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15.3092 · Mozione · 2015-03-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di inserire nel Codice delle obbligazioni (titolo nono/capo secondo: del mutuo) una disposizione che fissi il tasso d'interesse massimo per tutti i tipi di mutuo in modo che il creditore possa aggiungere al Libor a tre mesi (almeno 0 per cento) un margine massimo di rischio del 10 per cento e un margine massimo di spese del 3 per cento. In caso di violazione della disposizione sul tasso d'interesse massimo, il contratto potrà essere dichiarato nullo e il creditore perderà ogni diritto all'interesse. Le disposizioni speciali che fissano il tasso d'interesse massimo (p. es. art. 14 LCC) vanno abrogate.

Inoltre, l'articolo 1 dell'ordinanza concernente la legge sul credito al consumo dovrà essere modificato soltanto dopo la valutazione degli effetti, un'analisi dell'impatto della regolamentazione e l'introduzione nel Codice delle obbligazioni di un tasso d'interesse massimo per tutti i tipi di mutuo, nonché dopo l'abrogazione delle pertinenti disposizioni speciali.

Begründung

Attualmente il diritto svizzero non prevede alcun limite massimo per i tassi d'interesse. Una norma di una legge speciale, l'articolo 14 della legge federale sul credito al consumo (LCC), conferisce al Consiglio federale la competenza di fissare un tasso d'interesse massimo per i crediti al consumo. La soglia dell'usura, fissata dalla giurisprudenza del Tribunale federale al 18 per cento, è poco appropriata, poiché nel contesto attuale dei tassi appare troppo elevata e poiché un valore fisso non permette di reagire alle oscillazioni del livello generale degli interessi. I tassi massimi previsti da leggi speciali generano una giungla normativa e vanno pertanto aboliti. Tale constatazione vale in particolare per la norma speciale di cui all'articolo 14 LCC. In caso di definizione di un tasso d'interesse generale, non si vede motivo di derogarvi o prevedere tassi d'interesse speciali per alcuni tipi di mutuo. La fissazione o la riduzione di un tasso d'interesse massimo costituisce un'importante ingerenza nel sistema dei prezzi e quindi nel funzionamento del mercato. Occorre pertanto effettuare una valutazione attendibile degli effetti e un'analisi dell'impatto della regolamentazione conformemente alle raccomandazioni del gruppo di lavoro Brunetti II.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'introduzione di un tasso d'interesse massimo generale applicabile a tutti i mutui limiterebbe considerevolmente la libertà contrattuale. Il Consiglio federale non ritiene che ve ne sia attualmente motivo. Non vi è in particolare alcuna ragione di ritenere che il mercato non funzioni. Il diritto vigente (in particolare gli art. 20 e 21 CO - RS 220 -, nonché l'art. 157 CP - RS 311.0) permette già di lottare contro gli abusi. I cantoni possono inoltre adottare disposizioni contro gli abusi in materia di interessi convenzionali (art. 73 cpv. 2 CO).

I crediti al consumo costituiscono un caso speciale. La Confederazione è tenuta a prendere provvedimenti a tutela dei consumatori (art. 97 cpv. 1 della Costituzione; RS 101). Nei contratti di credito al consumo il rapporto tra le parti è caratterizzato da una particolare asimmetria delle conoscenze specialistiche, dell'esperienza e delle risorse economiche. Il tasso d'interesse massimo legale previsto nell'articolo 14 della legge sul credito al consumo (RS 221.214.1) mira a prevenire gli abusi e l'indebitamento eccessivo. In questo caso particolare il Consiglio federale ritiene giustificato un tasso d'interesse massimo. Non vi è invece motivo di estenderlo a tutti i mutui.

Recentemente il Consiglio federale ha commissionato uno studio sulla modifica dell'articolo 1 dell'ordinanza relativa alla legge sul credito al consumo (RS 221.214.11) al fine di accertare le possibili ripercussioni per l'economia nazionale di un eventuale aumento del tasso d'interesse massimo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.