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14.3911 · Mozione · 2014-09-25

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la legge sul CO2 in vista dell'attuazione del secondo periodo d'impegno del Protocollo di Kyoto, in modo tale che le riduzioni delle emissioni siano realizzabili per metà in Svizzera e per metà all'estero. Inoltre, il Consiglio federale dovrà inserire nella legge sul CO2 una disposizione transitoria che consenta di equiparare i certificati di emissione esteri ai diritti di emissione, finché il sistema di scambio delle quote svizzero non sarà collegato a quello europeo.

Begründung

Con il secondo periodo d'impegno del Protocollo di Kyoto, il Consiglio federale si è impegnato a ridurre del 20 per cento le emissioni di gas serra entro il 2020. Come previsto nel messaggio concernente la ratifica, il Consiglio federale intende raggiugere l'obiettivo in buona parte con certificati esteri. La legge sul CO2 in vigore non basta a tal fine poiché, secondo l'articolo 3 capoverso 1, si può tenere conto soltanto delle riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera e, secondo l'articolo 3 capoverso 2 della stessa legge, il Consiglio federale ha rinunciato a provvedimenti realizzati all'estero. Inoltre, il collegamento del sistema di scambio delle quote di emissione svizzero a quello europeo accumulerà un ulteriore ritardo. I maggiori consumatori di energia del settore industriale risultano svantaggiati poiché al momento per i diritti di emissione necessari pagano una cifra 6-7 volte maggiore rispetto ai concorrenti dell'UE. Occorre dunque adottare rapidamente una disposizione transitoria.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel relativo messaggio del 16 aprile 2014, il Consiglio federale ha proposto al Parlamento di approvare la modifica del Protocollo di Kyoto, la quale stabilisce per i Paesi industrializzati che vi aderiscono obiettivi di riduzione vincolanti per un secondo periodo d'impegno (2013-2020). La legge sul CO2 è compatibile con l'obbligo internazionale della Svizzera di ridurre del 20 per cento entro il 2020 le emissioni di gas serra rispetto al livello registrato nel 1990. A differenza della legge sul CO2 il Protocollo di Kyoto consente tuttavia di computare anche i provvedimenti realizzati all'estero. Inoltre, a livello internazionale non è determinante soltanto l'anno di riferimento 2020 bensì l'intero periodo 2013-2020. Il nuovo obiettivo del Protocollo di Kyoto fissato per questi otto anni è la riduzione delle emissioni di gas serra in media del 15,8 per cento rispetto al 1990. Questo nuovo obiettivo si basa su quello del primo periodo d'impegno del Protocollo di Kyoto (2008-2012), che chiedeva una riduzione media dell'8 per cento rispetto al 1990 e che la Svizzera è riuscita a raggiungere in buona parte acquistando certificati esteri di riduzione delle emissioni. Nei prossimi anni occorrerà compensare in modo graduale la differenza rispetto alle emissioni effettive di gas serra. I provvedimenti della legge sul CO2 si basano sul raggiungimento dell'obiettivo di riduzione previsto per il 2020. Per il periodo precedente (2013-2019) occorrerà invece acquistare certificati esteri di riduzione delle emissioni, seppur in misura sempre minore, al fine di riuscire a onorare gli impegni assunti a Kyoto per l'intero periodo d'impegno.

In un accordo sottoscritto con il DATEC nel ottobre 2013, la Fondazione Centesimo per il clima si è detta disponibile a impiegare le sue riserve a favore dell'acquisizione di certificati esteri di riduzione delle emissioni. Detti certificati saranno computati soltanto a livello internazionale per il raggiungimento del nuovo obiettivo del Protocollo di Kyoto, ma non per l'obiettivo di riduzione previsto per il 2020 secondo la legge sul CO2. Una modifica della legge sul CO2 in vigore non è quindi necessaria.

Questo scenario consente inoltre di ammortizzare secondo le basi giuridiche vigenti i casi di rigore di imprese attive nello scambio di quote di emissioni. L'8 ottobre 2014, il Consiglio federale ha completato l'ordinanza sul CO2 con l'articolo 55a, nel quale è esplicitato che la quota dei certificati esteri può essere aumentata qualora l'acquisto di diritti di emissione mancanti comprometta notevolmente la competitività.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.