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Responsabilità del Consiglio federale riguardo al cosiddetto scandalo della ricerca all'Università di Zurigo

12.4241 · Interpellanza · 2012-12-14

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Già nel dicembre 2010 il consigliere nazionale Daniel Vischer ha depositato l'intervento parlamentare 10.3924, che affrontava diversi quesiti riguardanti il cosiddetto scandalo della ricerca in corso da quattro anni alla Facoltà di medicina dell'Università di Zurigo. Poiché vi sono tuttora problemi irrisolti legati a questo scandalo, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Come valuta il fatto che, nonostante il fondo nazionale sapesse che l'Università di Zurigo si era appropriata illecitamente del denaro da lui concesso ad personam per i progetti del professor S., lo stesso fondo abbia trattato con la direzione dell'università, permettendo che quest'ultima gli rimborsasse "a titolo di compromesso" due terzi del denaro illecitamente sottratto e attenuando così il reato commesso dall'università?

2. In questo caso il fondo nazionale non ha forse violato il principio fondamentale dell'assegnazione ad personam?

3. Nella verifica condotta da esperti il fondo nazionale ha riscontrato comportamenti scientificamente scorretti da parte dell'Università e dell'ospedale universitario di Zurigo. Questo studio è stato svolto secondo il regolamento dell'Accademia svizzera delle scienze mediche. Come valuta il Consiglio federale il fatto che una commissione del Gran Consiglio zurighese non composta da esperti scientifici si permetta di contestare lo studio ritenendo di non aver rilevato nessuna violazione scientifica?

4. In quanto garante supremo della libertà scientifica, il Consiglio federale non dovrebbe prendere una posizione in favore del Fondo nazionale invece di abbandonarlo?

5. Come valuta il Consiglio federale il fatto che da quattro anni l'Università di Zurigo si rifiuti di consegnare al professor S. i risultati delle sue ricerche in merito ai progetti sostenuti dal Fondo nazionale impedendone la pubblicazione e continuando così a violare l'integrità scientifica e la libertà della scienza?

6. Qual è l'opinione del Consiglio federale rispetto alla creazione di una commissione nazionale indipendente a garanzia dell'integrità scientifica sul modello dell'Office of Research Integrity (ORI) statunitense, come proposto nel marzo 2011 dal presidente del fondo nazionale?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ha preso atto nel 2010 dei problemi emersi durante lo svolgimento di due progetti di ricerca finanziati dal Fondo nazionale svizzero (FNS, si vedano gli interventi 10.3924 e 10.4167). Sia in passato che oggi il Consiglio federale può però esprimersi soltanto su ciò che riguarda la sfera di competenza della Confederazione e del FNS.

Le basi legali del FNS includono una regolamentazione delle sanzioni basata sulla legge sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (RS 420.1, art. 11a). In applicazione del regolamento sui contributi del FNS approvato dal Consiglio federale, il Consiglio nazionale della ricerca ha emanato nel febbraio 2009 il regolamento del consiglio della ricerca sulla gestione delle violazioni scientifiche da parte di richiedenti e beneficiari dei sussidi.

Alla luce di queste premesse si forniscono le seguenti risposte:

1./2. Secondo le indicazioni del FNS non vi è stata alcuna "trattativa" fra lo stesso e l'Università di Zurigo. Al contrario, nel 2010 il FNS ha svolto una verifica indipendente sulla base del regolamento sopracitato e, alla luce dei risultati ottenuti, ha deciso di chiedere la restituzione dei fondi destinati al progetto e di riconoscere ai dottorandi il pagamento degli stipendi non versati per la mancanza del credito di progetto. Il FNS ha agito nel rispetto del proprio regolamento sui contributi e nell'interesse dei collaboratori involontariamente coinvolti pur non essendo parti in causa. Il FNS non ha quindi violato il principio dell'assegnazione ad personam dei fondi di progetto.

3. Il FNS ha condotto la verifica in conformità con il regolamento sopracitato e secondo la buona prassi scientifica. Né il FNS né il Consiglio federale possono esprimersi sulla valutazione dei fatti da parte di una commissione del Gran Consiglio zurighese.

4. Nel presente caso è stato dimostrato che i principi e le norme procedurali a disposizione del FNS sono efficaci e che il fondo stesso era in grado di garantire l'impiego legittimo dei fondi per la ricerca. Per questo motivo nel presente caso non è previsto un intervento da parte del Consiglio federale, che infatti non ha avuto luogo.

5. Né il FNS né il Consiglio federale sono autorizzati a intervenire direttamente in un conflitto fra l'Università di Zurigo e un singolo professore. Una volta conclusa la verifica il FNS ha presentato una raccomandazione all'Università di Zurigo in cui chiedeva di risolvere tempestivamente le questioni legate alla pubblicazione.

6. Negli ultimi anni le scuole universitarie hanno potenziato i loro strumenti per la lotta alle violazioni scientifiche. In base alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) di recente modifica, in questo settore è stata rafforzata anche la responsabilità individuale delle istituzioni. Per ragioni fattuali e di costo il Consiglio federale non ritiene perciò necessaria la creazione di una commissione nazionale indipendente a garanzia dell'integrità scientifica.

Risposta del Consiglio federale.

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