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10.4124 · Mozione · 2010-12-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di revocare l'aumento del 50 per cento del contributo giornaliero ai costi di degenza ospedaliera. Questo contributo va lasciato invariato agli attuali 10 franchi per tutti gli adulti. Inoltre va limitato mediante l'introduzione di un importo annuo massimo.

Begründung

Siamo favorevoli a tutte le misure che, salvaguardando la qualità delle cure sanitarie, portano a risparmi nel settore della sanità. Siamo anche soddisfatti della recente decisione del Consiglio federale di eliminare la discriminazione fra persone sole e persone coniugate. L'aumento del 50 per cento del contributo giornaliero ai costi di degenza ospedaliera rappresenta per contro uno sgravio delle casse a spese dei pazienti, soprattutto dei malati cronici e degli anziani, e pertanto lo respingiamo. Questi 5 franchi supplementari al giorno sembrano un importo esiguo, ma si sommano rapidamente mettendo a dura prova il bilancio di non poche famiglie o anziani con rendite modeste. Purtroppo ciò accade già oggi, con i 10 franchi per giorno di degenza ospedaliera. Per questa ragione riteniamo che occorra fissare un contributo annuo massimo per evitare aggravi eccessivi. Il contributo giornaliero ai costi di degenza ospedaliera non è stato aumentato dal 1996, ma in compenso hanno subito massicci rialzi i premi delle casse malati. Se si confrontano i premi medi cantonali del 2001 con quelli del 2011, si osserva un incremento dei premi per gli adulti e i bambini del 70 per cento circa e per i giovani persino del 126 per cento. La decisione del Consiglio federale riguardante il contributo giornaliero ai costi di degenza ospedaliera non porta ad alcun risparmio. Di fronte alle importanti uscite degli assicuratori, già solo per far fronte ai costi pubblicitari e di intermediazione e ai numerosi cambiamenti annuali di cassa, le entrate supplementari previste non sono in grado di attenuare l'aumento dei premi. Chiedere una partecipazione finanziaria ai malati e stralciare importanti prestazioni (p. es. il contributo per gli occhiali) non è una strategia a favore dei pazienti, ma solo a loro carico. L'aumento del contributo giornaliero ai costi di degenza ospedaliera va quindi revocato.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Gli assicurati pagano un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (art. 64 cpv. 5 legge federale sull'assicurazione malattie, LAMal; RS 832.10). Questa partecipazione ai costi è motivata dal fatto che, in caso di degenza ospedaliera, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie non assume unicamente i costi terapeutici, bensì anche quelli per il vitto. Per cui l'assicurato durante questo periodo risparmia quanto spenderebbe per nutrirsi. Il 3 dicembre 2010, il Consiglio federale ha deciso di aumentare il contributo giornaliero ai costi di degenza a 15 franchi.

Per calcolare l'ammontare di questo risparmio può essere utile considerare il reddito in natura computato nell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti ai lavoratori che ricevono il vitto dal datore di lavoro. Tale reddito è valutato a 21,50 franchi al giorno (colazione fr. 3.50, pranzo 10 franchi, cena 8 franchi; art. 11 ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; RS 831.101). Di conseguenza un contributo giornaliero ai costi di degenza ospedaliera di 15 franchi è appropriato, tanto più che questo importo non è stato adeguato dal 1996 (cfr. risposta del Consiglio federale alle domande Goll 10.5481, Discriminazione delle persone sole, e Rossini 10.5574, Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Conseguenze finanziarie).

Degli oneri familiari si tiene conto esentando dal contributo ai costi di degenza ospedaliera i minorenni (fino al compimento del 18° anno d'età) e i giovani adulti in formazione (fino al compimento del 25° anno d'età), nonché le donne per le prestazioni di maternità (art. 104 cpv. 2 ordinanza sull'assicurazione malattie, OAMal; RS 832.102).

La LAMal prevede un importo annuo massimo per l'aliquota percentuale (art. 64 cpv. 3), ma non per il contributo ai costi di degenza ospedaliera. Ciò è anche logico, visto che questo contributo compensa il risparmio per il vitto che l'assicurato realizza giornalmente, indipendentemente dalla durata della degenza.

Il Consiglio federale è dell'avviso che il contributo giornaliero ai costi di degenza ospedaliera sia disciplinato in modo corretto e non ritiene necessario un suo adeguamento.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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