanze che spingono i giovani a commettere reati, è possibile disporre - come unica sanzione o a complemento della pena - una vigilanza secondo l'articolo 12 DPMin o un sostegno esterno secondo l'articolo 13 DPMin.
Il DPMin è sottoposto a valutazione in esecuzione del postulato Amherd 08.3377, "Valutazione del diritto penale minorile". In tale ambito si sta esaminando anche il sistema sanzionatorio. La Società svizzera di diritto penale minorile, che rappresenta gli operatori del settore del diritto penale minorile, ha sottoposto all'Ufficio federale di giustizia proposte tese ad adeguare il DPMin, pur non avendo ancora chiesto di introdurre nuove sanzioni.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.