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12.3107 · Interpellanza · 2012-03-08

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale si è impegnato a stilare un rapporto sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano il diritto di soggiorno dei migranti vittime di violenza. È disposto a esaminare in tale ambito le misure seguenti al fine di migliorare, all'occorrenza, l'attuazione delle disposizioni nel rispetto della volontà del legislatore e della giurisprudenza del Tribunale federale:

1. sistematizzazione della formazione di tutti i professionisti confrontati alla violenza coniugale?

2. riconoscimento in particolare delle attestazioni dei centri LAV quali prove sufficienti di violenza coniugale?

Begründung

La nuova direttiva applicativa dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) concernente l'articolo 50 capoverso 2 della legge sugli stranieri precisa che l'esistenza di violenza coniugale di una "certa gravità" può essere sufficiente per il rilascio o la proroga di un permesso di dimora alle donne di origine extraeuropea in caso di separazione dal coniuge svizzero o titolare di un permesso C.

La definizione dell'intensità della violenza lascia alle autorità un certo margine di interpretazione. L'UFM non tiene tuttavia sempre conto degli accertamenti medici che attestano la gravità delle violenze. In un recente caso ha infatti ritenuto che un tentativo di strangolamento non costituisse un atto sufficientemente grave. Confrontate a troppa arbitrarietà e incertezza, molte donne restano o ritornano presso il coniuge violento mettendo in pericolo la loro integrità e la loro vita.

Il rapporto stilato in seguito al postulato Stump 05.3694 afferma che una maggiore formazione specialistica è indispensabile alle varie categorie professionali confrontate alla violenza domestica. Occorre intraprendere sforzi in particolare per quanto riguarda il personale medico e giudiziario. Molti cantoni ritengono che la formazione iniziale e il perfezionamento dovrebbero essere proposti e allestiti su scala nazionale (pag. 83), ossia nei cicli SUP, APF e universitari per la formazione di base, nonché disciplinati nell'ambito della futura legge sulla formazione continua.

Peraltro l'articolo 77 capoverso 6bis OASA precisa, dopo l'elenco degli indizi di violenza coniugale, che le autorità competenti tengono conto "delle indicazioni e delle informazioni di servizi specializzati". Occorre esaminare in che modo le autorità "tengono conto" delle attestazioni fornite dai consultori LAV, che accordano lo statuto di vittima soltanto se la persona ha subito violenze di una certa gravità.

Stellungnahme des Bundesrates

Nella sua risposta del 17 settembre 2010, il Consiglio federale proponeva di accogliere il postulato Goll 10.3459, "Diritto di soggiorno per le vittime di violenza coniugale", del 16 giugno 2010. La risposta proponeva una valutazione sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano il diritto di soggiorno delle migranti vittime di violenza. Questo postulato è stato tuttavia ritirato il 28 settembre 2011, per cui il Consiglio federale non prevede alcuna valutazione di tale ambito.

Il 13 maggio 2009 il Consiglio federale ha tuttavia presentato un rapporto sulla violenza nei rapporti di coppia e sulle cause e misure adottate in Svizzera, steso in adempimento del postulato Stump 05.3694 del 7 ottobre 2005 e indicante venti misure che consentono di lottare contro la violenza coniugale. Il 22 febbraio 2012 il Consiglio federale ha emanato il rapporto intermedio sullo stato di avanzamento delle misure previste nel rapporto del 13 maggio 2009.

1. Una delle misure decise dal Consiglio federale obbliga l'Ufficio federale della migrazione (UFM) a integrare maggiormente il tema della violenza domestica nella formazione e nel perfezionamento professionale degli specialisti nel settore migratorio. Un gruppo di lavoro esistente, composto in particolare da rappresentanti delle autorità federali e cantonali nonché da membri di servizi specializzati, è incaricato di promuovere la formazione e il perfezionamento delle persone confrontate con la violenza domestica nella loro attività professionale. Nel 2012 l'UFM svolgerà, in collaborazione con l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, una conferenza specializzata sull'argomento coinvolgendo tutte le cerchie interessate. Tale momento formativo si propone di sensibilizzare gli specialisti responsabili e di intensificare lo scambio di esperienze sulla violenza domestica.

Non è tuttavia compito del Consiglio federale definire i piani didattici delle università e delle scuole universitarie professionali. Ritiene nondimeno positivo che vengano offerti corsi di formazione e perfezionamento su temi importanti riguardanti la migrazione.

2. Il rapporto del 13 maggio 2009 imponeva inoltre all'UFM di concretizzare i criteri che disciplinano i casi di rigore in presenza di violenza domestica. Il rapporto intermedio del 22 febbraio 2012 precisa che tale misura è stata attuata e che costituisce ormai un compito permanente dell'UFM.

Le direttive dell'UFM recentemente rivedute specificano, da un lato, i criteri sviluppati dalla giurisprudenza riguardo al trattamento dei casi di rigore in presenza di violenza domestica e, dall'altro, impongono alle autorità competenti di tenere conto delle attestazioni fornite in particolare dai consultori di aiuto alle vittime e dai rifugi per le donne vittime di violenza. Si propongono quindi di armonizzare le prassi cantonali in materia e di definire criteri chiari. In occasione dell'esame dei gravi motivi personali addotti, le autorità verificano, per ogni caso in specie, con grande attenzione tutti gli indizi di violenza coniugale, tra cui figurano anche le attestazioni dei consultori LAV. Inoltre, l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2012, del nuovo articolo 77 capoverso 6bis OASA rafforza ulteriormente tale obbligo. Dato però che alla procedura amministrativa si applica il principio del libero apprezzamento delle prove (art. 19 PA in combinato disposto con l'art. 40 PC), non è possibile obbligare le autorità cantonali a ritenere in ogni caso sufficiente la forza probatoria delle attestazioni fornite dai consultori LAV, che sono pertanto considerate al medesimo titolo, per esempio, dei certificati medici.

Le autorità federali competenti analizzano costantemente la prassi in tale ambito e, se del caso, adottano nuovi provvedimenti.

Risposta del Consiglio federale.