13.3725 · Mozione · 2013-09-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare rapidamente una modifica di legge tesa a inasprire il diritto penale minorile e incentrata sui punti seguenti:
1. in caso di crimini gravi vanno generalmente inflitte pene senza la condizionale;
2. se è disposta una misura (collocamento in un istituto) e il giovane reo non collabora, deve essere possibile eseguire la pena detentiva anche in un penitenziario;
3. la privazione massima della libertà, attualmente pari a quattro anni, va aumentata considerevolmente;
4. in caso di reati particolarmente gravi i giovani devono poter essere giudicati secondo il diritto penale degli adulti.
Begründung
Recentemente si è registrato un aumento dei reati gravi commessi da giovani che manifestano una spaventosa energia criminale. Per di più, reati come quelli commessi da Carlos sono in parte puniti con modalità che assomigliano più a un trattamento di lusso che a una pena. Nel diritto penale minorile occorrono urgentemente soluzioni per giovani che hanno "esaurito" tutti i sistemi. In questi casi il diritto penale minorile deve intervenire in maniera credibile, anche in vista di un effetto preventivo. Il nostro diritto penale minorile non soddisfa tali requisiti. Sebbene sia in vigore appena dal 2007, deve essere riveduto. Distingue in maniera rigorosa tra rei con più o meno di 18 anni senza tenere conto della gravità del reato commesso e dell'energia criminale profusa. La privazione massima della libertà ammonta a quattro anni, a fronte dei dieci previsti in Germania. Inoltre sono in parte inflitte pene ridicole anche in caso di crimini violenti.
Secondo la legge, i giovani nei confronti dei quali è disposta la "misura" del collocamento in un istituto d'esecuzione possono esservi detenuti fino al 22° anno d'età, ma nella maggior parte dei casi sono rilasciati molto prima. Chi non rientra nella "strategia terapeutica" dell'istituto e sabota tutte le regole pone le autorità dinanzi a problemi insormontabili. In tali casi l'esecuzione della pena deve essere possibile anche in un penitenziario. Bisogna generalmente dare un taglio alla brutta abitudine di irrogare pene con la condizionale in caso di crimini gravi.
In complesso s'impone un inasprimento del diritto penale minorile, attualmente improntato a un assetto fortemente terapeutico. Finora i responsabili non hanno badato all'efficacia delle terapie. È lecito chiedersi per quanto tempo una società possa permettersi, anche finanziariamente, questo lusso, tanto più che alcune delle misure ordinate, per esempio lo sport da combattimento, sono più nocive che benefiche.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'inasprimento del diritto penale minorile è già stato discusso in svariati interventi parlamentari, tra cui anche nella mozione praticamente identica 10.3131, "Inasprimento del diritto penale minorile", presentata dall'autore della presente mozione. Da allora il Consiglio federale non ha cambiato opinione.
Il diritto penale minorile non è incentrato sulla ritorsione, bensì sulla prevenzione speciale. Le pene senza la condizionale sono pertanto irrogate soltanto se necessarie per trattenere il minore dal commettere nuovi crimini o delitti (art. 35 del diritto penale minorile, DPMin; RS 311.1). Non sono tanto determinanti la gravità del reato o la colpa, bensì aspetti educativi e terapeutici. Pur condividendo la preoccupazione per l'energia criminale di certi giovani rei, il Consiglio federale ritiene che l'obbligo generale di infliggere pene senza la condizionale in caso di crimini gravi sarebbe contrario ai principi del diritto penale minorile.
Se il collocamento ai sensi del DPMin deve essere interrotto perché lo scopo non è stato o non ha potuto essere raggiunto, è possibile ordinare già oggi una privazione della libertà (art. 32 DPMin). Le disposizioni nazionali e internazionali esigono tuttavia una rigida separazione tra minori e adulti nell'esecuzione delle pene. La legislazione non consente pertanto di eseguire in un carcere per adulti una privazione della libertà ordinata in virtù del diritto penale minorile, e ciò non sarebbe opportuno neanche dal punto di vista educativo. Il DPMin impone tuttavia ai cantoni di dotarsi entro il 2017 degli istituti necessari per l'esecuzione della privazione della libertà (art. 48 DPMin). Alcuni istituti sono già in servizio o lo saranno prossimamente. Il Consiglio federale ha peraltro proposto, nell'ambito della revisione del diritto sanzionatorio, di aumentare da 22 a 25 anni l'età massima per la soppressione delle misure.
In linea di massima, il Consiglio federale comprende la richiesta dell'autore della mozione di inasprire le pene. La privazione massima della libertà attualmente prevista, pari a quattro anni, rappresenta tuttavia già un inasprimento considerevole rispetto al precedente diritto penale minorile, che prevedeva soltanto pene detentive fino a un anno. Il confronto con il diritto penale minorile dei Paesi limitrofi è interessante soltanto se si considerano anche la prassi effettiva e le esperienze acquisite. Infatti, anche in Germania si è giunti alla conclusione, sulla scorta di raffronti tra diverse prassi sanzionatorie, che le pene più severe non sono più efficaci nel prevenire le recidive. Tale constatazione ha indotto la giustizia tedesca a orientarsi piuttosto ai principi del sistema svizzero, che permette provvedimenti meno incisivi (cfr. la citata mozione Fehr Hans 10.3131). Alla luce di questa situazione, attualmente il Consiglio federale non ritiene necessario aumentare la privazione massima della libertà di quattro anni.
Il Consiglio federale ha già espresso a più riprese il suo scetticismo nei confronti dell'applicazione delle sanzioni del diritto penale degli adulti agli autori minorenni (in maniera dettagliata p. es. nella mozione Schlüer 09.3314, "Diritto penale minorile. Abbassare l'età minima"). Oggigiorno è riconosciuto che soprattutto le pene detentive sono controproducenti e non sono atte ad impedire ai giovani autori di commettere nuovi reati. Per contro, le misure educative e terapeutiche risultano spesso di gran lunga più efficaci in vista del reinserimento sociale dei giovani e per impedire la recidività. Per questo motivo, il diritto penale minorile è concepito come diritto di misure. Il Consiglio federale non considera pertanto opportuno sottoporre i minorenni al regime del diritto penale degli adulti.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.