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10.3176 · Postulato · 2010-03-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare se sia opportuno modificare la legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP) per garantire una vera e libera concorrenza nell'ambito dei conti e degli investimenti di libero passaggio e fare in modo che i fondi degli assicurati siano garantiti nel quadro della protezione dei depositanti.

Begründung

Attualmente, per quanto riguarda i tassi d'interesse applicati ai conti di libero passaggio manca una vera e propria concorrenza. I pochi attori attivi sul mercato operano in un sistema d'oligopolio. In assenza di una vera e propria concorrenza, i tassi d'interesse non possono essere determinati secondo la legge della domanda e dell'offerta. Il tasso d'interesse medio attualmente corrisposto per i conti di libero passaggio è pertanto notevolmente inferiore al tasso minimo d'interesse LPP. Il Consiglio federale è incaricato di proporre soluzioni che permettano un'apertura del mercato ad altri attori, facendo in modo allo stesso tempo che i fondi investiti nel settore del libero passaggio siano garantiti, alla stregua dei risparmi individuali, nel quadro della protezione dei depositanti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è per principio disposto a riesaminare la legislazione sul libero passaggio. Una revisione dell'ordinanza sul libero passaggio è già stata preparata e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha svolto un'inchiesta in merito presso le cerchie interessate. Prossimamente il progetto di revisione sarà discusso anche in seno alla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati.

L'obiettivo della revisione è di autorizzare ulteriori possibilità d'investimento e di rafforzare la concorrenza senza però trascurare l'aspetto della sicurezza dei fondi di libero passaggio. Per quanto attiene ai conti di risparmio saranno autorizzati, oltre a quelli bancari, anche conti aperti presso la posta svizzera e le assicurazioni. Anche per il risparmio in titoli saranno promosse possibilità d'investimento vantaggiose.

Secondo il diritto vigente, i crediti delle fondazioni di libero passaggio presso le banche sono considerati depositi dei singoli assicurati e sono privilegiati fino a un importo massimo di 100 000 franchi a prescindere dagli altri depositi bancari degli assicurati. Vi è anche la possibilità di effettuare investimenti in titoli, che sono separati in caso di fallimento. Analogamente alle assicurazioni sulla vita, le polizze di libero passaggio presso assicurazioni devono essere coperte in ogni momento al 100 per cento.

La questione del tasso d'interesse minimo applicato dagli istituti di libero passaggio era già stata trattata nella risposta alla mozione 07.3694 Maury Pasquier. Seguendo la proposta del Consiglio federale, il Consiglio nazionale aveva respinto la mozione.

Poiché importanti elementi del postulato sono già stati presi in considerazione nella revisione di ordinanza in corso, il Consiglio federale non ritiene necessario adottare ulteriori misure.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.