10.3288 · Interpellanza · 2010-03-19
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
L'efficienza energetica rappresenta il primo pilastro della politica energetica perseguita dal Consiglio federale e dovrebbe perciò avere la priorità nel quadro delle misure adottate in campo energetico a livello federale. Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Con la mozione 07.3560, "Aumento dell'efficienza energetica. Modifica dell'articolo 8 della legge sull'energia", il Consiglio federale ha ottenuto il mandato di procedere alla revisione dell'articolo 8 LEne. Quale orientamento intende seguire il Consiglio federale? A quando le relative proposte?
2. Secondo l'articolo 7b capoverso 3 LEne, le imprese d'approvvigionamento elettrico adottano misure volte a promuovere il consumo parsimonioso e razionale dell'elettricità. Il Consiglio federale è informato sullo stato dell'attuazione di tale disposizione? Intende pubblicare i relativi risultati? Il collegio è disposto a formulare in modo più concreto i criteri per le imprese d'approvvigionamento elettrico?
3. In occasione dell'ultima revisione dell'ordinanza sull'energia, il potenziale di aumento dell'efficienza energetica è stato sfruttato soltanto in parte. Per numerose categorie di apparecchi, tra cui boiler elettrici, pompe di circolazione, condizionatori e pompe di calore, non sono state prescritte misure. Si prevede di colmare tali lacune con l'imminente revisione? Secondo quali elementi si formulano dei criteri oppure si decide di non farlo?
4. Per quanto concerne i motori elettrici/industriali l'ordinanza sull'energia prescrive la classe di efficienza standard IE1. Paesi quali Stati Uniti, Canada, Messico, Australia e Nuova Zelanda hanno introdotto già uno standard di efficienza superiore (IE2). Gli Stati Uniti hanno previsto inoltre lo standard IE3 a partire dal 2011. La Confederazione intende far parte del gruppo di punta in questo settore?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La mozione 07.3560, inoltrata nel settembre 2007, esigeva la modifica dell'articolo 8 della legge sull'energia del 26 giugno 1998 (RS 730.0), in modo da consentire al Consiglio federale di emanare prescrizioni sulle esigenze relative alla procedura di omologazione energetica per impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie, senza dover stipulare precedentemente un accordo su valori mirati con i rappresentanti del settore. Questo nuovo orientamento è stato accolto favorevolmente e trova riscontro nel piano d'azione per l'efficienza energetica, deciso nel 2008 dal Consiglio federale. Esso tiene inoltre conto anche dell'esigenza di seguire l'evoluzione a livello internazionale, che vede una sempre maggiore armonizzazione delle prescrizioni sugli apparecchi in Europa. La formulazione concreta dell'articolo richiede tuttavia una valutazione delle esperienze raccolte nell'ambito dell'efficienza energetica, emanate dal Consiglio federale nel giugno 2009 per una serie di categorie di apparecchi. In seguito, potrà essere definito il seguito della procedura.
2. Nel quadro dell'attuazione del piano d'azione per l'efficienza energetica, nel 2009 l'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha discusso in seno a un gruppo di lavoro, composto di rappresentanti dei settori dell'economia e dell'energia elettrica e di varie associazioni, quali misure adottare per rafforzare l'efficienza energetica nell'industria e nelle imprese terziarie. I risultati della discussione figurano in un rapporto finale interno. In seguito al gruppo di lavoro, l'esigenza espressa è confluita nella revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (RS 734.7), secondo il decreto del Consiglio federale del 18 novembre 2009. In questo contesto sarà analizzata la possibilità di introdurre un bonus di efficienza energetica nazionale, sulla scia del modello già applicato nella città di Zurigo dalla centrale elettrica. Attualmente, l'UFE dirige un gruppo di lavoro, incaricato di elaborare un progetto di consultazione per la fine del 2010.
3. Per la scelta delle categorie di apparecchi da regolamentare in materia di efficienza energetica sono determinanti da un lato il potenziale di efficienza e, dall'altro, la presenza di norme o di definizioni a livello internazionale per la determinazione dell'efficienza energetica. Con l'attuazione della direttiva 2009/125/CE del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, l'UE emana regolamenti che definiscono criteri minimi vincolanti a livello europeo per numerosi prodotti. Ulteriori prescrizioni, più severe rispetto a quelle europee, sono ammesse in Svizzera soltanto in determinati casi, secondo la legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51), e devono essere motivate.
Nel secondo semestre del 2010, è prevista l'introduzione di un'ulteriore serie di prescrizioni in materia di efficienza energetica, quale adeguamento alla normativa UE. Si tratta, tra l'altro, di prescrizioni sulle pompe di circolazione, sugli apparecchi televisivi, sulle lampade a scarica ad alta pressione e sui regolatori di corrente delle lampade.
4. L'ordinanza sull'energia esige dal 1° gennaio 2010 la classe di efficienza energetica IE1 per i motori standard asincroni e, a partire dal 1° luglio 2011, la classe IE2. Questo tipo di motore standard, però, non viene più prodotto in Svizzera. Futuri inasprimenti devono pertanto essere pianificati in sintonia con l'UE. Vista la situazione dei mercati in Svizzera e nei Paesi limitrofi, un ulteriore inasprimento delle prescrizioni per questa categoria di apparecchi risulterebbe controproducente.
Risposta del Consiglio federale.