10.3704 · Postulato · 2010-09-28
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a valutare uno sviluppo equo della NPC e a presentare alle Camere entro metà 2012 un rapporto che ne fornisca una panoramica completa. In particolare è invitato a tenere in considerazione ed esaminare:
- le misure necessarie per poter utilizzare basi di calcolo più attuali;
- un meccanismo di compensazione dello sfruttamento fiscale analogamente ai modelli esistenti di perequazione finanziaria intercantonale;
- la possibilità e le conseguenze di un limite massimo dei contributi pro capite di un cantone donatore, prendendo a riferimento una situazione critica;
- un'integrazione pertinente delle basi di calcolo mediante risorse ed entrate cantonali non fiscali;
- l'estensione degli oneri speciali a oneri infrastrutturali specifici;
- alternative ai casi di rigore;
- altre misure che ritiene utili a uno sviluppo equo della NPC.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 18 della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (RS 613.2), ogni quattro anni il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sull'esecuzione e sull'efficacia della stessa legge. Il rapporto illustra tra l'altro i possibili provvedimenti per il periodo successivo. L'articolo 46 dell'ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (RS 613.21) definisce il contenuto del rapporto. Esso può contenere raccomandazioni per la verifica delle basi di calcolo della perequazione delle risorse (cpv. 2). Il rapporto presenta inoltre possibili provvedimenti, segnatamente l'abrogazione totale o parziale della compensazione dei casi di rigore e la necessità o l'opportunità di un limite massimo di aggravio dei cantoni finanziariamente forti (cpv. 1 lett. c).
Il rapporto sull'esecuzione e sull'efficacia è preparato in collaborazione con un gruppo tecnico, composto in modo paritetico da rappresentanti della Confederazione e dei cantoni. I cantoni finanziariamente forti, i cantoni finanziariamente deboli, le regioni urbane e le regioni di montagna sono rappresentati equamente e possono esprimersi sull'elaborazione di raccomandazioni in merito alla compensazione delle risorse, degli oneri e dei casi di rigore.
Il rapporto sull'esecuzione e sull'efficacia per il primo quadriennio (2008-2011) è stato posto in consultazione nel primo semestre del 2010. In occasione della seduta dell'8 settembre 2010, il Consiglio federale ha preso conoscenza dei risultati della procedura di consultazione e ha definito gli indirizzi principali per l'ulteriore modo di procedere. Su questa base è attualmente in elaborazione il messaggio relativo alla modifica della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri e alla determinazione dei contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri tra Confederazione e cantoni per il periodo di contribuzione 2012-2015. Il messaggio sarà probabilmente sottoposto all'approvazione del Parlamento nel novembre 2010, unitamente al rapporto.
Vista la brevità del periodo di rilevamento, è chiaro che su vari punti i dati del primo rapporto non permettono di giungere a conclusioni definitive. Ciononostante, considerate le esperienze finora fatte, il Consiglio federale ritiene che la nuova perequazione finanziaria abbia dato buoni risultati e non sia necessario procedere a grandi modifiche del sistema già dopo quattro anni. Esso propone comunque di discutere alcuni adeguamenti minori che, almeno in parte, vanno nella direzione del postulato.
- Secondo le conclusioni del rapporto sull'esecuzione e sull'efficacia, l'onere sopportato dai cantoni finanziariamente forti è leggermente diminuito dal 2008. In considerazione di tale risultato e degli inconvenienti che comporterebbe fissare un limite massimo dei contributi per la perequazione finanziaria, il rapporto suggerisce di rinunciare anche in futuro a stabilire un limite massimo di aggravio dei cantoni finanziariamente forti. Per questo motivo, il messaggio non intende proporre di introdurre tale limite. Il rapporto deve però contenere una presentazione più dettagliata e una valutazione del tema e delle relative basi tecniche. Il Consiglio federale prende sul serio la situazione dei cantoni finanziariamente forti e non si opporrebbe all'introduzione di un limite massimo di aggravio qualora le Camere trattassero la problematica in una forma più adeguata sotto il profilo tecnico.
- Inoltre, dall'anno di riferimento 2012, nel potenziale delle risorse si intende tener conto del reddito dei frontalieri con un'aliquota ridotta che ammonta al 75 per cento. Con questo provvedimento il Consiglio federale riconosce che i costi causati dai frontalieri non possono essere indennizzati attraverso la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri.
Il Consiglio federale non ritiene dunque sensato elaborare un nuovo rapporto a soli sei mesi dalla pubblicazione di quello sull'esecuzione e sull'efficacia, poiché né la situazione né i dati di base sono evoluti in modo significativo. Soltanto quando sarà pubblicato il secondo rapporto sull'esecuzione e sull'efficacia, nel 2015, si disporrà di dati nettamente migliori, sulla base dei quali si potranno elaborare, se necessario, misure supplementari.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.