14.3634 · Interpellanza · 2014-06-20
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
I media sottolineano l'importanza e l'attualità del tema "forza idrica".
Con l'aumento del canone per i diritti d'acqua, a partire dal 2015 i gestori delle centrali nucleari verseranno ulteriori mezzi finanziari ai cantoni, a scapito dei proprietari, tra cui anche i cantoni e i comuni. Si tratta perciò soprattutto di un argomento di politica finanziaria, visto che parallelamente alla perequazione finanziaria si introduce un sistema di ridistribuzione a un ulteriore livello.
È importante fare chiarezza sulle possibili ripercussioni negative. Prego pertanto il Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Il previsto aumento del canone per i diritti d'acqua quali perdite comporta per i cantoni a medio e a lungo termine, se i prezzi dell'energia elettrica rimangono bassi anche nei prossimi cinque a dieci anni?
2. A quanto ammonta la ridistribuzione dei mezzi finanziari dalle centrali nucleari ai cantoni nel complesso e per cantone?
3. Quali ripercussioni vi sono sulla perequazione finanziaria e sulla Svizzera nordoccidentale? Quali cantoni sono i "beneficiari netti" e quali i "contribuenti netti"?
Stellungnahme des Bundesrates
Il canone per i diritti d'acqua è la controprestazione per l'utilizzazione delle acque. Secondo l'articolo 76 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101), i cantoni hanno il diritto di disporre delle risorse idriche. Questi ultimi cedono a loro volta parzialmente tale diritto ai comuni. In virtù dell'articolo 49 della legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (RS 721.80), agli impianti idroelettrici con una potenza meccanica lorda superiore a 2000 chilowatt attualmente non può essere conteggiato un canone annuo superiore a 100 franchi per chilowatt lordo. A partire dal 1° gennaio 2015 il tetto massimo del canone per i diritti d'acqua sarà innalzato a 110 franchi. I canoni per i diritti d'acqua sono pertanto calcolati in base all'impianto e alla potenza lorda media in chilowatt, ovvero prendendo in considerazione le portate d'acqua e i salti utilizzabili. I canoni non sono conteggiati sulla base della quantità di elettricità effettivamente prodotta, motivo per cui costituiscono dei costi "fissi" per gli esercenti degli impianti. Questi ultimi devono perciò corrispondere il canone anche se decidono di non produrre elettricità a causa delle tariffe basse sul mercato.
1. Gli introiti derivanti dal canone per i diritti d'acqua ammontano ogni anno a 500 milioni di franchi circa; dopo l'aumento del canone a tale cifra si aggiungeranno ulteriori 50 milioni di franchi.
Per quanto concerne la parte liberalizzata del mercato dell'elettricità (consumo annuo > 100 MWh), i prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica non sono fissati in Svizzera, bensì determinati dal mercato europeo. Dal 2008 la quotazione delle bande annuali di energia elettrica sul mercato europeo è diminuita oltre la metà, attestandosi attualmente a 30 Euro/MWh. Se nei prossimi dieci o quindici anni i prezzi sulle borse elettriche manterranno l'attuale livello basso, dal punto di vista economico il settore dell'energia idroelettrica continuerà ad essere fortemente sotto pressione. A maggior ragione visto che i produttori di elettricità saranno chiamati a pagare un canone più elevato. Per i cantoni alpini l'aumento del canone per i diritti d'acqua si traduce in introiti supplementari. I cantoni alpini e quelli dell'Altipiano, invece, registreranno minori introiti fiscali, poiché le aziende elettriche, a causa della sfavorevole situazione di mercato, realizzeranno probabilmente meno utili, situazione che potrebbe anche ripercuotersi sui dividendi. Va tuttavia osservato che negli ultimi anni le aziende elettriche hanno distribuito i dividendi ai proprietari anche negli anni in cui hanno registrato delle perdite.
In merito alla parte non ancora liberalizzata del mercato (consumo annuo < 100 MWh), il contesto si presenta diverso per le aziende elettriche: le tariffe applicate alle economie domestiche e alle piccole imprese sono calcolate in base ai costi di produzione, in virtù dell'articolo 4 dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.71). Le aziende elettriche con accesso diretto ai clienti finali non accusano perdite in questo settore. Esse possono infatti vendere l'elettricità a prezzi che consentono di coprire i costi di produzione. Circa la metà della domanda di elettricità interessa clienti che non possono scegliere il proprio fornitore.
2. I cantoni dell'Altipiano beneficiano degli introiti fiscali provenienti dall'energia idroelettrica sia in qualità di cantoni d'ubicazione delle aziende elettriche, sia come (co)proprietari delle aziende elettriche e, di conseguenza, degli impianti idroelettrici. Le aziende elettriche versano somme importanti allo Stato sotto forma di imposte dirette (imposta sull'utile e imposta sul capitale). Nel periodo 2008-2010 gli introiti fiscali in questo settore hanno raggiunto 500 a 600 milioni di franchi. Nel 2012 le aziende elettriche hanno versato 360 milioni di franchi di imposte dirette (Statistica dell'elettricità dell'UFE). A tale somma si sono aggiunti ogni anno i dividendi distribuiti ai proprietari.
I canoni per i diritti d'acqua sono parte integrante dei costi di produzione dell'energia elettrica. Un produttore di energia idroelettrica con molti clienti finali nella propria zona di copertura subisce meno perdite di esercizio in seguito all'aumento del canone rispetto ad un'azienda senza clienti finali, costretta a vendere l'elettricità sul mercato e senza la possibilità di riversare l'aumento del canone sui propri clienti. In questo caso è possibile che i cantoni interessati subiscano delle perdite a livello fiscale perché le aziende realizzano meno utili. Considerando l'interazione complessa tra gli elementi summenzionati, è difficile prevedere le variazioni degli introiti dei cantoni in seguito all'aumento del canone per i diritti d'acqua.
3. Visto che gli introiti derivanti dai canoni per i diritti d'acqua non sono imputabili direttamente agli introiti fiscali, essi non sono contemplati dalla perequazione finanziaria. Secondo il rapporto sulla valutazione dell'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e cantoni 2008-2011, la relativa presa in considerazione non inciderebbe praticamente sull'ammontare totale delle entrate o delle uscite, visto il volume esiguo. Non è perciò quantificabile l'impatto indiretto dovuto alla riduzione degli introiti fiscali dell'aumento del canone per i diritti d'acqua sulla perequazione finanziaria.
Risposta del Consiglio federale.