Lexipedia

Accrediti per compiti educativi in caso di divorzio o di costituzione dell'autorità parentale congiunta da parte di genitori non coniugati

13.3782 · Mozione · 2013-09-24

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di integrare il Codice di procedura civile e l'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OAVS) in modo che il computo di accrediti per compiti educativi in caso di divorzio o di costituzione dell'autorità parentale congiunta da parte di genitori non coniugati debba essere obbligatoriamente disciplinato in una convenzione di divorzio, in una sentenza o dall'autorità di protezione dei minori in base alla situazione effettiva di custodia.

Begründung

Con la revisione del Codice civile svizzero, adottata dal Parlamento il 21 giugno 2013, l'autorità parentale congiunta diventa la regola indipendentemente dallo stato civile. Nonostante l'autorità parentale congiunta, anche in futuro in molti casi soltanto un genitore ridurrà la propria attività lucrativa per accudire i figli a scapito delle sue future prestazioni AVS. Spesso risulta quindi inadeguata la normativa attuale (art. 52f cpv. 2bis OAVS), secondo cui gli accrediti per compiti educativi sono attribuiti per metà a ciascun coniuge in caso di autorità parentale congiunta oppure sono attribuiti integralmente alla madre in caso di genitori non coniugati. Il computo dei crediti per compiti educativi in base alla custodia effettivamente praticata è spesso "dimenticato", ossia non disciplinato, in caso di divorzio o di autorità parentale congiunta. Sussiste un interesse pubblico affinché entrambi i genitori siano o restino ben assicurati dopo un divorzio o nello svolgimento di compiti di accudimento. Per conseguire tale risultato, la ripartizione degli accrediti per compiti di accudimento deve essere obbligatoriamente disciplinata dal giudice in caso di divorzio e dall'autorità di protezione dei minori in caso di genitori non coniugati che costituiscono l'autorità parentale congiunta. Il Codice di procedura civile, l'OAVS ed eventuali altre disposizioni legali pertinenti devono essere adeguati di conseguenza.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo il diritto vigente gli accrediti per compiti educativi sono attribuiti per metà a ciascun coniuge in caso di autorità parentale congiunta; è tuttavia prevista la possibilità di designare per scritto il genitore al quale devono essere attribuiti tutti gli accrediti per compiti educativi (art. 52f cpv. 2bis OAVS; RS 831.101).

Con l'entrata in vigore della revisione dell'autorità parentale (modifica del 21 giugno 2013 del Codice civile svizzero, Autorità parentale, FF 2013 4039), l'autorità parentale congiunta diventa la norma, indipendentemente dalle modalità della custodia. Tuttavia, come giustamente addotto dall'autore della mozione, anche in futuro spesso soltanto un genitore ridurrà la propria attività lucrativa. In un caso simile la ripartizione a metà degli accrediti per compiti educativi prevista nell'ordinanza non è adeguata. Il Consiglio federale è consapevole di tale problema, ragione per cui le corrispondenti disposizioni dell'ordinanza sono attualmente in fase di revisione.

Come novità, i giudici e le autorità di protezione dei minori definiranno l'autorità parentale e le modalità di accudimento decidendo nel contempo anche in merito all'attribuzione degli accrediti per compiti educativi. Per sensibilizzare le autorità interessate in merito alla problematica, è previsto di svolgere, con l'emanazione delle nuove disposizioni, una campagna informativa presso le autorità interessate e gli avvocati. Una campagna di questo tipo è stata condotta con successo ad esempio in occasione dell'introduzione dello splitting dell'AVS in caso di divorzio. Siccome tale autorità saranno spesso e costantemente confrontate con decisioni nelle quali si dovranno disciplinare anche gli accrediti per compiti educativi, si prevede che tale verifica diventi routine. A parere del Consiglio federale non è pertanto necessario introdurre nella legge l'obbligo richiesto nella mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Accrediti per compiti educativi in caso di divorzio o di costituzione dell'autorità parentale congiunta da parte di genitori non coniugati | Lexipedia | Lexipedia