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10.3434 · Mozione · 2010-06-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una revisione delle disposizioni penali sulle lesioni personali e in particolare dell'articolo 123 del Codice penale (CP). La revisione dovrà sanzionare efficacemente la violenza prima che causi la morte della vittima o le arrechi danni fisici permanenti. In particolare occorre esaminare un inasprimento delle pene minime, possibilmente correlato alla creazione di nuove fattispecie qualificate, nell'ambito delle lesioni semplici.

Begründung

Sono sempre più numerosi i casi in cui persone vengono picchiate brutalmente da gruppi di giovani. Sovente tali atti non sono tali da rientrare nella fattispecie delle lesioni gravi o da poter essere qualificati secondo l'articolo 123 capoverso 2 CP. Tuttavia il comportamento degli autori degenera facilmente e crea una sottocultura nella quale questi atti sono considerati reati di poco conto o passatempi.

Per permettere alle persone di spostarsi senza paura nei luoghi pubblici anche di sera e soprattutto nel fine settimana e impedire una progressiva escalation degli attacchi occorre segnalare inequivocabilmente, con un intervento chiaro e incisivo del diritto penale ai sensi della prevenzione speciale e generale, che gli autori di tali atti si vedranno infliggere sanzioni immediate severe e incisive anche se le vittime non hanno subito danni permanenti.

Le pene minime svolgono un ruolo importante. Deve essere chiaro che la violenza brutale costituisce il superamento di una soglia sanzionato in ogni caso. Siccome la gamma dei reati che rientrano nell'articolo 123 CP è molto ampia, occorre esaminare molto seriamente la creazione di nuove fattispecie qualificate. C'è una differenza se la violenza potrebbe cagionare solo alcuni ematomi oppure costringere la vittima a trascorrere diverse settimane in ospedale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole del fatto che il numero crescente di casi, riportati dai media, di passanti picchiati senza motivo in luoghi pubblici suscitano un sentimento di insicurezza nella popolazione. Ovviamente gli autori di tale violenza devono essere chiamati a rispondere dei loro atti ed essere puniti secondo la loro colpa.

Tuttavia, il Consiglio federale non ritiene necessario creare nuove fattispecie qualificate, come proposto dall'autore della mozione. L'attuale distinzione tra vie di fatto (art. 126 CP), lesioni semplici (art. 123 CP) e lesioni gravi (art. 122 CP) permette di coprire tutti i reati di lesione commessi intenzionalmente. All'atto pratico può già risultare difficile distinguere tra una via di fatto e una lesione semplice o tra una lesione semplice e una grave. Un'ulteriore suddivisione sarebbe dunque poco appropriata.

Le pene comminate in caso di lesioni semplici, ossia una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria, consentono ai giudici di infliggere una pena adeguata alla gravità della lesione e ad altre circostanze. Spetta ai giudici applicare le pene previste. Inoltre, se dalla procedura probatoria risulta che la vittima ha subito una lesione personale semplice, ma l'autore ha voluto o accettato il rischio di una lesione grave o addirittura di un omicidio intenzionale, egli è condannato per lesioni gravi o tentato omicidio intenzionale e può dunque subire una pena più severa.

Nella mozione si critica che un reo non è punito abbastanza severamente se ha cagionato una lesione semplice secondo l'articolo 123 numero 1 CP, ma il suo comportamento avrebbe facilmente potuto comportare una lesione grave oppure non ha prodotto una lesione grave per puro caso. Si chiede pertanto di punire anche il fatto di mettere in pericolo in maniera colposa l'integrità fisica. Tuttavia, questo tipo di reati costituisce un'eccezione nel diritto penale. Sono infatti difficili da definire sul piano tecnico-legislativo. Pertanto, il comportamento colposo è di norma punibile soltanto se provoca il verificarsi di un determinato evento. A parere del Consiglio federale occorre quindi rinunciare ad attuare quanto chiesto dall'autore della mozione. Tuttavia, chi danneggia un altro in maniera colposa nel corpo o nella salute è passibile di pena secondo l'articolo 125 CP (lesioni colpose) o 117 CP (omicidio colposo).

Si rinvia infine al progetto di armonizzazione delle pene. In tale contesto il Consiglio federale sta esaminando anche le pene comminate per reati contro la vita o l'integrità personale. Vengono altresì esaminate le corrispondenti disposizioni penali del Codice penale militare.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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