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10.3751 · Mozione · 2010-09-29

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di inserire nella legge sulle banche il divieto di finanziare attività che non rispettano le norme internazionali in materia di diritti umani (Dichiarazione universale dei diritti umani, Patto internazionale sui diritti civili e politici, Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, norme dell'OIL, ecc.).

Begründung

Un'inchiesta commissionata dalla Dichiarazione di Berna ha messo in luce il fatto che diverse attività, che hanno dato luogo a violazioni documentate dei diritti umani, hanno beneficiato del finanziamento di una grande banca svizzera, nella fattispecie UBS o Crédit Suisse. Il rapporto denuncia in particolare il finanziamento della fabbricazione di bombe a submunizioni da parte di banche svizzere. Su questo preciso punto, il Parlamento ha accolto due mozioni (Maury Pasquier 09.3618 e Hiltpold 09.3589) con le quali si chiedeva l'introduzione del divieto di finanziamento nella legge sul materiale bellico. Questo importante progresso non deve però nascondere le altre violazioni dei diritti umani finanziate dalle banche elvetiche: lavori forzati, lavoro minorile, condizioni di lavoro, minacce alla salute e alla vita delle popolazioni locali ecc. La Dichiarazione di Berna, come pure il rappresentante delle Nazioni Unite per i diritti umani John Ruggie, in queste relazioni d'affari vedono una forte complicità tra le banche e le imprese che agiscono in questo modo. Chiedo che la legislazione svizzera obblighi le banche a esaminare sistematicamente il comportamento dei loro partner sotto il profilo dei diritti umani.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Tradizionalmente i diritti umani sono considerati vincolanti soltanto per gli Stati e le autorità statali. Ora, in base alla giurisprudenza più recente del Tribunale federale e alla dottrina dominante, l'articolo 35 capoverso 3 della Costituzione federale dispone che le autorità provvedano affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati.

In seno alle Nazioni Unite è stato riconosciuto che le imprese stesse hanno una propria responsabilità in materia di rispetto dei diritti umani derivante dalla loro responsabilità sociale e dalla gestione dei rischi. Nel quadro della sua attività presso l'ONU e l'OCSE, la Svizzera si è impegnata per migliorare le pratiche manageriali e lo sviluppo di linee guida sulla responsabilità delle imprese in fatto di diritti umani, anche per quanto riguarda la diligenza dei partner contrattuali (vedi il rapporto sulla politica estera 2009, pag. 170, oppure la risposta del Consiglio federale del 18 agosto 2010 all'interpellanza Müller Geri 10.3414).

Per il settore finanziario e i suoi servizi questi sviluppi a livello internazionale rimangono ancora troppo generici. L'ordinamento giuridico svizzero ne tiene tuttavia già conto e disciplina l'attività bancaria in modo circostanziato. Esso pone requisiti molto elevati riguardo alla garanzia di una gestione integra. La garanzia di un'attività irreprensibile di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera c della legge sulle banche vieta a queste ultime, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale e alla vigilanza sulle banche, di svolgere affari illeciti o immorali. L'attività di vigilanza sulle banche non investe pertanto solamente la loro solidità e sicurezza, bensì anche la loro affidabilità. I criteri di valutazione dell'irreprensibilità dell'attività sono contemplati nell'ordinamento giuridico generale oppure devono poter discendere dallo stesso.

Per l'attività delle banche sono inoltre determinanti le disposizioni della legge contro il riciclaggio di denaro. Questa obbliga le banche e gli altri intermediari finanziari a identificare la controparte e ad accertare le circostanze della relazione d'affari. Se ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari provengono da un crimine, la banca deve darne comunicazione. In questo modo le banche eviteranno di entrare in relazioni d'affari con una controparte criminale.

Si osserva inoltre che il nuovo centro di competenza svizzero per i diritti umani collaborerà con il settore finanziario al rafforzamento della responsabilità nell'ambito dei diritti umani, ad esempio sviluppando linee guida per la valutazione dell'impatto del commercio sui diritti umani ("human rights impact assessment tool"). Un divieto legale - con meccanismi di controllo attualmente poco chiari - sarebbe controproducente per questo approccio e si rivelerebbe eccessivo. Per contro, l'introduzione di una norma che impone alle banche l'obbligo generale di verificare sistematicamente l'attività delle loro controparti sotto il profilo dei diritti umani sarebbe inopportuna. L'introduzione di una norma che impone alle banche l'obbligo di verificare sistematicamente l'attività delle loro controparti sotto il profilo del rispetto dei diritti umani non appare pertanto opportuna.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.