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12.502 · Iniziativa parlamentare · 2012-12-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

La legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) è modificata come segue:

Art. 370 Approvazione dell'opera

...

Cpv. 3

Ove i difetti si manifestassero soltanto più tardi, dovrà esserne dato avviso entro 60 giorni dalla loro scoperta; altrimenti l'opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi.

Begründung

Secondo la versione attuale dell'articolo 370 capoverso 3 CO l'avviso dei difetti che si manifestano soltanto più tardi rispetto alla consegna dell'opera (difetti occulti) deve essere dato "tosto che siano scoperti" (avvisi immediati). La giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. sentenza 4A_82/2008 del 29 aprile 2009, consid. 7.1) precisa che gli avvisi devono essere dati al più tardi entro 7 giorni dalla scoperta dei difetti. Se gli avvisi non vengono dati entro questo termine, i difetti sono irrevocabilmente considerati approvati, vale a dire che si perdono i corrispondenti diritti derivanti dai difetti dell'opera.

Nella pratica l'obbligo di dare avviso soltanto entro 7 giorni rappresenta una pretesa eccessiva soprattutto per i privati committenti di costruzioni e in parte anche per i committenti pubblici (rispetto della via di servizio). Molti proprietari di abitazioni non sono neanche a conoscenza di questo obbligo e il termine molto breve scade ancor prima che i proprietari riescano a ottenere consulenza giuridica, perdendo così tutti i diritti derivanti dai difetti dell'opera. Persino agli esperti in edilizia non è sempre chiaro per ogni situazione se questo obbligo legale si applica o meno oppure se nel contratto possono essere ammesse deroghe. A causa del mancato avviso entro il termine talvolta le imprese edilizie non possono nemmeno rifarsi contro le imprese subappaltatrici.

La situazione è inasprita per di più dal fatto che il Tribunale federale applica conseguentemente l'obbligo di avviso immediato ai cosiddetti contratti di opere intellettuali, in particolare ai contratti sulle opere di ingegneria (cfr. sentenza 4A_53/2012 del 31 luglio 2012, consid. 3.5 segg.). Data l'ampia nozione di "contratti di opere intellettuali" è prevedibile un'estensione di questa giurisprudenza anche a settori di prestazioni diversi dall'edilizia.

Per garantire i suoi diritti, il committente che è a conoscenza dell'obbligo dà avviso a tutti i potenziali pianificatori e imprese responsabili, per precauzione, subito dopo la constatazione di un (presunto) difetto e, per garantirne la prova, invia l'avviso preferibilmente per raccomandata. Tali attacchi "preventivi" sono tuttavia contrari agli usi negli affari, secondo cui non si accusa alla leggera di violazioni del contratto una parte contrattuale.

Nell'edilizia gli avvisi immediati sono ritenuti inappropriati. Le parti contrattuali professionali li escludono per contratto, segnatamente invocando la norma SIA 118, il cui articolo 172 sancisce che è possibile dare avviso di difetti in qualsiasi momento nei primi due anni dalla consegna dell'opera. La norma SIA 118 è tuttavia una condizione generale di contratto di un'associazione privata e come tale si applica soltanto se convenuta; spesso tuttavia né i proprietari né gli imprenditori edili pensano a questa condizione.

Gli avvisi immediati nei contratti di appalto sono inoltre una peculiarità del diritto svizzero. La maggior parte degli ordinamenti giuridici contempla norme equiparabili soltanto nella compravendita commerciale. In altri Paesi il diritto in materia di contratti di appalto non prevede un diritto di avviso di difetti, oppure prevede termini di avviso considerevolmente più lunghi, come ad esempio in Italia, dove il termine è fissato a 60 giorni (art. 1667 del Codice civile italiano).

Non è opportuno che nell'ambito del contratto di appalto i committenti perdano tutti i diritti derivanti dai difetti dell'opera soltanto perché non hanno denunciato un difetto entro 7 giorni dalla sua scoperta. Il termine deve essere commisurato in modo che si possa pretenderne ragionevolmente il rispetto da parte dei committenti pubblici e privati. Con la presente iniziativa si chiede di prolungare il termine legale di avviso in caso di difetti nel contratto di appalto, di modo che il rispetto di tale termine sia possibile dopo un'accurata verifica dell'opera, effettuata senza eccessiva fretta. La durata prevista dal diritto italiano (60 giorni) offre una soluzione che ha dato buone prove.