Finanziare l'acquisto di aerei da combattimento assoggettando gli stranieri in Svizzera alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare
12.3278 · Mozione · 2012-03-16
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di elaborare una variante di finanziamento per l'acquisto di aerei da combattimento e di allestire un rapporto in materia. Il rapporto dovrà considerare la partecipazione finanziaria degli stranieri residenti in Svizzera e dei lavoratori frontalieri, abolendo nel contempo la discriminazione fiscale di cui sono vittima gli svizzeri rispetto agli stranieri. Com'è noto, l'OCSE critica le disparità di trattamento fra indigeni e stranieri.
Begründung
Per il previsto acquisto di aerei da combattimento l'esercito svizzero necessita di ingenti mezzi finanziari. Per quel che riguarda la tassa d'esenzione dall'obbligo militare, gli svizzeri continuano ad essere discriminati sul piano fiscale rispetto agli stranieri che risiedono nel nostro Paese. Non vi è alcun motivo per cui i residenti stranieri, che beneficiano della sicurezza militare garantita dall'esercito svizzero, non debbano versare anch'essi una tassa, al pari degli svizzeri che non prestano servizio militare. Il Consiglio federale è dunque incaricato di elaborare una variante di finanziamento per l'acquisto di aerei da combattimento e di allestire un relativo rapporto. La variante dovrà prevedere la partecipazione finanziaria di questi stranieri, nonché la contemporanea abolizione della discriminazione fiscale di cui sono vittima gli svizzeri.
In concreto, si tratta di sottoporre gli stranieri di età compresa fra i 18 e 65 anni che risiedono stabilmente in Svizzera a una tassa che, ad esempio, potrebbe ammontare a 250 franchi l'anno. Come il contrassegno autostradale, anche questa tassa sarebbe indipendente dal reddito. I frontalieri che lavorano in Svizzera verserebbero 150 franchi l'anno, a meno che, in qualità di cittadini svizzeri, versino già la tassa d'esenzione dall'obbligo militare o prestino servizio militare. Una volta finanziato l'acquisto degli aerei da combattimento, queste tasse saranno mantenute e andranno ad alimentare la cassa generale della Confederazione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La tassa d'esenzione dall'obbligo militare rappresenta un adempimento incompleto e sussidiario dell'obbligo di prestare servizio militare, cui sono assoggettati soltanto i cittadini svizzeri di sesso maschile. La tassa si fonda sull'articolo 59 capoverso 3 della Costituzione federale, in virtù del quale chi non presta servizio militare è tenuto a pagare una tassa d'esenzione. Per quanto concerne l'obbligo di prestare servizio militare, la tassa d'esenzione garantisce dunque la parità di trattamento tra i cittadini svizzeri dichiarati inidonei a prestare servizio militare o civile e i cittadini che prestano servizio. Le donne e i cittadini stranieri che vivono in Svizzera non sono soggetti all'obbligo militare e quindi non sono nemmeno assoggettati alla tassa d'esenzione. La tassa d'esenzione dal servizio militare non è dunque un'imposta, bensì una tassa sostitutiva basata sul principio della nazionalità. Le entrate (corrispondenti nel 2011 a circa 160 milioni di franchi) confluiscono integralmente nella cassa generale della Confederazione - previa deduzione di una provvigione di riscossione per i cantoni, pari al 20 per cento - e quindi non è una tassa a destinazione vincolata.
L'autore della mozione chiede che gli stranieri domiciliati in Svizzera di età compresa tra i 18 e i 65 anni debbano versare una tassa di 250 franchi. Per i frontalieri la tassa ammonterebbe a 150 franchi. Ne deriverebbero maggiori entrate pari a circa 360 milioni di franchi. L'autore della mozione non chiede di sottoporre queste categorie di persone all'obbligo di prestare servizio militare. Ma in tal caso la soluzione proposta non soddisfa i criteri di una tassa d'esenzione dall'obbligo militare. La tassa dovrebbe piuttosto essere qualificata come imposta speciale di finanziamento, riscossa esclusivamente sugli stranieri e i frontalieri. L'introduzione di una simile tassa speciale presuppone la modifica della Costituzione. Tuttavia, anche alla luce del divieto di discriminazione previsto dall'accordo sulla libera circolazione concluso tra la Svizzera e l'Unione europea, la richiesta non è realistica. Stranieri e frontalieri sarebbero discriminati rispetto alle donne svizzere, che non prestano servizio militare né devono pagare una tassa d'esenzione.
Occorre peraltro puntualizzare che la sicurezza, che si tratti della sicurezza interna (polizia) o di quella esterna (esercito) è un compito dello Stato che va finanziato in primo luogo con le imposte dirette e indirette. La cerchia dei contribuenti comprende tutte le persone domiciliate in Svizzera, cittadini svizzeri e stranieri (donne e uomini). Di conseguenza, per quanto riguarda il finanziamento dell'esercito e quindi anche la garanzia della sicurezza esterna, i cittadini svizzeri non sono discriminati rispetto ai cittadini stranieri domiciliati in Svizzera.
A fine 2010 i cittadini svizzeri residenti all'estero erano circa 700 000. Se in Svizzera la tassa d'esenzione venisse estesa agli stranieri, nei confronti di questi cittadini svizzeri si rischierebbero misure di ritorsione da parte di altri Stati.
Tanto la Commissione della politica di sicurezza quanto il Consiglio nazionale in seduta plenaria hanno già ritenuto, in fase di esame preliminare, di non dover dar seguito a un'iniziativa parlamentare di analogo tenore, l'iniziativa parlamentare Heer 10.416.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.