14.4009 · Mozione · 2014-11-21
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare all'Assemblea federale un progetto di revisione della LCF che comprenda i seguenti punti:
- il CDF presenta al capo del dipartimento il suo rapporto di verifica completo e non più i riassunti. L'invio deve avvenire parallelamente alla consegna dei rapporti agli organi oggetto della verifica (stralcio del terzo periodo dell'art. 14 cpv. 1 LCF e aggiunta all'art. 12 cpv. 1 LCF; capitoli 4.4.2.5 e 6.6.5);
- il CDF deve portare direttamente alla conoscenza delle CdG e della DelCG le lacune sostanziali constatate nella gestione degli affari; il CDF informerà la CdG e la DelCG contemporaneamente alla DelFin (capitolo 6.6.2.1);
- il CDF può rifiutare mandati speciali che comprometterebbero l'indipendenza e l'imparzialità delle sue ulteriori attività di verifica; il CDF deve comunicare per scritto all'organo che gli ha conferito il mandato speciale se lo accetta o lo rifiuta; in caso di rifiuto deve indicarne i motivi (aggiunta all'art. 1 cpv. 2 LCF; capitolo 6.6.2.2);
- il CDF deve informare tutti gli uffici e gli organi interessati che assumono compiti interdipartimentali se constata lacune nell'organizzazione, nella gestione dell'amministrazione o nell'adempimento dei compiti (modifica dell'art. 13 cpv. 2 LCF; capitolo 6.6.7.2);
- ogni anno e allo scadere del termine impartito, le unità amministrative devono riferire al CDF le raccomandazioni del massimo grado di importanza che non sono state ancora attuate (le cosiddette pendenze importanti); nella versione francese della LCF l'espressione "révisions en suspens" che figura nell'articolo 14 capoversi 3 e 4 LCF deve essere adeguata (capitoli 6.6.9.1 e 6.6.10);
- se constata che le raccomandazioni del massimo grado di importanza (le cosiddette pendenze importanti) non sono state ancora attuate nel termine impartito, il CDF si rivolge all'autorità di vigilanza superiore (capo del dipartimento - Consiglio federale) affinché intervenga. Una volta terminata questa procedura spetta al capo del dipartimento interessato informare il CDF sullo stato delle raccomandazioni che non sono state ancora attuate ("pendenze importanti"; capitolo 6.6.10);
- in futuro il CDF non è più autorizzato a pubblicare le valutazioni della DelFin concernenti i rapporti di verifica del CDF (modifica dell'ultimo periodo dell'art. 14 cpv. 2 LCF; capitolo 7.2.2.5).
Begründung
Vedi il rapporto 14.057 delle CdF-N/S e CdG-N/S del 21 novembre 2014
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.