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Quale applicazione trova l'allegato II dell'Accordo di Schengen nei confronti dei cittadini israeliani domiciliati negli insediamenti israeliani illegali che si trovano sul territorio palestinese?

14.3408 · Interpellanza · 2014-06-04

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Gli accordi internazionali conclusi con Israele si applicano soltanto al territorio di Israele riconosciuto a livello internazionale. Questo vale soprattutto per l'Accordo di libero scambio tra la Svizzera e Israele. Le merci importate in Svizzera dagli insediamenti costituiti su suolo palestinese in violazione delle Convenzioni di Ginevra non beneficiano di dazi preferenziali. Questo principio deve valere anche per l'applicazione nei confronti di Israele dell'allegato II dell'Accordo di Schengen. L'esonero dall'obbligo del visto per i cittadini israeliani può applicarsi quindi soltanto a chi è domiciliato sul territorio sovrano di Israele riconosciuto a livello internazionale e non a chi vive negli insediamenti costituiti su suolo palestinese in violazione delle Convenzioni di Ginevra.

1. È vero che la Svizzera non riconosce come territorio dello Stato d'Israele gli insediamenti israeliani in Palestina?

2. È vero che la Svizzera considera che gli insediamenti israeliani sul territorio palestinese, inclusa Gerusalemme Est, violino il diritto internazionale?

3. È vero che, in considerazione di questa situazione giuridica, la Svizzera fa una differenza tra i prodotti provenienti dal territorio sovrano di Israele riconosciuto a livello internazionale e i prodotti che provengono invece dagli insediamenti israeliani in Palestina e che, di conseguenza, non beneficiano dei dazi preferenziali previsti nell'Accordo di libero scambio concluso tra i due Paesi?

4. La Svizzera fa la stessa differenza anche quando applica a Israele l'allegato II dell'Accordo di Schengen?

5. In caso affermativo, come si concretizza questa applicazione dell'allegato?

6. In caso negativo, perché?

7. In caso negativo, la Svizzera si accontenterà di riconoscere indirettamente questi insediamenti come facenti di fatto parte del territorio israeliano oppure farà qualcosa per cambiare la situazione? In quest'ultimo caso, cosa intende fare?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. In base alla risoluzione 242 (1967) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, la Svizzera riconosce come territorio dello Stato d'Israele quello compreso entro le frontiere esistenti prima della guerra dei sei giorni del 5 a 10 giugno 1967 (confini del 1967, la linea verde). Tutti i territori controllati da Israele al di fuori dei confini del 1967 sono considerati, conformemente al diritto internazionale umanitario vigente, territori occupati. Gli insediamenti israeliani in questi territori sono illegali (risoluzione 446 - 1979 - del Consiglio di sicurezza).

In quanto Stato membro dell'AELS, la Svizzera è Parte contraente dell'Accordo di libero scambio del 17 settembre 1992 tra gli Stati dell'AELS e Israele (RS 0.632.314.491). La Svizzera ha inoltre concluso con Israele un accordo bilaterale agricolo (accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione svizzera e Israele relativo al commercio di prodotti agricoli del 17 settembre 1992, RS 0.632.314.491.1). L'accordo di libero scambio si applica "sul territorio delle Parti", ma non definisce tuttavia le frontiere dello Stato di Israele. L'accordo agricolo non prevede alcuna disposizione relativa al campo di applicazione territoriale. Dal punto di vista del diritto internazionale, un accordo è applicabile in linea di principio all'intero territorio sovrano delle Parti contraenti. Secondo la prassi internazionale, Israele esercita la sua sovranità esclusivamente sul territorio delimitato dalle frontiere del 1967. Gli accordi precitati tra la Svizzera e Israele si applicano dunque solo al territorio delimitato dai confini del 1967 e non ai territori arabi occupati (Cisgiordania, Gerusalemme Est, Striscia di Gaza, Alture del Golan) né agli insediamenti israeliani su tali territori. Di conseguenza il trattamento preferenziale conformemente agli accordi di libero scambio tra gli Stati AELS e Israele si applica solo ai prodotti provenienti dal territorio internazionalmente riconosciuto come Stato d'Israele.

4.-6. La presente interpellanza sembra fare riferimento all'allegato II del regolamento CE n. 539/2001 del 15 marzo 2001, che la Svizzera ha adottato e applica nel quadro della sua adesione a Schengen.

Il regolamento (CE) n. 539/2001 adotta l'elenco dei Paesi terzi (allegato I) i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne dell'area Schengen e l'elenco dei Paesi terzi (allegato II) i cui cittadini sono esentati da tale obbligo per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a tre mesi su un periodo di 180 giorni (art. 1 cpv. 1 e 2). Israele figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001. Pertanto i suoi cittadini possono entrare nello Spazio Schengen senza bisogno di visto per soggiorni di breve durata. Va sottolineato che queste disposizioni sono applicabili alla cittadinanza indipendentemente dal luogo di residenza o dal Paese di provenienza. In tal senso ai cittadini israeliani che vivono nel territorio sovrano dello Stato di Israele, in un insediamento o in un altro Stato si applicano le medesime disposizioni relative al visto. Il regolamento (CE) n. 539/2001 non prevede alcuna disposizione che consenta di fare una differenza tra i cittadini di uno Stato terzo in funzione del luogo di residenza. Le norme applicabili al commercio e quelle vigenti per il rilascio del visto non si basano dunque sulla stessa logica: per il commercio è determinante il luogo di produzione o provenienza, per il visto è determinante la cittadinanza indipendentemente dalla residenza o dall'itinerario di viaggio.

7. Il fatto che i cittadini israeliani, indipendentemente dal loro luogo di residenza, siano esentati dall'obbligo del visto secondo il regolamento (CE) n. 539/2001, e che l'esenzione sia quindi applicabile anche agli israeliani che vivono negli insediamenti, non significa assolutamente che la Svizzera riconosca indirettamente questi insediamenti come facenti di fatto parte del territorio israeliano, come suggerisce l'autore dell'interpellanza.

Risposta del Consiglio federale.

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