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11.3534 · Mozione · 2011-06-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di vietare il versamento di salari svizzeri in valuta estera (ad es. euro o dollari) e il loro abbinamento diretto al corso di tali valute.

Begründung

Nell'ultimo anno, il corso dell'euro rispetto al franco svizzero è decisamente peggiorato, determinando pesanti perdite per l'industria d'esportazione, che fornisce il 60 per cento dei suoi prodotti nella zona euro. Di fronte a questa situazione, un numero crescente di aziende riversano i rischi di cambio sui loro dipendenti. Abbinando i loro salari al corso dell'euro, li costringono a subire cospicue perdite salariali. Altre aziende si spingono fino a retribuire i loro dipendenti direttamente in euro. L'autonomia dello spazio monetario viene così compromessa.

Queste soluzioni si insinuano pericolosamente nella rete del partenariato sociale. Le associazioni padronali tentennano e il Consiglio federale non reagisce. Così facendo mettono a rischio la piazza lavorativa svizzera, minano la fiducia della popolazione nella politica e fomentano sentimenti xenofobi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il diritto vigente pone già oggi sufficienti limiti ai provvedimenti adottati dal datore di lavoro.

È vero che il datore di lavoro può esercitare una certa pressione ricorrendo alla disdetta per modificare il contratto di lavoro. Tuttavia, il Tribunale federale ammette tale modo di procedere soltanto in presenza di motivi oggettivi legati a una situazione aziendale o economica mutata (DTF 123 III 246, consid. 3b). Inoltre, secondo il diritto svizzero, il rischio imprenditoriale ed economico grava sul datore di lavoro, il quale non lo può riversare sul lavoratore (art. 324 cpv. 1 CO; DTF 124 III 346, consid. 2a; 125 III 65, consid. 5). Pur prevedendo anzitutto l'obbligo di pagare il salario se la prestazione lavorativa non è possibile per motivi economici, l'articolo 324 CO mira a garantire al lavoratore un reddito sufficiente. Occorre pertanto chiedersi se una clausola contemplante la fluttuazione del salario in funzione del tasso di cambio e del rischio economico che ne deriva per l'impresa sia conforme a tale disposizione. Infine, il versamento del salario in valuta estera non esenta dall'obbligo di rispettare i salari minimi previsti nei contratti collettivi di lavoro (CCL). Inoltre, in caso di dumping salariale abusivo e ripetuto, è possibile richiedere il conferimento agevolato dell'obbligatorietà di un CCL (art. 1a della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro; LOCCL) o l'introduzione di un contratto normale di lavoro (CNL) che fissi salari minimi (art. 360a CO). Il Consiglio federale è disposto a esaminare provvedimenti tesi a colmare le lacune legali nell'esecuzione delle misure di accompagnamento, in particolare l'adozione di una sanzione a carico dei datori di lavoro svizzeri che non rispettano i CNL con salari minimi imperativi.

L'articolo 323b capoverso 1 CO prescrive il pagamento del salario in moneta legale, in quanto non sia diversamente convenuto o d'uso. La possibilità di derogare alla norma legale è stata introdotta in occasione della revisione del 1971, in quanto il pagamento del salario in moneta estera era auspicabile in determinate situazioni, come nel caso dei contratti stipulati con frontalieri o con lavoratori impiegati all'estero (messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 1967, FF 1968 II 177, 267-268). L'utilità, per le due parti, di prevedere, in determinate situazioni, una retribuzione in valuta estera non è ancora riconosciuta. Vietare tale possibilità sarebbe eccessivo; inoltre non è possibile definire nella legge tutte le situazioni che giustificano il versamento del salario in valuta estera.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.