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14.3972 · Interpellanza · 2014-09-26

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il fatto che la RIC venga calcolata sulla base di impianti di riferimento fa sì che alcune centrali idroelettriche ricevano rimunerazioni eccessive, ottenendo così utili ingiustificati che, secondo stime effettuate sulla base di dati liberamente accessibili, potrebbero essere stati complessivamente pari a oltre 300 milioni di franchi negli ultimi vent'anni. L'ordinanza sull'energia (art. 3e cpv. 5) prevede che, in caso di utili eccessivi o incentivi negativi, il DATEC può adeguare la rimunerazione anche se quest'ultima viene già versata al produttore.

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. A quanto ammonta complessivamente, da quando esiste la RIC, la rimunerazione eccessiva versata alle centrali idroelettriche beneficiarie di questo sistema di promozione?

2. Di quanto deve eccedere la rimunerazione perché si possano ipotizzare utili eccessivi per singole centrali idroelettriche?

3. Di quanto deve eccedere la rimunerazione perché la RIC possa essere considerata non più conforme alla Costituzione e alla legge e si renda quindi opportuna una sua determinazione individuale ai sensi dell'articolo 3e capoverso 5 OEn?

4.Il DATEC ha già operato adeguamenti della RIC ai sensi dell'articolo 3e, anche se la rimunerazione veniva già versata al produttore?

5. Se così non fosse, il DATEC ha mai verificato se vi sono casi di utili o perdite eccessivi ai sensi dell'articolo 3e capoverso 5 OEn nelle centrali idroelettriche beneficiarie della RIC, e a quali risultati è giunto?

6. Condivide l'opinione che per questi impianti sarebbe opportuno fissare la RIC caso per caso, per evitare il rischio di rimunerazioni eccessive?

Stellungnahme des Bundesrates

In generale va rilevato che le tariffe del sistema di rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC) si basano sui costi di produzione (prezzi di costo) di impianti di riferimento e non di singoli impianti; l'economicità a lungo termine della tecnologia costituisce un presupposto (art. 7a cpv. 2 della legge del 26 giugno 1998 sull'energia, LEne; RS 730.0). Per evitare utili eccessivi, ma anche perdite eccessive o incentivi negativi, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può operare adeguamenti nel caso di impianti già in esercizio (art. 3e cpv. 5 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia, OEn; RS 730.01).

Il Consiglio federale risponde come segue alle singole domande:

1. Il sistema della RIC non prevede la raccolta di informazioni concernenti la redditività dei singoli impianti. Pertanto non si è in grado di quantificare le eventuali rimunerazioni eccessive.

2. In un sistema di impianti di riferimento può succedere che singoli impianti presentino costi di produzione più bassi o più elevati dell'impianto di riferimento. Determinati impianti con prezzi di costo più bassi possono realizzare utili maggiori rispetto all'impianto di riferimento, mentre impianti con costi di produzione più elevati hanno una redditività troppo bassa e può anche accadere che non vengano nemmeno costruiti. Simili differenze dovute al sistema sono state consapevolmente accettate dal legislatore. Attraverso un complesso meccanismo di calcolo dei tassi di rimunerazione relativi alle piccole centrali idroelettriche (rimunerazione di base, bonus secondo i livelli di pressione, bonus per le opere idrauliche) si cerca di mantenere queste differenze al livello più basso possibile.

I tassi di rimunerazione sono stati fissati in modo che per l'impianto di riferimento, per tutto il periodo di rimunerazione e tenendo conto del suo valore residuo, risulti una rimunerazione a copertura dei costi (a un tasso medio di costo del capitale, WACC, del 4,75 per cento).

3. L'articolo 3e capoverso 5 OEn si riferisce alla verifica dei costi relativi agli impianti di riferimento e, a seconda dell'esito della verifica, può portare a un adeguamento dei tassi di rimunerazione per gli impianti già esistenti.

4. Sì, nel caso di centrali di cogenerazione a legna. Il tasso di rimunerazione è stato adeguato (aumento del bonus per legna) a seguito di un aumento del prezzo dei combustibili di tutti gli impianti - anche di quelli già rimunerati con la RIC.

5. Per quanto riguarda le piccole centrali idroelettriche beneficiarie della RIC, nell'ambito del sistema di impianti di riferimento non sono mai stati rilevati utili o perdite eccessive. Questo non vuol dire però che non vi siano singoli impianti che presentano prezzi di costo più bassi o più elevati rispetto all'impianto di riferimento (cfr. punto 2).

6. Nel contesto del primo pacchetto di misure della strategia energetica 2050 sono stati esaminati i vantaggi e gli svantaggi dei diversi modelli di promozione. Prendendo atto dei risultati dell'esame, il Consiglio federale ha deciso di mantenere il sistema della rimunerazione per l'immissione in rete e di continuare a rimunerare in base agli impianti di riferimento. È previsto che le centrali idroelettriche ampliate o rinnovate in misura considerevole siano in futuro escluse dal sistema della rimunerazione per l'immissione in rete e promosse con contributi d'investimento in base a costi d'investimento effettivi e computabili (art. 19 e 28 disegno LEne; FF 2013 6687).

La Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N), che per prima ha dibattuto il primo pacchetto di misure della strategia energetica 2050, propone inoltre modifiche proprio nel settore della promozione delle energie rinnovabili: aumento del limite inferiore per la promozione delle piccole centrali idroelettriche da 300 chilowatt a 1 megawatt e introduzione di un sistema di premi d'immissione che si sviluppi su quello esistente della rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica.

Risposta del Consiglio federale.