13.3482 · Postulato · 2013-06-19
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto sulla situazione giuridica e sulla prassi attuale in materia di incasso dei debiti fiscali da parte dei comuni e dei cantoni. Occorre in particolare illustrare:
1. quali sono le basi giuridiche relative alla protezione dei dati a livello federale e cantonale che disciplinano la pubblicazione dei debiti fiscali;
2. quali sono le differenze tra i cantoni per quanto riguarda la pubblicazione dei debiti fiscali;
3. quali sarebbero le modifiche necessarie nel diritto federale per legalizzare una gogna fiscale;
4. come bisognerebbe impostare questa gogna fiscale affinché i diritti della personalità del defraudatore non siano violati (ad es. tramite definizione dei criteri di pubblicazione, svolgimento vincolante della procedura, ecc.).
Begründung
Per cantoni e comuni l'esazione delle imposte rappresenta viepiù una grossa sfida. Il calo della morale di pagamento e il forte potenziamento della protezione dei dati fanno in modo che gli importi impagati a titolo di imposte e tributi crescano continuamente. A seguito di questa situazione insoddisfacente, alcuni comuni hanno adottato provvedimenti che hanno oltrepassato i limiti della legalità. Ad esempio, le autorità comunali di Egerkingen si sono rese punibili con una gogna fiscale. Infatti la denuncia pubblica di concittadini che non versano le imposte dovute è discutibile nell'ottica della loro protezione della personalità. È però anche preoccupante che persone si nascondano dietro questa protezione della personalità e non paghino quanto devono alla collettività.
È quindi opportuno trovare soluzioni per risolvere i conflitti tra protezione della personalità e defraudazione fiscale. L'interpretazione delle basi giuridiche e delle possibilità nonché della prassi dovrebbe fare la necessaria chiarezza.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
L'autore del postulato incarica il Consiglio federale di redigere un rapporto sulla pubblicazione dei debiti fiscali presso i cantoni e i comuni che valuti in particolare la possibilità di introdurre una gogna fiscale per i debitori in mora.
In base alla vigente legislazione fiscale a livello federale e cantonale chiunque sia incaricato dell'esecuzione delle leggi fiscali è tenuto a serbare il segreto sui fatti accertati e sulla situazione economica del contribuente (cfr. art. 110 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta, LIFD; RS 642.11). Questo obbligo risponde al nome di mantenimento del segreto fiscale. L'introduzione di una "gogna fiscale" contraddirebbe questo principio.
La Confederazione, i cantoni e i comuni devono attenersi alle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, RS 281.1) per l'incasso delle imposte di loro competenza. Il legislatore ha sempre evitato di dotare il fisco, nella riscossione dei crediti di diritto pubblico, di strumenti speciali di cui i creditori privati non dispongono. È vero che i cantoni e i comuni incontrano grandi difficoltà per riscuotere i debiti fiscali di un certo numero di contribuenti. I creditori privati possono tuttavia incontrare difficoltà del tutto analoghe nell'esigere i propri crediti. Introdurre una gogna fiscale, come auspicato dall'autore del postulato, che andrebbe a solo vantaggio del fisco risulterebbe quindi problematico in un'ottica di parità di trattamento dei creditori.
L'autore del postulato evidenzia egli stesso la problematica della protezione dei dati e della personalità in caso di introduzione di una gogna fiscale. Un simile strumento non consentirebbe più di salvaguardare i diritti delle persone interessate. Il suo obiettivo è infatti quello di spingere i debitori a saldare i propri debiti indicandone pubblicamente i nomi. La violazione dei diritti della persona sarebbe quindi voluta o, in ogni caso, almeno presa in considerazione.
In conclusione, l'introduzione di una gogna fiscale è pertanto incompatibile con l'ordinamento giuridico vigente, ragione per cui bisogna rinunciare all'allestimento del rapporto richiesto dall'autore del postulato.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.