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11.466 · Iniziativa parlamentare · 2011-06-17

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa:

L'articolo 32e capoverso 3 lettera b LPAmb è modificato in modo tale che la scadenza del 1° febbraio 1996 è prorogata fino al 1° luglio 2023.

Begründung

L'articolo 32e capoverso 3 lettera b LPAmb si fonda su una disposizione dell'ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) che fissava al 31 gennaio 1996 la scadenza per lo sfruttamento delle discariche comunali, imponendo ai cantoni di approntare discariche controllate regionali che rispondessero a criteri di maggiore sicurezza. Dal 1990 i cantoni hanno notificato ai comuni queste disposizioni e approntato discariche conformi all'ordinanza. Inoltre, nel quadro dell'introduzione dell'articolo 32e capoverso 3 lettera b LPAmb, la stessa scadenza è stata stabilita per indennizzare i lavori di risanamento dei siti aziendali: benché non fossero menzionati nell'OTR questi ultimi erano stati inseriti per analogia fra i siti inquinati.

Se la gestione dei rifiuti urbani per lo più portati agli inceneritori a partire dagli anni Ottanta non ha posto di per sé alcun problema, i comuni non sono sempre riusciti a imporre alle imprese locali lo stesso comportamento rigoroso nella gestione degli inerti affinché fossero depositati nelle nuove discariche regionali, e questo generalmente per ragioni di distanza. Lo sfruttamento di un certo numero di discariche comunali è quindi proseguito per un periodo di transizione di uno o due anni, anche se per volumi limitati. Fintanto che le discariche in questione non recavano pregiudizio all'ambiente o le indagini non erano ancora state effettuate, nessuno immaginava che un giorno avrebbero potuto originare importanti problemi ambientali. Ora determinate discariche comunali necessitano di un'indagine o devono essere risanate, però non possono più beneficiare di un'indennità OTaRSi.

Al momento dell'entrata in vigore dell'OTR tutte le discariche comunali erano aperte. Uno degli obiettivi dell'ordinanza era di farle chiudere sostituendole con discariche regionali dotate di infrastrutture adeguate atte al controllo del tipo di rifiuti e al massimo contenimento delle ripercussioni ambientali. La valutazione delle misure attuate fra il 1990 e il 1996 è pertanto buona, anche se il risultato non è del tutto positivo. Restavano infatti ancora gli scarti vegetali dei piccoli giardini e dell'agricoltura, gettati nelle scarpate invece di essere compostati, e gli inerti che le piccole imprese hanno continuato a depositare nelle discariche comunali invece di portarli in una discarica controllata regionale. Tutti questi scarti erano tuttavia praticamente innocui per l'ambiente. La scadenza del 1° febbraio 1996 aveva pertanto senso nel 1990 quando si doveva introdurre una prassi per la gestione delle discariche. Questa data non ha tuttavia più alcun senso. Abolendo il diritto a un'indennità OTaRSi per i comuni che all'epoca non avevano rispettato la scadenza si finisce per penalizzare persone o enti non responsabili della gestione passata. La LPAmb non prevede una graduazione della colpa e quindi della sanzione. Una discarica di 250 000 metri cubi di rifiuti di ogni genere, depositati prima della scadenza (1° febbraio 1996), che avesse ricevuto anche soltanto 500 metri cubi di inerti dopo tale scadenza si vedrebbe negare qualsiasi indennità anche se soltanto i rifiuti depositati prima di quella data sono suscettibili di provocare una minaccia ambientale. Il rifiuto dell'indennità penalizza una popolazione che non era necessariamente presente nel febbraio 1996 e per un comportamento che non ha generalmente alcuna conseguenza sulla contaminazione per la quale è previsto il risanamento.

D'altro canto, lo stesso articolo della LPAmb è stato modificato per consentire alle società di tiro di prendere le necessarie misure di risanamento degli stand senza subire sanzioni. La data è stata aggiornata al 31 dicembre 2012 per gli impianti di tiro situati in zona di protezione delle acque e al 31 dicembre 2020 per gli altri impianti.

Per le discariche la data oltre la quale non vengono più accordate indennità deve essere posticipata a una scadenza connessa con la revisione dell'OTR prevista prossimamente. Si potrebbe così tener conto delle più recenti conoscenze tecniche e si potrebbero fornire incentivi per le discariche controllate che lasciano ancora a desiderare. La scadenza del termine potrebbe essere portata al 2023, vale a dire 10 anni dopo la presumibile entrata in vigore della nuova OTR. Questa nuova scadenza inciterebbe le autorità ad avviare eventuali indagini e a intensificare la sorveglianza delle attuali discariche per evitare che fra cinquant'anni si verifichino nuovi casi di inquinamento.

Il ruolo delle indennità OTaRSi è di aiutare gli enti pubblici a risolvere in modo ottimale problemi ereditati dal passato. Senza di esse c'è il timore che piccoli enti pubblici non possano più attuare le misure richieste per mancanza di mezzi. Come già evidenziato, nella maggior parte dei casi non sono i rifiuti depositati dopo il 1° febbraio 1996 a rendere necessaria un'indagine o un risanamento del sito, ma piuttosto i rifiuti depositati in precedenza durante la gestione legale della discarica. Per questa ragione la sanzione appare ancora più ingiusta. Essa sarebbe concepibile se rifiuti depositati dopo il 1° febbraio 1996 avessero implicato un'indagine preventiva o complicato le misure da adottare; in questo caso, tuttavia, essa dovrebbe essere proporzionata all'importanza dei costi supplementari. Su una discarica di un milione di metri cubi, i 20 000 metri cubi depositati a partire dal 1° febbraio 1996 dovrebbero incidere soltanto per un 2 per cento; essi vengono invece computati al 100 per cento! Inoltre, senza un'indagine approfondita non è attualmente possibile conoscere i siti interessati da un mancato rispetto della scadenza. È stato effettuato un sondaggio presso sette cantoni latini (BE, TI e Svizzera romanda) per valutare l'importo totale delle indennità che potrebbero non essere versate in caso di risanamento delle discariche ancora aperte nel febbraio 1996: esso ammonta a 94,3 milioni di franchi.

Le indennità OTaRSi concernono anche i siti industriali dismessi i cui responsabili sono spariti o sono diventati insolventi. Nel caso in cui un'azienda ha esercitato la propria attività, per esempio, fra il 1930 e il 2000, appare spesso difficile o addirittura impossibile dimostrare che l'inquinamento non è avvenuto dopo il mese di febbraio 1996, soprattutto se non sono stati annotati fatti rilevanti (omologazione ufficiale, ecc.). Questa problematica è analoga a quella dei siti adibiti a deposito. In effetti si riconosce che gli inquinamenti più importanti che hanno provocato contaminazioni sono avvenuti prima degli anni 1980 e che dopo il 1985 sono state applicate le misure necessarie. Pertanto, proprio come per i siti adibiti a deposito, l'inquinamento causato da una società attiva per settanta anni e ora sparita non darà diritto a un'indennità OTaRSi a causa degli ultimi quattro anni di gestione, sicuramente i meno inquinanti, e questo per l'assenza di pezze giustificative che dimostrino l'assenza posteriore di un inquinamento del sito.

Di fatto, per analogia, la modifica della scadenza, così come è stata adottata nel quadro della legge attuale, deve riprendere la nozione di sito inquinato nel suo insieme. L'importo delle indennità in gioco per i cantoni latini ammonterebbe così a 321 milioni di franchi se si considerano anche i siti industriali.

Le ripercussioni finanziarie per la Confederazione sono nulle, poiché l'UFAM ha concepito un fondo OTaRSi di 2 miliardi di franchi sulla base di una valutazione dell'insieme dei risanamenti da effettuare in Svizzera pari a 5 miliardi di franchi. I siti non chiusi nel gennaio 1996 rientravano nel novero di quelli considerati inizialmente. Per contro, al momento dell'istituzione del fondo OTaRSi nessuna disposizione prevedeva o quantificava l'importo che non sarebbe stato versato agli enti pubblici per eventuali mancanze. Le conseguenze possono tuttavia rivelarsi molto pesanti, addirittura scoraggianti, per i cantoni e i comuni.