13.3405 · Interpellanza · 2013-06-06
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Nel traffico merci liberalizzato le direttive europee prevedono che un treno merci in entrata nel nostro Paese, ad esempio proveniente dal Belgio diretto a Gallarate, non venga più controllato nei dettagli dall'inizio del viaggio alla fine. Si tratta del cosiddetto regime su fiducia: il treno è controllato alla partenza, ogni singolo carro è registrato con i suoi dati che sono immessi in una documentazione elettronica che è poi spedita (elettronicamente) alle diverse nazioni nella quali i treni transitano. Sull'asse nord-sud un treno è controllato minuziosamente alla stazione di San Paolo a Bellinzona, poiché l'Italia esige dei controlli approfonditi per lasciare entrare un treno sul suo territorio. Questi controlli minuziosi non sono invece previsti all'entrata in Svizzera di un convoglio, nemmeno nel caso in cui questi treni trasportino merci pericolose.
Chiedo quindi al Consiglio federale:
1. Che controlli sono attualmente previsti per garantire la sicurezza per i treni con merci pericolose in entrata nel nostro paese?
2. Corrisponde al vero che l'Italia sta valutando di rinunciare ai controlli a Bellinzona-San Paolo dei treni diretti a sud per adattarsi alle norme europee che prevedono appunto il cosiddetto regime su fiducia?
3. Che conseguenze avrà questa rinuncia in termini di controlli e di posti di lavoro?
4. Si prevede di intensificare i controlli alle frontiere dei treni merci?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Prima della partenza ogni treno merci deve essere sottoposto a un controllo tecnico e d'esercizio. Per accelerare il passaggio del confine esiste un accordo internazionale per la consegna del convoglio in regime di fiducia. Secondo questo accordo il treno deve essere controllato nella stazione di partenza in modo tale da soddisfare tutte le disposizioni lungo l'intero suo tragitto. Non sono quindi più necessarie verifiche approfondite lungo il percorso o alle frontiere. Le imprese di trasporto sono però tenute a controllare questi treni con prove a campione. A questo proposito nell'accordo sono definiti valori limite: se questi vengono superati, i controlli devono essere intensificati. L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) vigila sul rispetto delle disposizioni da parte delle imprese di trasporto svizzere verificando i processi delle imprese mediante audit ed effettuando in proprio controlli d'esercizio sui treni merci. Se i processi o i treni controllati presentano lacune, l'UFT adotta le misure necessarie. All'occorrenza interviene presso le autorità estere di sorveglianza, con le quali scambia inoltre i risultati dei controlli.
2. Il gestore di infrastrutture italiano RFI aveva emanato una disposizione secondo la quale ogni treno merci doveva essere sottoposto a un controllo completo dopo un determinato numero di chilometri percorsi. Questa prescrizione è stata annullata dalle autorità italiane di sorveglianza a causa della mancanza di una base legale. Come per gli altri Paesi europei, anche per l'Italia vale il principio delle consegne in regime di fiducia. Per il controllo dei treni diretti a sud, a Bellinzona non esiste pertanto né una disposizione svizzera né una italiana.
3. La predisposizione o la soppressione di ulteriori controlli da parte delle imprese di trasporto, come ad esempio il controllo dei treni diretti a sud a Bellinzona, e le disposizioni per il personale sono di competenza delle imprese.
4. La reintroduzione alla frontiera di controlli tecnici e d'esercizio a tappeto da parte delle imprese di trasporto metterebbe in dubbio l'efficienza del traffico merci internazionale. Il disbrigo semplificato delle formalità doganali (consegna dei convogli in regime di fiducia) non deve però compromettere la sicurezza.
Oltre ai controlli tecnici e d'esercizio dei convogli e i controlli a campione, FFS Infrastruttura e BLS Netz AG fanno uso di dispositivi che controllano automaticamente e, se necessario, arrestano la corsa dei treni prima che questi entrino in determinate zone di pericolo (ad es. gallerie). Questi controlli riguardano tra l'altro il rispetto della sagoma di spazio libero, la presenza di freni bloccati, eventuali spostamenti del carico e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
Risposta del Consiglio federale.