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12.3482 · Mozione · 2012-06-12

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Nell'ambito dell'articolo 22 della legge sull'agricoltura, il Consiglio federale è incaricato di ripartire il contingente doganale d'importazione del vino bianco e rosso in base alla prestazione fornita a favore della produzione svizzera.

Begründung

Il volume del contingente doganale del vino è stato fissato secondo il consumo registrato negli anni di riferimento 1986-1988, corrispondente a circa 310 milioni di litri. Dall'inizio degli anni novanta il volume d'importazione è stabile a 150 a 165 milioni di litri, ma nello stesso periodo il consumo è diminuito di circa 35 milioni di litri. Le cifre confermano che il calo del consumo è sopportato unicamente dalla produzione elvetica. Nel 2011 la combinazione del franco forte e di un buon raccolto hanno condotto a una situazione di mercato estremamente grave per tutta la viticoltura svizzera. Non si può chiedere continuamente alla produzione nazionale di adattarsi al consumo senza esigere lo stesso sforzo sul versante dell'importazione.

Vincolare il contingente doganale al ritiro dei prodotti del Paese è una misura necessaria per preservare i nostri vigneti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

I contingenti doganali per il vino rosso e bianco sono stati stabiliti in occasione del negoziato Uruguay con il GATT/OMC. Il raggruppamento dei contingenti di vino bianco e rosso a partire dal 2001 in un contingente unificato di 170 milioni di litri è stato approvato dall'Assemblea federale il 30 aprile 1997 (RU 1997 2236) visto il messaggio sul rapporto sulla politica economica esterna 96/1+2 del 15 gennaio 1997 (FF 1997 II 1 223). Il raggruppamento è stato notificato all'OMC. Da allora il contingente non è stato mai esaurito. Le importazioni annuali si sono collocate tra i 152 e i 167 milioni di litri. L'attribuzione delle quote di contingente avviene in funzione dell'ordine degli sdoganamenti, meglio conosciuto come "procedura secondo l'ordine d'entrata" (ordinanza sul vino; RS 916.140, art. 45).

Il Consiglio federale è consapevole delle attuali difficoltà di smercio. Precisa, tuttavia, che nell'ambito dell'accordo con l'OMC il contingente doganale deve essere attribuito completamente (nel caso della procedura secondo l'ordine d'entrata: messo completamente a disposizione). Una modifica del metodo di assegnazione non porta ad alcun calo dei quantitativi di importazione possibili all'aliquota di dazio del contingente e dunque non è adeguata ad adempiere la richiesta dell'autore della mozione.

Conformemente all'articolo 22 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) l'attribuzione dei contingenti doganali può avvenire applicando sei diverse procedure, tra cui in funzione della prestazione all'interno del Paese. In ogni caso, la concorrenza deve però essere garantita.

L'introduzione della prestazione all'interno del Paese, soprattutto le notifiche relative all'acquisto di vino svizzero da parte degli aventi diritto, i controlli di tali notifiche, l'attribuzione individuale dei contingenti doganali, il controllo del loro utilizzo nonché le misure contro eventuali abusi, comporterebbe costi eccessivi, inutili, tanto per le aziende quanto per lo Stato. Questi non sono giustificabili considerando che il contingente doganale non è mai stato esaurito. Inoltre, nel contesto del mancato esaurimento del contingente doganale, diventa opinabile la compatibilità della prestazione all'interno del Paese con i nostri impegni internazionali per quanto riguarda l'accesso al mercato. Se, con il cambio di sistema, le importazioni dovessero retrocedere, come auspicato dall'autore della mozione, la prestazione all'interno del Paese verrebbe intesa come impedimento rispetto a un uso commerciale pluriennale.

Con l'introduzione della prestazione all'interno del Paese per l'attribuzione di contingenti doganali per il vino verrebbe inoltre fortemente limitata la concorrenza e quindi infranto l'articolo 22 LAgr. Ne sarebbero particolarmente interessate le piccole imprese - fino a 20 ettolitri al massimo di giro d'affari all'anno - e che commerciano praticamente soltanto vini esteri in bottiglia. A queste si aggiungerebbero le piccole e medie imprese che si sono specializzate in vini esteri. Con l'introduzione della prestazione all'interno del Paese, su circa 2400 imprese che nel 2011 hanno importato vino, 1000 a 1200 non potrebbero più mantenere il diritto all'importazione. Il contingente doganale di 170 milioni di litri verrebbe così ridistribuito su circa la metà dei commercianti di vino attivi in Svizzera e comporterebbe la formazione di rendite non auspicate.

Lo smercio del vino svizzero non verrebbe praticamente promosso poiché il volume totale del contingente di importazione sarebbe da dividere proporzionalmente ai quantitativi attuali di acquisto di merce indigena tra gli aventi diritto all'importazione. Le aziende che non sono titolari di diritti di importazione dovrebbero acquistarli dagli aventi diritto oppure importare il vino all'aliquota di dazio fuori contingente. Il vino estero subirebbe certamente un rincaro, ma per la maggior parte resterebbe sempre più economico rispetto alla merce svizzera. Le importazioni, pertanto, non diminuirebbero.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.