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11.4184 · Mozione · 2011-12-23

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di porre fine al rimborso da parte dell'AOMS/LAMal dei medicamenti dispensati dal medico (eccettuate le urgenze e la somministrazione nello studio medico) se l'approvvigionamento e la consulenza sono garantiti da una rete sufficientemente ampia di farmacie pubbliche. Inoltre è incaricato di proporre una modifica della LAMal volta a permettere un'applicazione adeguata dell'articolo 37 capoverso 3, dopo che il Tribunale federale l'ha ritenuto inapplicabile nella sua sentenza del 23 settembre 2011.

Begründung

Secondo l'articolo 37 capoverso 3 LAMal, "i cantoni stabiliscono le condizioni alle quali i medici autorizzati a condurre una farmacia sono parificati ai farmacisti. Considerano segnatamente le possibilità d'accesso dei pazienti a una farmacia." In tal modo, il Parlamento conferma la sovranità dei cantoni nel garantire l'approvvigionamento e l'accessibilità delle cure sul loro territorio e accetta che i medicamenti dispensati dal medico siano rimborsati dall'AOMS a determinate condizioni, tra cui l'accessibilità a una farmacia pubblica.

Ciononostante, nella sentenza del 23 settembre 2011 il Tribunale federale ritiene che nella forma vigente il suddetto articolo non conferisca a quest'ultima condizione alcun carattere vincolante per i cantoni. È pertanto necessario e urgente rivedere in tal senso la LAMal o la LATer, e forse anche la LPMed.

In effetti, in seguito alla sentenza del Tribunale federale, nelle città di Zurigo e Winterthur, in cui l'approvvigionamento è sufficientemente garantito dalle farmacie pubbliche, diverse delle quali aperte 24 ore su 24, 500 medici hanno presentato al dipartimento cantonale della sanità una domanda d'autorizzazione per la dispensazione di medicamenti, che otterranno senza alcuna condizione specifica. Questa situazione problematica richiede un intervento urgente poiché tale prassi potrebbe instaurarsi già il 1° gennaio 2012 e generare incentivi aberranti, con ripercussioni economiche e sui costi a carico degli assicurati.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 37 capoverso 3 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) attribuisce ai cantoni la competenza di stabilire le condizioni alle quali i medici autorizzati a condurre una farmacia sono parificati ai farmacisti, considerando segnatamente le possibilità d'accesso dei pazienti a una farmacia. I cantoni esercitano questa competenza nella maniera seguente:

a. 13 cantoni svizzero-tedeschi (AI, AR, BL, GL, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, UR, ZG) autorizzano i medici a dispensare direttamente i medicamenti (profarmacia);

b. 9 cantoni, tra i quali tutti i cantoni romandi e il Ticino, vietano severamente la profarmacia (AG, BS, FR, GE, JU, NE, TI, VD, VS);

c. 4 cantoni applicano sistemi misti (BE, GR, SH, ZH).

I costi globali per assicurato a carico dell'assicurazione malattie, tra cui in particolare quelli dei medicamenti venduti su prescrizione, sono generalmente più elevati nei cantoni che vietano la profarmacia. Tuttavia, l'effetto isolato della profarmacia è controverso e gli studi in materia ne danno valutazioni discordanti. Il Consiglio federale è però consapevole del fatto che la dispensazione di medicamenti da parte del medico può generare incentivi economici indesiderati, sia dal punto di vista dell'approvvigionamento che da quello dei costi.

Al di là dei costi, la profarmacia può sollevare questioni concernenti la sicurezza dei medicamenti. Per questo motivo, nel 2009 il Consiglio federale aveva proposto, nel quadro della revisione ordinaria della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (LATer; RS 812.21), di limitare severamente la dispensazione di medicamenti da parte dei medici, lasciando però ai cantoni la possibilità di autorizzarla in assenza di possibilità di accesso a una farmacia. Di fronte alla massiccia opposizione espressa nel corso della consultazione, in particolare dai cantoni che autorizzano la profarmacia, l'esecutivo ha successivamente incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di sottoporgli, parallelamente al messaggio sulla revisione della legge, una nuova proposta in materia. La proposta dovrà disinnescare gli incentivi alla prescrizione o dispensazione inappropriata di medicamenti, tenendo conto degli sviluppi nel settore delle cure integrate nel quadro della revisione della legge federale sulle professioni mediche universitarie (LPMed; RS 811.11) e degli eventuali risultati di negoziati tra i partner tariffali sulla remunerazione indipendente dai margini di beneficio per la dispensazione di medicamenti. Nell'ambito di questi lavori, in calendario per il corrente anno, il DFI prenderà in considerazione anche le raccomandazioni emanate dalla Sorveglianza dei prezzi in merito alla parte relativa alla distribuzione del prezzo dei medicamenti dispensati dai medici.

Nella sua sentenza 2C_53/2009 del 23 settembre 2011, il Tribunale federale non rende inapplicabile la legislazione in vigore ma chiarisce la competenza dei cantoni in materia. In particolare, rilevando che non vi è ragione di proteggere i farmacisti dalla concorrenza, conferma il risultato di una votazione popolare cantonale. Dalla sentenza emerge che nessuna legge federale (LAMal, LATer; LPMed) vieta ai medici di dispensare medicamenti e che l'articolo 37 capoverso 3 LAMal attribuisce ai cantoni la competenza di disciplinare l'autorizzazione. Fintantoché i medici non avranno la libertà di vendere a chiunque i medicamenti (Handverkauf), non vi saranno problemi di concorrenza.

In attesa dei risultati dei lavori attualmente in corso, il Consiglio federale non intende modificare la legislazione vigente, che conferisce ai cantoni la competenza di limitare la dispensazione di medicamenti da parte dei medici.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.