13.3489 · Interpellanza · 2013-06-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
I casinò svizzeri sono obbligati per legge ad assumersi le spese di vigilanza della Commissione federale delle case da gioco (CFCG). Nel periodo 2007-2012 tali spese sono aumentate del 30 per cento, mentre il fatturato (prodotto lordo dei giochi) dei casinò è diminuito del 25 per cento. Le spese di vigilanza per il 2012 ammontano a 4,2 milioni di franchi (più 15 per cento rispetto all'anno precedente).
(Occorre distinguere le spese di vigilanza dalle tasse versate dai casinò all'AVS e ai cantoni pari in media a 400 milioni di franchi all'anno).
La strategia di vigilanza della legge sulle case da gioco prevede che i casinò sono responsabili dei sistemi di controllo e sorveglianza. La CFCG deve principalmente controllarne la qualità e l'efficacia (messaggio concernente la LCG; FF 1997 III 129). In deroga alla strategia di vigilanza, la CFCG interviene tuttavia sempre più spesso in attività operative dei casinò, tra le altre cose nell'ambito dell'impiego del personale e in quello dell'esercizio dei giochi.
Oltre al rapporto di revisione ordinario, le società di revisione dei casinò devono stilare un rapporto esplicativo all'attenzione della CFCG. A tal fine quest'ultima conferisce alle società di revisione ampi mandati d'esame. Spesso le medesime questioni sono dunque verificate due volte, dalla CFCG e dalle società di revisione, a spese dei casinò.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. Come si giustifica l'aumento del 30 per cento delle spese di vigilanza dal 2007?
2. Che cosa intraprende il Consiglio federale affinché le spese di vigilanza non continuino ad aumentare in futuro?
3. Perché la CFCG non si attiene alla strategia di vigilanza prevista dalla legge sulle case da gioco e interviene nelle attività operative dei casinò?
4. Che cosa intraprende il Consiglio federale per eliminare i doppioni in materia di vigilanza?
5. Che cosa intraprende il Consiglio federale per fermare il sovradimensionamento burocratico della CFCG?
Stellungnahme des Bundesrates
La Commissione federale delle case da gioco (CFCG) è l'autorità di vigilanza sulle 21 case da gioco in Svizzera. I costi di vigilanza sono coperti dalle tasse di vigilanza delle case da gioco concessionarie e dagli emolumenti (art. 107 dell'ordinanza sulle case da gioco; OCG; RS 935.521).
1. Dall'apertura di due nuovi casinò a Zurigo e a Neuchâtel la CFCG esercita la vigilanza su 21 case da gioco in Svizzera. Di conseguenza, il Consiglio federale ha autorizzato la creazione di due nuovi posti. Soprattutto per questo motivo l'effettivo del personale della CFCG è stato aumentato da 30,7 posti nel 2007 a 33,3 nel 2012. L'incremento dei costi di vigilanza menzionato dall'autore dell'interpellanza è tuttavia dovuto anche ad altri motivi.
In seguito all'introduzione, nel 2007, del nuovo modello contabile della Confederazione (NMC) e su raccomandazione del Controllo federale delle finanze, la CFCG ha potuto affinare il proprio sistema di calcolo dei costi di vigilanza. Questi sono risultati leggermente superiori a quelli calcolati con il precedente modello, meno preciso. Inoltre, è stato possibile determinare e fatturare anche la soprattassa, prevista all'articolo 106 OCG e non rilevata prima del 2010, che copre le spese effettuate da altri servizi della Confederazione in favore della CFCG.
Le decisioni in materia di tasse di vigilanza emanate dal DFGP sono precedentemente sottoposte per parere agli interessati nell'ambito del diritto di essere sentiti. Nella procedura 2013 nessuna casa da gioco ha formulato osservazioni. Le decisioni possono peraltro essere impugnate.
2. I costi di vigilanza rispecchiano le attività che la CFCG è tenuta a intraprendere per attuare gli obiettivi prescritti dalla legge sulle case da gioco (LCG; RS 935.52). Molte attività dell'autorità dipendono da quelle delle case da gioco e da eventuali casi problematici. Sono per contro indipendenti dal prodotto lordo dei giochi conseguito dai casinò. Il Consiglio federale è informato annualmente in merito alle spese della CFCG.
3. Finché le case da gioco lavorano conformemente alle disposizioni legali, la CFCG in linea di massima non interviene nelle loro attività operative. Soltanto in singoli casi l'autorità deve intervenire (obbligo secondo l'art. 50 LCG), in particolare quando emergono lacune nel sistema di controllo interno, il che potrebbe mettere in pericolo gli obiettivi della legge. Negli ultimi anni si sono per esempio verificati vari casi di frode ai tavoli da gioco implicanti direttamente il personale della casa da gioco in questione. Sono state anche osservate lacune nell'attuazione delle misure di protezione sociale. In alcuni di questi casi la CFCG ha persino dovuto infliggere sanzioni nei confronti dei casinò interessati.
4. I revisori non controllano i settori verificati dalla CFCG, quali l'osservanza delle misure di protezione sociale, il rispetto delle disposizioni sui dati personali (buona reputazione), sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, sullo svolgimento ordinato dei giochi e sul piano di sicurezza. I settori controllati specificatamente dai revisori sono proposti da questi ultimi dopo un'analisi del rischio e spesso previa consultazione della rispettiva casa gioco. Non si tratta pertanto di doppioni.
5. Come già illustrato, la CFCG attua il proprio mandato legale. Non avviene alcun "sovradimensionamento burocratico".
Risposta del Consiglio federale.