10.510 · Iniziativa parlamentare · 2010-12-02
Liquidato
Wortlaut
Conformemente all'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e all'articolo 107 della legge sul Parlamento presentiamo la seguente iniziativa parlamentare:
La legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1
Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui compiono i 65 anni.
Art. 4 cpv. 2 lett. b
i redditi provenienti da un'attività lucrativa ottenuti dopo i 65 anni, fino a una volta e mezzo l'importo minimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoverso 5.
Art. 5 cpv. 3 lett. b
dopo l'ultimo giorno del mese in cui compiono i 65 anni.
Art. 21 cpv. 1
Hanno diritto a una rendita di vecchiaia le persone che hanno compiuto i 65 anni.
Art. 40 cpv. 1
Le persone che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni. Durante il periodo di godimento anticipato non sono versate rendite per figli.
Disposizione transitoria
Fino al 31 dicembre del quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente modifica, per stabilire l'età di pensionamento delle donne si applica l'articolo 21 nella versione del 7 ottobre 1994.
Begründung
Il fallimento della 11a revisione dell'AVS è da considerare un disastro per le generazioni future. Già attualmente i contributi non riescono più a coprire le uscite dell'assicurazione e la situazione continuerà progressivamente a peggiorare a causa dell'evoluzione demografica. Per garantire le rendite delle future generazioni è quindi necessario adottare misure adeguate.
La presente proposta consentirà all'AVS di risparmiare circa 800 milioni di franchi all'anno. Si tratta di una misura che mira all'equità di trattamento: l'uguaglianza fra uomo e donna deve essere attuata anche nel settore delle rendite pensionistiche: uguali diritti comportano anche uguali responsabilità.
I risparmi che saranno conseguiti dovranno essere integralmente utilizzati per garantire la continuità delle prestazioni assicurative e non dovranno in alcun modo essere impiegati a favore di misure di compensazione.