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11.3552 · Interpellanza · 2011-06-15

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Recentemente la FIFA è stata screditata a causa degli scandali sulla corruzione. Ha richiamato l'attenzione anche a seguito di prassi commerciali discutibili che sono incompatibili con il principio dell'utilità pubblica, principio per cui è esentata dall'imposta. Si impongono le seguenti domande:

1. Il Consiglio federale ritiene che un'organizzazione, che in due anni ha versato ai suoi dirigenti 50 milioni di franchi in bonus, sia di utilità pubblica ai sensi dell'articolo 56 lettera g LIFD?

2. L'utilità pubblica non dovrebbe manifestarsi anche con il fatto che gli stipendi e le indennità per gli organi dirigenziali siano piuttosto inferiori all'usuale livello di mercato?

3. Il Consiglio federale ritiene che un'organizzazione, che ha versato 20 milioni di franchi all'Interpol, sia di utilità pubblica?

4. Se il Consiglio federale risponde negativamente alle domande 1 e 3: quali conclusioni trae in merito all'esenzione dall'imposta della FIFA?

5. Se alla FIFA fosse negato lo statuto di utilità pubblica, dovrebbe pagare le imposte come un'impresa. Quali imposte avrebbe dovuto versare a comuni, cantone e Confederazione se già nel 2010 non fosse più stata privilegiata?

6. La FIFA organizza campionati mondiali di calcio in Paesi che non rispettano i diritti umani. Ciò è compatibile con il principio della pubblica utilità?

7. La FIFA chiede ai Paesi ospiti di essere esentata dall'imposta affermando di pagarla in Svizzera. Il Consiglio federale ritiene questa argomentazione ammissibile alla luce della situazione di privilegio fiscale in cui si trova la FIFA in Svizzera?

8. Nel 2008 l'AFC ha effettuato un'indagine sulle federazioni sportive internazionali e sulla loro esenzione dall'imposta. L'intento era esaminare in particolare se, nell'ambito delle organizzazioni esentate dall'imposta in virtù del loro scopo di utilità pubblica, il principio della parità di trattamento fosse rispettato: che cosa è emerso da questa indagine?

9. All'epoca il Consiglio federale si era riservato la possibilità "di disciplinare il trattamento delle federazioni sportive internazionali in base alla valutazione della situazione di tutti gli organismi di questo genere domiciliati in Svizzera". L'ha fatto e in caso negativo, perché no?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Secondo l'articolo 56 lettera g LIFD, le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne l'utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini sono esenti dall'imposta federale diretta. Scopi imprenditoriali non sono di norma considerati d'interesse pubblico. L'acquisizione e l'amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica quando l'interesse al mantenimento dell'impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono esercitate attività dirigenziali.

Le indennità (compresi eventuali bonus) versate ai dipendenti di una persona giuridica non costituiscono di per sé un criterio di valutazione dell'utilità pubblica di un'organizzazione. La questione va presa in considerazione soltanto nell'ambito di una valutazione complessiva. Nella misura in cui gli stipendi dei dipendenti sono conformi ai valori di mercato correnti e l'attività dei dipendenti è necessaria al conseguimento degli obiettivi della persona giuridica, l'ammontare delle indennità non dovrebbe influire sulla valutazione dell'utilità pubblica.

Occorre inoltre osservare che tali indennità sono assoggettate all'imposta sul reddito (cfr. risposta ad domande 8 e 9).

Il Consiglio federale è venuto a conoscenza del fatto - riportato dall'autore dell'interpellanza - che in due anni la FIFA ha versato 50 milioni di franchi in bonus ai suoi dirigenti solo attraverso la stampa, per cui esso non può esprimersi al riguardo. Non è del resto noto il numero di persone che avrebbero beneficiato di questi bonus.

2. Il Consiglio federale non conosce le peculiarità delle regolamentazioni riguardanti i bonus della FIFA. Non è pertanto possibile giudicare fino a che punto queste regolamentazioni siano superiori all'"usuale livello di mercato". Inoltre, questo dipende anche da cosa si intende per "usuale livello di mercato".

3. Il Consiglio federale ha saputo dalla stampa che l'organizzazione calcistica avrebbe promesso in totale 20 milioni di Euro all'Interpol per i prossimi 10 anni. Questi soldi dovrebbero permettere di sostenere un programma di anticorruzione.

Per la determinazione dell'utilità pubblica della FIFA, questo tipo di versamento non dovrebbe essere decisivo (cfr. anche risposta ad domanda 1).

4. Cfr. le risposte alle domande 1 e 3.

5. La FIFA è organizzata come un'associazione. La sua sede è nel cantone di Zurigo, che è competente per la tassazione della FIFA in relazione all'imposta federale diretta, all'imposta cantonale e all'imposta comunale ed esamina anche la questione dell'esenzione fiscale. Il Consiglio federale non è in grado e non è autorizzato a fornire al pubblico indicazioni in merito. I contribuenti, infatti, sottostanno alla protezione del segreto fiscale.

Il cantone di Zurigo riscuote dalle associazioni un'imposta sull'utile del 4 per cento e l'imposta federale diretta ammonta al 4,25 per cento. Il 12 dicembre 2008, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha del resto inviato alle amministrazioni fiscali cantonali una circolare, nella quale spiega in particolare come devono essere considerate le associazioni sportive in ordine all'esenzione dall'imposta federale diretta.

6. Il Consiglio federale condanna le violazioni dei diritti umani. Non è tuttavia compito del Consiglio federale commentare pubblicamente le decisioni della FIFA riguardo ai Paesi in cui intende organizzare i campionati mondiali di calcio.

7. Anche in quest'occasione il Consiglio federale è venuto a sapere di queste constatazioni tramite la stampa, per cui non conosce i retroscena precisi. Analogamente alla domanda precedente, anche in questo caso non è compito del Consiglio federale commentare queste affermazioni e fornire risposte azzardate.

8./9.Il Consiglio federale aveva incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF), ovvero l'AFC, di sottoporre a verifica l'esenzione fiscale delle organizzazioni sportive internazionali con sede in Svizzera. Oggetto di tale verifica era l'imposta federale diretta.

Dopo aver consultato i cantoni competenti, il governo è giunto alla conclusione che le federazioni sportive internazionali sono in linea di principio tenute al pagamento dell'imposta federale diretta (fonte: comunicato stampa del 5 dicembre 2008 del DDPS).Tuttavia, basandosi su una loro interpretazione dell'articolo 56 lettera g LIFD, diverse autorità fiscali cantonali hanno concesso a tali organismi internazionali l'esonero dal pagamento di larga parte di quanto dovuto. Su richiesta di alcuni cantoni e in considerazionedel fatto che i campionati mondiali di calcio trasmettono messaggi e valori positivi nei rispettivi Paesi, tra cui il fair play, la lotta contro il razzismo e la discriminazione nonché la promozione dell'integrazione sociale e culturale, il Consiglio federale ha deciso di approvare l'esenzione fiscale per queste federazionisportive internazionali e di intervenire presso le amministrazioni fiscali cantonali per raggiungere una prassi unitaria in questo ambito.

Il campo concreto d'applicazione si limita esclusivamente alle federazioni sportive internazionali affiliate al Comitato Internazionale Olimpico CIO, domiciliate in Svizzera, e ai relativi organismi internazionali domiciliati in Svizzera (confederazioni).

Le altre tasse e imposte della Confederazione (IVA, ecc.) non sono toccate dalla decisione. L'esonero riguarda soltanto le organizzazioni in quanto tali e non le persone fisiche quali collaboratori, membri di organismi, funzionari, ecc.

Risposta del Consiglio federale.

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